Oct 11, 2021 — PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E. DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL.
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1 Il Presidente del Consiglio dei m inistri VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internaziona li e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID – 19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 , del 29 luglio 2020 , del 7 ottobre 2020 , del 13 gennaio 2021 , del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 , recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’ allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; VISTO il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cab ina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 ; VISTO il decreto – legge 21 settembre 2021, n . 127, applicativo della certificazione verde Covid – VISTO , in parti – legge n. 127 del 2021, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei m inistri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e de l Ministro della salute , possono essere adottate linee guida per verde COVID – 19; VISTO , il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sport ive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali CONSIDERATO – 19 anche ai lavoratori del misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate dalle amministrazioni pubbliche; RITENUTO necessario dare a tutte le pubbliche amministrazioni indicazioni omogenee per la certificazion e verde Covid – 19 da parte dei lavoratori – legge n. 127 del 2021 ;
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2 Il Presidente del Consiglio dei m inistri VISTA intervenuta in sede di C o legislativo 28 agosto 1997, n . 28 1, nella riunione del 7 otto bre 2021; SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute Decreta 1. – legge 21 settembre 2021, n 127, s ono adottate le linee guida Allegato 1 , che costituisce parte integrante del presente decreto . Roma, li Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione Il Ministro della salute
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3 Il Presidente del Consiglio dei m inistri LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZ IONI DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID – 19 DA PARTE DEL PERSONALE Premessa – legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso – quinquies nel decreto – legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche marzo 2001, n. 165, ivi amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pens certificazione verde COVID – 19 (c.d. green pass ) di cui all’articolo 9, comma 2, del predetto de creto, quale condizione p er il primo accesso al luogo di lavoro. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid – 19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggett o affetto da Covid – 19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita a prescindere anche o la permanenza nei luoghi di lavoro. Resta inoltre fermo, per il personale dipendente ancorché munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la r iduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.
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4 Il Presidente del Consiglio dei m inistri del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazi one. Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo. Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lav oro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione. Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere . Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile. È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obblig o a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione. Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto che non sia un semplice utente dei – che accede alla struttura per lo svolgime nto di qualsiasi attività amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali
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5 Il Presidente del Consiglio dei m inistri e regionali – che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro. A titolo esemp green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariament e, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura). In questi casi la verifica del green pass potrà avvenire anche manualmente attraverso app store sistemi informatici uti lizzati per il termoscanner o per la rilevazione automatica delle presenze, ( badge ). In sintesi , green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali s i recano in un ufficio dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovran no, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta. – 19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque av valersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle del decreto – medesimo articolo.
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6 Il Presidente del Consiglio dei m inistri ro deve predisporre tutte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il green pass possa comportare rischi di contagio. 1.2 Modalità e soggetti preposti al controllo – legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Pe r datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento. In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrati, il dirigente apicale può delegare la predetta funzione con atto scritto – a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti. identificarsi nel Segret ario generale di un ministero o nel segretario comunale) impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione). green pass ruttura, invitandolo ad allontanarsi. certi, verde Covid – 19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi – quinquies , comma 8, del decreto – le gge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.
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8 Il Presidente del Consiglio dei m inistri esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel per iodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. soggetto sprovvisto di green pass, gli uffici competenti a rilevare le presenze del p ersonale (ad servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e b) nel caso in : il appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione va lida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai certificazione verde, includendo nel period o di assenza anche le eventuali giornate festive o non certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui articolo 9 – quinquies del decreto – legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio). Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro ag ile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (m – legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficac e programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6, dell’articolo 9 – quinquies e al comma 6 dell’articolo 9 – septies, del decreto – legge 22 aprile
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9 Il Presidente del Consiglio dei m inistri 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giug no 2021, n. 87 , con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative. Tale ipotesi, tuttavia, non fa venir e quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del gre en pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro per le altre amministrazioni, potrà attivare, in via misura di riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l’eventuale impossibilità di poter impiegare pe rsonale sprovvisto di green pass Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale previa trasmissione d ella relativa documentazione sanitaria al medico competente non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente ove autorizzato dal dipendente – può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni di cui al comma 6 del citato articolo 9 – quinquies del decreto legge n. 52 del 2021. Nel caso in cui green pass da – legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di f ormazione o di dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza. Analoga procedur a dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del green pass riguardi personale in somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass dovrà comunque essere
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10 Il Presidente del Consiglio dei m inistri 1.3 Modalità di applicazione Le . 9 – quinquies del de creto – legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi: a) mancato accesso al luogo di lavoro lavoratore della certificazione verde Covid – 19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo ca so, servizio, fino alla esibizione della certificazione verde , è considerato assenza ingiustificata. Resta b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid – 19: in questo caso, il dirigente o il personale da questo delegato – intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comuni conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la – legge 21 settembre 202 1, n. 127, al Prefetto comma 1, del decreto – legge n. 19 del 2020. Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità pen ale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid – 19 o di utilizzo della certificazione altrui. 1.4 Trattamento economico In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione n é altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavor o non prestata. I
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11 Il Presidente del Consiglio dei m inistri giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio. 1.5 Controlli manuali, automatizzati e a campione Al fine di verificare il possesso della certif icazione verde Covid – 19, le amministrazioni Tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, sono comunque tenute a svolgere controlli a nche a campione nella sede di lavoro, relativamente ai soggetti presenti o di cui è previsto entuale possibile malfunzionamento di uno dei sistemi. software assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio, è in ogni caso possibile, per assicurare te sugli store . propria autonomia organizzativa, è auspicabile che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardo o code durante le procedure d i ingresso, soprattutto per le amministrazioni con un numero più elevato di dipendenti, e che, ovviamente, siano compatibili con la disciplina in materia di protezione dei dati personali. Di seguito si indicano le specifiche funzionalità, che saranno com piutamente definite comma 10, del decreto – legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 , per la verifica au tomatizzata dei green pass , che verranno gradualmente rese disponibili:
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