Il Comitato CEDAW è composto da 23 esperti in materia di diritti delle Gli Stati Parti condannano la discriminazione contro le donne in tutte le sue
125 pages

185 KB – 125 Pages

PAGE – 1 ============
1Convenzione sull™eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women – CEDAW) e altri documenti Indice Ringraziamenti.. .2 Introduzione alla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e al Co mitato Cedaw. ..3 Convenzione dell™Organizzazione delle Nazioni Unite sull™eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women – CEDAW) – 1979 .5 Protocollo alla Convenzione contro tutte le forme di discriminazione cont ro le donne – 198912 Raccomandazioni g enerali CEDAW. 17 Raccomandazione generale n. 1 (5 a sessione, 1986)..18 Raccomandazione generale n. 2 (6 a sessione, 198 7)..19 Raccomandazione generale n. 3 (6 a sessione, 198 7)..20 Raccomandazione generale n. 4 (6 a sessione, 198 7)..21 Raccomandazione generale n. 5 (7 a sessione, 1988) – Misure speciali temporanee 22 Raccomandazione generale n. 6 (7a sessione, 1988) – Meccanismi nazionali efficaci e pubblicità ..23 Raccomandazione generale n. 7 (7 a sessione) – Risorse24 Raccomandazione generale n. 8 (7 a sessione, 1988) – Attuazione dell™articolo 8 della Convenzione ..25 Raccomandazione generale n. 9 (8 a sessione, 1989) – Dati statistici relativi alla condizione delle donne .26 Raccomandazione generale n. 10 (8 a sessione, 1989) – Decimo anniversario dell™adozione della Convenzione sull™eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne ..27 Raccomandazione generale n. 11 (8 a sessione, 1989) – Servizi di consulenza tecnica per l’adempimento dell’obbligo di presentazione dei rapporti .28 Raccomandazione generale n. 12 (8 a sessione, 1989) – Violenza contro le donne ..29 Raccomandazione generale n. 13 (8 a sessione, 1989) – Parità di remunerazione per un lavoro di pari valore 30 Raccomandazione generale n. 14 (9 a sessione, 1990) – Circoncisione femminile .31 Raccomandazione generale n. 15 (9 a sessione, 1990) – Necessità di evitare la discriminazione contro le donne nelle strategie nazionali di prevenzione e controllo del la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) .32 Raccomandazione generale n. 16 (10 a sessione, 1991) – Donne che lavorano senza remunerazione in imprese familiari rurali e urbane .33 Raccomandazione generale n. 17 (10 a sessione, 1991) – Valutazione e quantificazione delle attività domestiche non remunerate svolte dalle donne e loro riconoscimento nel prodotto interno lordo 34 Raccomandazione generale n. 18 (10 a sessione, 1991) – Donne con disabilità ..35 Raccomandazione generale n. 19 (11 a sessione, 1992) – La violenza contro le donne ..36 Raccomandazione generale n. 20 (11 a sessione, 1992) – Riserve alla Convenzione ..40 Raccomandazione generale n. 21 (13 a sessione, 1994) – Uguaglianza nel matrimonio e nei rapporti familiari ..41 Raccomandazione generale n. 22 (14 a sessione, 1995) – Emendamento all™articolo 10 della Convenzione 48 Raccomandazione generale n. 23 (16 a sessione, 199 7) – Articolo 7 (vita politica e pubblica) ..49 Raccomandazione generale n. 24 (20 a sessione, 1999) – Articolo 12: Donne e salute 57 Raccomandazione generale n. 25 (30 a sessione, 2004) concernente il punto 1) dell™Articolo 4 della Convenzione sull™eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne sulle misure speciali temporanee 62 Raccomandazione generale n. 26 (42 a sessione, 2008) sulle donne lavoratrici migranti 68 Raccomandazione generale n. 27 (47 a sessione, 2010) sulle donne anziane e la protezione dei loro diritti umani ..78 Raccomandazione generale n. 28 (47 a sessione, 2010) sugli obblighi fondamentali degli Stati Parti di cui all™articolo 2 della Convenzione sull™eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne ..86 ONU – Risoluzione 1325 (2000) fiDonne, pace e sicurezzafl, adottata dal Consiglio di Sicurezza alla 4213 a sessione del 31 o ttobre 2000 ..94 Piano di azione nazionale su fiDonne, pace e sicurezzafl (2010-2013)..98 Osservazioni conclusive del Comitato per l™eliminazione della discriminazione contro le donne CEDAW/C/ITA/CC/4-5 (gennaio 2005). ..111 Osservazioni Conclusive del Comitato per l™eliminazione della discriminazione contro le donne CEDAW/C/ITA/CO/6 (49a sessione Œ 10/29 luglio 2011)..116

PAGE – 2 ============
2Ringraziamenti Si ringrazia il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU) per l™azione di coordinamento nell™ambito dell™attività di follow-up sulle osservazioni e i rilievi indirizzati a ll™Italia dagli organi di controllo operanti nei sistemi delle Nazioni Unite e del Consiglio d™Europa, nonché per l™azione di valutazione dello stato di attuazione della Convenzione, dei Protocolli e delle raccomandazioni. Nel lungo percorso delle attività preparatorie alla presentazione del VI Rapporto periodico sull™attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per l™eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), punto di partenza sono state le Osservazioni Conclusive formulate dal Comitato di controllo CEDAW al termine della presentazione del precedente Rapporto dell™Italia, nel 2005. Lo studio delle questioni più rilevanti, iniziato nel mese di marzo 2008, trova riscontro nella discussione in sede ONU quale nuova base di riflessione nella implem entazione dei principi enunciati nella Convenzione. Si ringraziano la società civile e le principali organizzazioni non governative che agiscono nel campo della lotta alla discriminazione nei confronti delle donne con le quali è stato intrapreso un dialogo costruttivo e di confronto sulle questioni di genere e tutela dei di ritti delle donne che hanno consentito di raccogliere importanti contributi ed approfondimenti per la stesura del Rapporto e per la tradu zione delle osservazioni conclusive CEDAW 2011, in particolare la Dott.ssa Claudia Signorotti, la Dott.ssa Simona Lanzoni e l™Avvocato Barbara Spinelli della Piattaforma fiLavori in corsa – 30 anni CEDAWfl. Questa ampia convergenza di interesse sul tema ha rinforzato la consapevolezza della necessità di un raccolta organica che renda fruibile gli strumenti principali da parte di tutti gli operatori nel settore della tutela delle donne vittime di violenza o discriminazione. La pubblicazione della raccolta documentale relativa alla Convenzione ONU sull™eliminazione della discriminazione contro le donne è stata realizzata a cura dell™Ufficio 2° della Direzione Generale del Contenzioso e dei diritti umani Œ Ministero della Giustizia, in accordo con il Dipartimento delle Pari Opportunità. Si ringrazia in particolare, per le traduzioni delle Osservazioni Conclusive del Comitato per l™Eliminazione della Discriminazione contro le Donne (CEDAW) del 2005, del Piano di Azione Nazionale 2010-2013 su fiDonne Pace e Sicurezzafl, della Risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza dell™ONU e delle Osservazioni Conclusive del Comitato per l™Eliminaz ione della Discriminazione contro le Donne (CEDAW) del 2011, l™avvocato Maja BOVA, esperta del settore del di ritto internazionale dei diritti umani presso il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU) Si ringraziano inoltre, per le traduzioni della Conven zione, del Protocollo e delle Raccomandazioni Generali alla Convenzione i funzionari linguistici della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia, dott.ssa Nicoletta Mari ni (Convenzione, Raccomandazione Generale n.26 e revisione delle traduzioni); dott.ssa Emanuela Cataldi (Protocollo della Convenzione e Raccomandazioni Generali nn. 13, 14 e 25); dott.ssa Luciana Maniaci (Rac comandazioni Generali nn. 11,12, da 15 a 18 e 23); dott.ssa Alessandra Natola (Raccomandazioni Generali nn. da 1 a 6, 20, 22, 24 e 26); dott.ssa Daniela Riga (Raccomandazioni Ge nerali nn. da 7 a 10, 19, 21, 26); e la dott.s sa Rebecca Bartolozzi, stagista presso la Direzione Generale laureata magistrale in traduz ione dell™Università LUSPIO di Roma (Raccomandazioni Generali nn. 27 e 28). Si ringraziano infine per le ulteriori traduzioni, att ualmente in corso d™opera, l™Ufficio della Consigliera Nazionale Parità, il Dipartimento Pari opportunità e l™Istituto Nazionale Economia Agraria (INEA). La pubblicazione può essere richiesta da tutti gli operatori nel settore scrivendo a infouff2.dgdirittiumani.dag@giustizia.it

PAGE – 3 ============
3Traduzione © dall™inglese a cura del Ministero della Giustizia Œ Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Œ (novembre 2011) effettuata dalla dott.ssa Nicoletta Marini (funzionario linguistico) Convenzione Œ testo originale inglese: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm Comitato Œ testo originale inglese : http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/convention.htm Introduzione alla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e al Comitato Cedaw La Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Agai nst Women -CEDAW), adottata nel 1979 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, è spesso descritta come una carta internazionale dei diritti per le donne. E™ composta da un preambolo e 30 articoli, e definisce ciò che costituisce una discriminazione contro le donne istituendo un programma delle attività a livello nazionale per porre fine a tale discriminazione. La Convenzione definisce la discrimi nazione contro le donne come ” ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l™effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l™esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile, sulla base della parità dell™uomo e della donna, dei diritti um ani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore”. Accettando la Convenzione, gli Stati si impegnano ad avviare una serie di misure per porre fine alla discriminazione contro le donne in tutte le forme, tra cui: di incorporare il principio dell™uguaglianza dell™uomo e della donna nel loro sistema giuridico, abolire tutte le leggi discriminatorie e adottarne di appropriate che vietano la discriminazione contro le donne; di istituire tribunali e altre istitu zioni pubbliche per assicurare l’effettiva protezione delle donne dalla discriminazione; e di assicurare l’eliminazione di tutti gli atti di discriminazione contro le donne da parte di persone, organizzazioni o imprese. La Convenzione fornisce la base per realizzare la pa rità tra la donna e l™uomo, assicurando pari accesso e pari opportunità alle donne nella vita politica e pubblica Œ tra cui il diritto di voto e di eleggibilità – così come nei settori dell™istruzione, della salute e dell™occupazi one. Gli Stati parti convengono di prendere tutte le misure appropriate, tra cui delle disposizioni legislat ive e misure temporanee speciali, in modo che le donne possono godere di tutti i loro diritti umani e libertà fondamentali. La Convenzione è l’unico trattato sui diritti umani che afferma i diritti delle donne in materia di procreazione e punta sulla cultura e la tradizione in quanto forze autorevoli per modellare i ruoli di genere e le relazioni familiari. Essa afferma i diritti delle donne di acquisire , cambiare o conservare la propria nazionalità e la nazionalità dei loro figli. Gli Stati parti convengono inoltr e di adottare misure appropriate contro ogni forma di tratta e sfruttamento delle donne. I paesi che hanno ratificato o aderito alla Convenzione sono giuridicamente tenuti a mettere in pratica le sue disposizioni. Hanno anche assunto l™impegno di presentare relazioni nazionali, almeno ogni quattro anni, sulle misure adottate per adempiere i loro obblighi derivanti dal trattato. Il Comitato sull™eliminazione delle discriminazioni contro le donne (Committee on the Elimination of Discrimination against Women – CEDAW) è l™organo di es perti indipendenti che monitorizza l™attuazione della Convenzione sull™eliminazione di tutte le forme di di scriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women). Il Comitato CEDAW è composto da 23 esperti in materia di diritti delle donne, provenienti da tutto il mondo. Gli Stati che sono divenuti parti del trattato (gli St ati Parti) hanno l™obbligo di presentare regolarmente al Comitato dei rapporti sul modo in cui sono applicati i diri tti sanciti dalla Convenzione. Il Comitato, durante le sue sessioni di riunione, esamina i rapporti di ciascuno Stato Parte e a questo formula le proprie preoccupazioni ( concerns ) e raccomandazioni (recommendations ) nella forma di osservazioni conclusive (concluding observations ). In conformità al Protocollo Opzionale alla Convenzione, il Comitato ha il compito di: 1) ricevere comunicazioni ( communications ) da singole persone o gruppi di persone che presentano al Comitato denunce di violazioni di diritti protetti dalla Convenzione, e

PAGE – 4 ============
Traduzione © dall™inglese a cura del Ministero della Giustizia Œ Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Œ (novembre 2011) effettuata dalla dott.ssa Nicoletta Marini (funzionario linguistico) Convenzione Œ testo originale inglese: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm Comitato Œ testo originale inglese : http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/convention.htm 42) avviare delle procedure di indagine ( inquiries) rispetto a situazioni di gravi o sistematiche violazioni di diritti delle donne. Queste procedure sono fa coltative e sono possibili unicamente se lo Stato coinvolto le ha accettate. Il Comitato formula anche delle raccomandazioni generali ( general recommendations ) e dei suggerimenti. Le raccomandazioni generali sono rivolte agli Stat i e riguardano articoli o temi della Convenzione.

PAGE – 5 ============
5Traduzione © dall™inglese a cura del Ministero della Giustizia Œ Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Œ (novembre 2011) effettuata dalla dott.ssa Nicoletta Marini (funzionario linguistico). Testo originale inglese: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm Convenzione dell™Organizzazione delle Nazioni Unite sull™eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women – CEDAW)1 – 1979 Gli Stati Parti della presente Convenzione , Notando che la Carta delle Nazioni Unite riafferma la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana nonché nei pari diritti dell™uomo e della donna, Notando che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma il principio dell™inammissibilità della discriminazione e proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti e che a ciascuno spettano tutti i diritti e le libertà in essa enun ciate, senza distinzione alcuna, comprese le distinzioni basate sul sesso, Notando che gli Stati Parti dei Patti internazionali sui diritti umani hanno l™obbligo di assicurare pari diritti all™uomo e alla donna di godere di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici, Considerando le convenzioni internazionali concluse sotto l™egida dell™Organizzazione delle Nazioni Unite e delle agenzie specializzate per promuovere la parità dei diritti dell™uomo e della donna, Considerando altresì le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dall™Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle agenzie specializzate per promuovere la parità dei diritti dell™uomo e della donna, Preoccupati tuttavia di constatare che, nonostante tali dive rsi strumenti, continua a sussistere una vasta discriminazione contro le donne, Rammentando che la discriminazione contro le donne viola i principi della parità dei diritti e del rispetto della dignità umana, costituisce un ostacolo alla partecipazione delle donne, in condizioni pari agli uomini, alla vita politica, sociale, economica e culturale del loro paes e, impedisce la crescita del benessere della società e della famiglia e rende più difficile il pieno sviluppo delle potenzialità delle donne al servizio del loro paese e dell™umanità, Preoccupati dal fatto che, nelle situazioni di povertà, le donne hanno un accesso minimo al cibo, alla sanità, all™istruzione, alla formazione e alle opportunità di occupazione, nonché al soddisfacimento di altri bisogni, Convinti che l™instaurazione del nuovo ordine economico internazionale basato sull™equità e la giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere la parità tra l™uomo e la donna, Sottolineando che l™eliminazione dell™apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale, di colonialismo, di neo-colonialismo, di aggressione, di oc cupazione e dominio straniero e di ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensabile per il pien o godimento dei propri diritti da parte dell™uomo e della donna, Affermando che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l™attenuarsi della tensione internazionale, la mutua cooperazione tra tutti gli Stati indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo, in particolare il disarmo nucleare sotto un controllo internazionale rigoroso ed effettivo, l™affermazione dei principi della giustizia, dell™uguaglianza e del mutuo vantaggio nelle relazioni tra paesi nonché la realizzazione del diri tto all™autodeterminazione e all™indipendenza dei popoli assoggettati ad un dominio straniero e coloniale e ad un™ occupazione straniera, ed altresì il rispetto della sovranità nazionale e dell™integrità territoriale favorira nno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra l™uomo e la donna, Convinti che lo sviluppo pieno e completo di un paese, il benessere del mondo e la causa della pace esigono la massima partecipazione delle donne, in condizioni pari agli uomini, in tutti i settori, Tenendo presente l™importante contribuito delle donne al benessere della famiglia ed allo sviluppo della società, finora non pienamente riconosciuto, la rilevanza sociale della maternità ed il ruolo di entrambi i genitori nella famiglia e nell™educazione dei figli, e consapevoli che il ruolo della donna nella procreazione non deve essere causa di discriminazione, ma che l™educazione dei figli richiede una condivisione delle responsabilità tra gli uomini e le donne e la società nel suo insieme, 1 Adottata dall™Assemblea Generale delle Nazioni Un ite il 18.12.1979, in vigore dal 3.09.1981. Ratificata dall™Italia il 10.06.1985; ordine d™esecuzione dato con legge 14.03.1985 n. 132; in vigore in Italia dal 10. 07.1985.

PAGE – 6 ============
6Traduzione © dall™inglese a cura del Ministero della Giustizia Œ Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Œ (novembre 2011) effettuata dalla dott.ssa Nicoletta Marini (funzionario linguistico). Testo originale inglese: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm Consapevoli che è necessario un cambiamento nella società e nella famiglia del ruolo tradizionale dell™uomo ed anche di quello della donna per conseguire la piena parità tra l™uomo e la donna, Decisi ad attuare i principi enunciati nella Dichiarazione sull™eliminazione della discriminazione contro le donne e, a tal fine, ad adottare le misure necessarie per e liminare tale discriminazione in tutte le sue forme e manifestazioni, Hanno convenuto quanto segue : PARTE PRIMA Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione, l™espressione fidiscrim inazione contro le donnefl indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l™effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l™esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell™uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore. Articolo 2 Gli Stati Parti condannano la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica volta ad eliminare la discriminazione contro le donne e, a tal fine, si impegnano a: a) iscrivere il principio dell™uguaglianza dell™uomo e de lla donna nella loro costituzione nazionale o in altra disposizione legislativa appropriata, se non lo hanno ancora fatto, e assicurare, mediante la legge ed altri mezzi appropriati, la realizzazione pratica di tale principio; b) adottare appropriate misure legislative e di altr o tipo, comprese delle sanzioni ove opportuno, che vietino ogni discriminazione contro le donne; c) instaurare una protezione giuridica dei diritti della donna in misura pari all™uomo e assicurare, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre isti tuzioni pubbliche, l™effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio; d) astenersi dal compiere qualsiasi atto o pratica di scriminatoria contro le donne e assicurare che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità a tale obbligo; e) prendere ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa; f) prendere ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per modificare o abrogare leggi, regolamenti, consuetudini e pratiche esistenti che costituiscono una discriminazione contro le donne; g) abrogare tutte le disposizioni penali nazionali ch e costituiscono discriminazione contro le donne. Articolo 3 Gli Stati Parti prendono in tutti i settori, in particolare in quello politico, sociale, economico e culturale, ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per assicurare il pieno sviluppo e avanzamento delle donne, con lo scopo di garantire loro l™esercizio e il g odimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di parità con gli uomini. Articolo 4 1. L™adozione ad opera degli Stati Parti di misure speciali temporanee finalizzate ad accelerare la parità di fatto tra uomini e donne non è considerata una discriminazione secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve in alcun modo comportare il mantenimento di norme diseguali o distinte; tali misure sono abrogate quando sono conseguiti gli obiettivi di parità di opportunità e di trattamento. 2. L™adozione ad opera degli Stati Parti di misure speciali, comprese le misure contenute nella presente Convenzione, finalizzate a proteggere la maternità non è considerata un atto discriminatorio. Articolo 5 Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per: a) modificare i modelli socio-culturali di comportam ento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l™eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudi narie o di ogni altro genere che sono basate sull™idea dell™inferiorità o della superiorità dell™uno o dell™altro se sso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne; b) assicurare che l™educazione familiare comprenda una corretta comprensione della maternità in quanto funzione sociale ed il riconoscimento della responsabilità comune dell™uomo e della donna in relazione all™educazione ed allo sviluppo dei loro figli, restando inteso che l™interesse dei figli è in tutti i casi la considerazione primaria.

PAGE – 8 ============
8Traduzione © dall™inglese a cura del Ministero della Giustizia Œ Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Œ (novembre 2011) effettuata dalla dott.ssa Nicoletta Marini (funzionario linguistico). Testo originale inglese: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm c) il diritto alla libera scelta della professione e dell™occupazione, il diritto alla promozione, alla sicurezza del posto di lavoro e a tutte le prestazioni e condizioni previste per l™impiego, nonché il diritto a ricevere formazione e aggiornamento professionale, compreso l™apprendistato, la formazio ne professionale avanzata e la formazione periodica; d) il diritto alla parità della remunerazione, compresi i sussidi, e alla parità di trattamento per un lavoro di pari valore, nonché la parità di trattamento nella valutazione della qualità del lavoro; e) il diritto alla previdenza sociale, in particolare in caso di pensionamento, disoccupazione, malattia, invalidità e vecchiaia o altra inabilità lavorativa, nonché il diritto alle ferie retribuite; f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, compresa la tutela della funzione riproduttiva. 2. Per prevenire la discriminazione contro le donne per causa di gravidanza o di congedo di maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati Parti prendono misure appropriate per: a) vietare, sotto pena di sanzione, il licenziamento pe r causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti sulla base dello stato civile; b) introdurre l™istituto del congedo di maternità retr ibuito o con equivalenti prestazioni sociali senza perdere l™occupazione precedente, l™anzianità e gli assegni sociali; c) incoraggiare la fornitura di servizi sociali di so stegno necessari per consentir e ai genitori di conciliare gli obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare promuovendo l™istituzione e lo sviluppo di una rete di strutture di assistenza all™infanzia; d) fornire una protezione particolare alle donne durante la gravidanza nelle tipologie di lavoro di provata nocività per le stesse. 3. Le leggi di tutela relative alle questioni trattate dal presente articolo sono periodicamente riviste alla luce delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e so ttoposte a conseguente revisione, abrogazione o ampliamento a seconda delle necessità. Articolo 12 1. Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne nel settore dell™assistenza sanitaria al fine di assicurare, sulla base della parità dell™uomo e della donna, il loro accesso ai servizi di assistenza sanitaria, compresi quelli relativi alla pianificazione familiare. 2. In deroga a quanto disposto al punto 1 del presente articolo, gli Stati Parti assicurano alle donne dei servizi appropriati in relazione alla gravidanza, al parto ed al periodo-post partum, ac cordando servizi gratuiti ove necessario, nonché un™alimentazione adeguata durante la gravidanza e l™allattamento. Articolo 13 Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne in altri campi della vita economica e sociale per assicurare, sulla base della parità dell™uomo e della donna, gli stessi diritti e, in particolare: a) il diritto a sussidi familiari; b) il diritto a prestiti bancari, prestiti i potecari ed altre forme di credito finanziario; c) il diritto di partecipare ad attività ricreative, a sport e a tutti gli aspetti della vita culturale. Articolo 14 1. Gli Stati Parti tengono conto dei particolari pr oblemi affrontati dalle donne rurali e del ruolo importante che esse svolgono per la sopravvivenza economica delle loro famiglie, nonché del loro lavoro nei settori non monetizzati dell™economia, e prendono ogni misura appropriata per assicurare l™applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali. 2. Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne nelle zone rurali al fine di assicurare, sulla base della parità dell™uomo e della donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici e, in particolare, assicurano loro il diritto di: a) partecipare all™elaborazione ed attuazione della programmazione in materia di sviluppo a tutti i livelli; b) avere accesso a servizi adeguati nel settore della s anità, tra cui a informazioni, consulenza e servizi in materia di pianificazione familiare; c) beneficiare direttamente dei programmi di previdenza sociale, d) ricevere tutti i tipi di formazione ed istruzione, scolastica e non, compresa quella relativa all™alfabetizzazione funzionale, nonché, tra le altre co se, il beneficio di tutti i servizi di comunità e di divulgazione al fine di accrescere le loro competenze tecniche; e) organizzare gruppi di auto-aiuto e cooperativ e finalizzati ad ottenere pari accesso ad opportunità economiche mediante un™occupazione dipendente o autonoma; f) partecipare a tutte le attività della comunità;

PAGE – 9 ============
9Traduzione © dall™inglese a cura del Ministero della Giustizia Œ Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Œ (novembre 2011) effettuata dalla dott.ssa Nicoletta Marini (funzionario linguistico). Testo originale inglese: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm g) avere accesso a prestiti e crediti agricoli, a serv izi di commercializzazione, a tecnologie appropriate e alla parità di trattamento nelle riforme agrarie e fondiarie, nonché nei programmi di re-insediamento rurale; h) godere di condizioni di vita adeguate, in particolare per quanto riguarda l™alloggio, i servizi igienici, la fornitura d™acqua ed elettricità, i trasporti e le comunicazioni. PARTE QUARTA Articolo 15 1. Gli Stati Parti conferiscono alla donna la parità con l™uomo davanti alla legge. 2. Gli Stati Parti conferiscono alle donne, in mate ria civile, una capacità giuridica identica a quella degli uomini e le stesse opportunità di esercitarla. In particolare danno alle donne pari diritti di concludere contratti e amministrare beni e un trattamento uguale in tutti gli stadi del procedimento giudiziario. 3. Gli Stati Parti convengono che tutti i contratti e tutti gli altri strumenti privati di qualsiasi tipo con un effetto giuridico che mira a limitare la capacit à giuridica delle donne sono considerati nulli. 4. Gli Stati Parti conferiscono agli uomini ed alle donne gli stessi diritti per quanto riguarda la legislazione sulla circolazione delle persone e la liber tà di scegliere la propria residenza e domicilio. Articolo 16 1. Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari e in particolare as sicurano, sulla base della parità dell™uomo e della donna: a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio; b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con il proprio libero e pieno consenso; c) gli stessi diritti e resp onsabilità durante il matrimonio e all™atto del suo scioglimento; d) gli stessi diritti e responsabilità come genitori, indipendentemente dal loro stato civile, nelle questioni che si riferiscono ai loro figli; in tutti i casi l™inte resse dei figli costituisce la considerazione preminente; e) gli stessi diritti di decidere liberamente e responsabilmente il numero e la cadenza dei figli e di accedere alle informazioni, all™istr uzione e ai mezzi che consentano loro di esercitare tali diritti; f) gli stessi diritti e re sponsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o altri istituti analoghi quando questi esistono nella legislazione nazionale; in tutti i casi l™interesse dei minori costituisce la considerazione preminente; g) gli stessi diritti personali al marito ed alla moglie , compreso il diritto alla scelta del cognome, di una professione e di un impiego; h) gli stessi diritti a entrambi i coniugi in ma teria di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità di beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso. 2. I fidanzamenti ed i matrimoni di bambini sono privi di effetto giuridico e sono presi tutti i provvedimenti necessari, comprese disposizioni legislat ive, per specificare un™età minima per il matrimonio e per rendere obbligatoria la registrazione dei matrimoni in un registro ufficiale. PARTE QUINTA Articolo 17 1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell™a ttuazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l™eliminazione della discriminazione contro le donne (di seguito indicato come fi il Comitatofl) composto, al momento dell™entrata in vigore della Convenzione, di diciotto e, dopo la ratifica o l™adesione alla Convenzione del trentacinquesimo Stato Parte di ventitré , esperti di alta autorità morale e competenza nel settore cui si applica la presente Convenzione. Gli espe rti sono eletti dagli Stati Parti tra i loro cittadini e siedono a titolo personale, tenendo conto di un™equa dist ribuzione geografica e della rappresentanza delle diverse forme di cultura nonché dei principali ordinamenti giuridici. 2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto da un elenco di candidati designati dagli Stati Parti. Ciascuno Stato Part e può presentare la candidatura di una persona, scelta tra i propri cittadini. 3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario Generale dell™Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati Parti in vitandoli a presentare le proprie candidature entro due mesi. Il Segretario Generale prepara un elenco alfa betico di tutte le persone così candidate, indicando gli Stati Parti che li hanno candidati, e la presenta agli Stati Parti. 4. Le elezioni dei membri del Comitato sono tenute nel corso di una riunione degli Stati Parti convocata dal Segretario Generale presso la Sede dell™Organizzazione delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono el etti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

185 KB – 125 Pages