e l’impresa esecutrice, realizzando un ulteriore fattore di rischio per la sicurezza del lavoro, in ra- quanto soggetto esecutore) precisi obblighi che.

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38L™impresa a˜dataria e gli obblighi di veri˚ca nei cantieri Con l™introduzione nel D.Lgs. 81/08 della disciplina della fiimpresa a˜datariafl, la posizione di garanzia dell™appaltatore che subappalta ha assunto una veste totalmente nuova, in cui l™organizzazione del cantiere va tenuta distinta dall™esecuzione dei lavori. Questo in˚uisce in maniera decisiva sui rapporti con le imprese esecutrici, con il CSE, con il committente Giovanni Scudier, Avvocato Lucia Casella, Avvocato Guido Cassella, Ingegnere

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39A differenza del Coordinatore per la Sicurez -za in fase di Esecuzione1 , l™impresa affida -taria (più specificamente il datore di lavo -ro dell™impresa affidataria) è, tra le molteplici posi – zioni di garanzia contemplate dal Decreto legisla – tivo n. 81/08, una di quelle meno esplorate dalla giurisprudenza. Certo molte volte Œ e ancora recentemente – la Su – prema Corte si è pronunciata sulla responsabilità dell’appaltatore in ipotesi di infortunio subito da lavoratori dell™impresa subappaltatrice, o comun – que non dipendenti dell™appaltatore medesimo; però non sono molte le sentenze che, dopo l’en – trata in vigore del D.Lgs. 81/08, hanno preso in e -same le specifiche disposizioni ivi contenute sul tema e in particolare gli articoli 89 lettera i) e 97. Si tratta, come noto, delle disposizioni che hanno introdotto ex novo sia la nozione di “impresa affi – datariafl sia gli obblighi propri di quest™ultima. La giurisprudenza prima del D.Lgs. 81/08 Prima del 2008 mancava una disciplina dedicata, e la responsabilità dell™appaltatore costituiva un dato assodato (Cass. Pen, Sez. IV, 2 dicembre-18 febbraio 1993: «l™imprenditore principale, il quale si è avvalso di altra impresa per realizzare l™opera in cooperazione, ha sempre il dovere di provvede -re alle misure a tutela dei lavoratori»); in quel con – testo normativo, la responsabilità veniva afferma – ta sulla base del cosiddetto fiprincipio di ingeren – zafl, enunciato ad esempio da Cass. pen., Sez. IV, 5 giugno 2008, n. 27965 «il subappaltante, risponde penalmente degli eventi dannosi comunque de -terminatisi, in ragione dell™attività di esecuzione svolta dal subappaltatore, quando si sia ingerito nell™esecuzione dell™opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l™inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali, poste a tutela dell™altrui incolumità». La sentenza ravvisava l’ingerenza, in caso di su – bappalto di lavori, «ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall™appaltatore (a sua volta appaltante), in esso inserendosi anche l™atti – vità del subappaltatore per l™esecuzione di un™o -pera parziale e specialistica, e non venendo meno l™ingerenza dell™appaltatore e la diretta riconduci – bilità (quanto meno) anche a lui dell™organizzazio -ne del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria quali – tà–». Un™esclusione della responsabilità dell™ap –

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40paltatore veniva ritenuta configurabile solo qua -lora «al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizza – tiva e dirigenziale rispetto all™appaltatore»; mai in – vece quando «la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell™appaltatore dall™organizzazione del cantiere». La giurisprudenza dopo il D.Lgs. 81/08 Dopo il Decreto legislativo 81, la giurisprudenza ha dato atto che il mutato quadro normativo por -tava con sé la necessità di differenziare le singole posizioni e di valutare il ruolo di ciascuna in un si – stema contraddistinto dai principi della interazio -ne e del coordinamento tra imprese: si veda ad e -sempio Cass. pen., Sez. IV, 20 novembre 2009, n. 1490: «La normativa di settore – il D.Lgs. 494/96, ndA – è stata trasposta in termini coincidenti nel Testo unico per la sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La disciplina è stata par -zialmente innovata dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 che, tuttavia, ha mantenuto l™impostazione del sistema prevenzionistico nella materia in que -stione, pur manifestando la tendenza a limitare e separare le sfere di responsabilità dei diversi sog – getti»; e ancora: «La particolare attenzione al te -ma del coordinamento dell™azione delle imprese operanti nel cantiere, al fine di fronteggiare i rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva, è altresì rimarcata nel D.Lgs. n. 494/96, art. 12. Tale disciplina costituisce specificazione di quella generale contenuta nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 che pone l™obbligo di cooperazione e di cooperazione e di coordinamento tra i datori di lavoro operanti in caso di contratto di appalto». Le conclusioni tuttavia non appaiono in linea con la premessa, in quanto di fatto ignorano l™art. 97 e si rifanno ancora al principio di ingerenza, ripro -ponendo la “radicale separazione” tra le imprese (e non la corretta gestione dell™interazione) come chiave di lettura del sistema: «–il subappaltante è esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel ca -so in cui i lavori subappaltati rivestano una com -pleta autonomia sicché non possa darsi alcuna in – gerenza di un soggetto rispetto all™altro. Tale si – tuazione di radicale separazione in effetti, isola, almeno tendenzialmente, le diverse attività e le connesse sfere di responsabilità dei soggetti che ad esse presiedono». Anche Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 11522 riconosce la peculiarità del ruolo dell’im – presa affidataria: «la giurisprudenza di legittimità non ha mai dubitato del fatto che anche il subap -paltante rientri tra i titolari degli obblighi di sicu – rezza individuati dai complessi normativi–, in de -finitiva sulla scorta del principio secondo il quale il coinvolgimento nella complessiva attività impo -ne a ciascun soggetto, titolare di poteri organizza – tivi, correlativi obblighi di protezione della sicu – rezza dei lavoratori– Come dimostra anche la specifica considerazione che l™art. 89 del D.Lgs. n. 81 del 2008 dedica oggi alla figura dell™impresa af – fidataria– la posizione della ditta subappaltante presenta aspetti peculiari. Essa si interpone tra il datore di lavoro che ha la disponibilità dei luoghi ovvero poteri di governo del processo produttivo e l™impresa esecutrice, realizzando un ulteriore fattore di rischio per la sicurezza del lavoro, in ra – gione dell™allungamento della catena di coman – do, della frammentazione delle sequenze operati – ve, della ulteriore articolazione dell™organizzazio -ne». Poi però la sentenza non fa riferimento all’art. 97, ma si richiama all™orientamento giurisprudenziale tradizionale: «Il suo ruolo non può quindi essere scisso dall™obbligo di concorrere nell™appresta – mento delle misure necessarie a fronteggiare i ri – schi derivanti dall™esistenza del subappalto, a me -no che non se ne spogli totalmente, lasciando al subappaltatore ogni autonomia organizzativa». Non diversamente, ancora la recentissima Cass. Pen., Sez. IV, 30 gennaio 2018, n. 10395 2 trova il suo fondamento nel consolidato retroterra giuri – sprudenziale: «–le responsabilità attribuibili all™appaltatore devono commisurarsi alla sua po -sizione di garante per la sicurezza in relazione alle lavorazioni affidate in appalto e all™esecuzione in

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41sicurezza di tali lavorazioni, siano esse eseguite direttamente dall™impresa appaltatrice o affidate in subappalto ad altre imprese o a lavoratori auto -nomi», con il solo limite per cui «il soggetto appal – tante o subappaltante è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle proce -dure da adottare in determinate la – vorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’u – so di determinate macchine–». Mostra dunque di resistere al tempo ed alle modifiche normative l’interpretazione giurisprudenziale ante-D.Lgs. 81/08, la quale responsabiliz – zava l™appaltatore in cantiere muovendo dall™as – sunto della sua non-estraneità al cantiere medesi – mo; sicché veniva mandato esente da responsabi – lità proprio e solo l™appaltatore che demandava l™esecuzione del lavoro alla «piena ed assoluta au – tonomia organizzativa e dirigenziale del subap -paltatore». Questa impostazione era pienamente risponden – te al contesto normativo, totalmente differente da quello attuale, in cui la legge prendeva in con – siderazione soltanto il profilo esecutivo, non inve -ce gli aspetti organizzativi, gestionali e contrat -tuali: si valorizzava l™elemento dell™esecuzione, ma nel momento in cui l’appaltatore subappaltante non si ingeriva in nessun modo nell™attività esecu – tiva del subappaltatore, e recideva ogni proprio legame con il cantiere e con l™esecuzione dell™ope -ra, non poteva essere chiamato a rispondere della violazione delle misure di sicurezza necessarie per quella esecuzione. L™impresa a˜dataria nel contesto normativo di riferimento Questa conclusione tuttavia appare assai meno condivisibile, ed anzi quasi paradossale, nel con – testo normativo attuale, che richiede alle imprese interazione e coordinamento, anche nella gestione del rapporto di subappalto. Il D.Lgs. 81/08 contiene infatti due articoli del tut -to nuovi specificamente dedicati all™impresa affi – dataria: l™art. 89 lettera i) e l™art. 97. Essi modificano radicalmente lo scenario normati – vo, intervenendo sui rapporti tra le imprese a due livelli (tabella 1, pagina successiva). Il primo livello è quello definitorio: l™impresa affi – dataria è ora una figura giuridica (ed una posizio -ne di garanzia) ben definita, diversa e distinta dall™impresa esecutrice. In questa definizione, ciò che rileva è il profilo contrattuale, considerato nel suo svolgersi innanzitutto fia montefl (l™affidataria è l™impresa che riceve l™incarico dalla committenza e che con essa ha un rapporto contrattuale diretto) e poi fia vallefl, in questo caso in maniera soltanto eventuale (l™affidataria è l™impresa che può affida – re incarico al subappaltatore).

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42È netta la differenza con la definizione di impresa esecutrice, dove invece ciò che rileva è l™aspetto fimaterialefl, la circostanza cioè che vi sia esecuzio -ne diretta di lavorazioni in cantiere ficon proprie ri – sorse umane e materialifl. Naturalmente, l™impresa affidataria può essere anche (e il più delle volte lo è) impresa esecutrice; ma si tratta di qualifiche di – stinte ai fini del D.Lgs. 81/08, a cui conseguono obblighi giuridici distinti. Il secondo livello di intervento del D.Lgs. 81/08 ri – guarda gli obblighi posti a carico di questo nuovo soggetto, obblighi che sono una conseguenza di – retta del profilo definitorio: essi infatti, proprio in ragione della natura ficontrattualefl della figura (che prescinde dalla necessità di una esecuzione diretta di lavorazioni in cantiere), non riguardano la esecuzione dell™opera bensì aspetti di natura programmatoria, gestionale ed organizzativa. Ciò si evince con chiarezza ad esempio leggendo il comma 3 (coordinare gli interventi delle impre -se subappaltatrici; verificare la congruenza dei POS di queste rispetto al proprio) e ancora più chiaramente dal comma 2, secondo cui «gli obbli – ghi derivanti dall™art. 26 sono riferiti anche al da – tore di lavoro dell™impresa affidataria». In questo comma vi è tutto il senso della nuova fi – gura dell™affidataria, e la chiave di interpretazione di tutti i suoi obblighi.Ai filavori a˜datifl si applicano le regole di coordinamento dell™art. 26 L™art. 26 ruota tutto, come noto, attorno al tema del coordinamento. Il datore di lavoro dell™art. 26 è tenuto ad osserva – re, in quanto soggetto committente (e non in quanto soggetto esecutore) precisi obblighi che trovano la loro ragione d™essere nella disponibilità giuridica che egli ha del luogo di lavoro in cui chiama ad operare soggetti esterni; e sono tutti obblighi di gestione e di organizzazione (verifica – re l™idoneità delle imprese, fornire informazioni sui rischi del luogo di intervento, curare coopera – zione e coordinamento tra ospitante ed ospitati), attraverso i quali in sostanza il datore di lavoro Tabella 1 . L™impresa affidataria nel Testo Unico di Sicurezza Articolo 89 Definizioni omissis i) impresa affidataria: impresa titolare del contrat -to di appalto con il committente che, nell™esecu -zione dell™opera appaltata, può avvalersi di im – prese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese a – derenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l™impresa affidataria è l™impresa consorziata asse -gnataria dei lavori oggetto del contratto di appal -to individuata dal consorzio nell™atto di assegna -zione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegna -tarie di lavori, quella indicata nell™atto di assegna – zione dei lavori come affidataria, sempre che ab -bia espressamente accettato tale individuazione; omissis Articolo 97 Obblighi del datore di lavoro dell™impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell™impresa affidataria ve -rifica le condizioni di sicurezza dei lavori affi -dati e l™applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordina -mento. 2. Gli obblighi derivanti dall™articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all™articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavo -ro dell™impresa affidataria. Per la verifica dell™i -doneità tecnico professionale si fa riferimen -to alle modalità di cui all™ALLEGATO XVII. 3. Il datore di lavoro dell™impresa affidataria de -ve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruen – za dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l™esecuzione. 3-bis In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell™allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l™impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ri -basso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter Per lo svolgimento delle attività di cui al pre -sente articolo, il datore di lavoro dell™impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono es -sere in possesso di adeguata formazione.

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43committente/ospitante crea le condizioni per -ché le imprese esterne lavorino in un ambien -te sicuro. Un sistema siffatto contempera l™esigenza fon – damentale che sta alla base di questa nor -ma-cardine, e cioè quella di ottenere intera – zione e coordinamento tra imprese diverse, con l™altra esigenza fondamentale che sta alla base dell™intero sistema, e cioè quella di salva – guardare autonomia e indipendenza di cia – scuna singola impresa. Il committente/ospitante si fa motore della in – terazione e del coordinamento rispetto ai ri – schi interferenziali; ma della operatività della singola impresa si può e si deve occupare, an – che ai fini della tutela dei lavoratori, soltanto l™impresa medesima nella persona del suo da – tore di lavoro: è questa autonomia che distin – gue ogni impresa dalle altre e che la rende, appunto, impresa. Ed infatti, l™art. 26 esclude espressamente dall™ambito di cooperazione e coordinamento i rischi specifici propri dell™at -tività delle imprese appaltatrici. Ebbene, il comma 2 dell™art. 97 ci dice, con il suo richiamo all™art. 26, almeno tre cose: Ł l™affidataria (come il datore di lavoro dell™art. 26) ha la disponibilità giuridica di un™area, che però non è un™area fifisicafl, non è un luogo, bensì un™area ficontrattualefl, costituita dall™insieme dei lavori che ad es – sa come appaltatore sono stati affidati per via contrattuale 3 e che determinano a monte il perimetro definitorio dell™affida – taria; Ł se l™appaltatore, anziché eseguire in pro -prio questi lavori 4, decide di commissio -narne l™esecuzione a terzi, di subappaltarli in tutto o in parte 5, e di diventare quindi committente/subappaltante, ebbene que -sta diventa l™area per la quale l™affidataria assume il ruolo previsto per il datore di la – voro committente dall™art. 26; questa di – venta l™area di rischio che il datore di lavo -ro dell™impresa affidataria è chiamato, in quanto affidatario, a gestire;

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45originaria dell™art. 97, prima di essere modificata dall™art. 65 del Decreto Correttivo n. 106/09 che ha rimodulato l™obbligo come una fiverifica delle condizionifl. Non è richiesta la vigilanza operativa e minuta, bensì un controllo sulle condizioni; e di questo ha dato bene conto l™unica, per quanto consta, sentenza della Suprema Corte che si è sof – fermata in maniera specifica ad analizzare il primo comma dell™art. 97. Così si legge infatti in Cass. Pen. , sez. IV, 31 mag – gio 2016, n. 22842: «–l™odierno ricorrente aveva sottolineato – in sede di appello, ndA – la differen – za rispetto alla originaria formulazione dell™artico -lo per inferirne che l™obbligo incombente a quel soggetto, originariamente “di risultato”, si confi – gurerebbe ora come obbligo “di mezzi”– In so -stanza, secondo la tesi oggi riproposta, proprio in virtù di quella modifica legislativa l™impresa affi – dataria dovrebbe semplicemente verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e non già Œ e non più Œ vigilare sulla sicurezza dei medesimi; per quest™ultimo aspetto risponderebbe solo l™im – presa esecutrice nell™ambito della sua autonomia di impresa sancita nel contratto di appalto». Ebbene, continua la Corte, «già la Corte territoria – le aveva correttamente confutato tali conclusioni pur dando alla lettera della norma il significato preteso dallo stesso appellante. Secondo i giudici del gravame del merito, infatti, affermare che P.R. dovesse verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l™applicazione del – le disposizioni e delle prescrizioni del piano di si -curezza e coordinamento significa che quegli, nell™affidare i lavori a T. doveva verificare, in primo luogo, che quest™ultima avesse una struttura ope -rativa idonea a eseguire, in condizioni di sicurez – za, quelle operazioni di “armo, disarmo e getto” oggetto del subappalto– Se questa verifica si fosse compiuta con un minimo di diligenza– ci si sarebbe immediatamente avveduti che il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi– contemplava la presenza di un solo addetto abili – tato a montare e smontare il ponteggio e dunque di una forza lavoro assolutamente inadeguata alla bisogna». E conclude: «All™odierno ricorrente, in altri termini è contestato di non avere tenuto conto della com – plessiva inadeguatezza di mezzi dell™impresa cui

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46aveva affidato il montaggio dei ponteggi a realiz -zare i lavori nel rispetto del PIMUS– Corretta è dunque la conclusione che il datore di lavoro dell™impresa affidataria, odierno ricorrente, non verificò adeguatamente le condizioni di sicurezza dei lavori affidati così contravvenendo al preciso obbligo previsto dalla norma sopra richiamata». La sentenza espressamente riconosce che l™obbli – go non è di vigilanza sulla sicurezza dei lavori, ma di verifica delle condizioni di adeguatezza del su – bappaltatore e delle condizioni in cui esso opera; e fonda tale sua conclusione non solo sul dato let -terale, che è inconfutabile, ma anche sul dato di sistema, e cioè che il subappaltatore opera nell™ambito della propria autonomia di impresa. In maniera del tutto speculare all™art. 26, anche nell™art. 97 il datore di lavoro committente-subap -paltante si occupa del contesto e delle condizioni di sicurezza complessive, affinché siano tali da consentire al subappaltatore di operare in un am – biente sicuro (sia dal punto di vista materiale che organizzativo che documentale); non si occupa invece di vigilare sull™operato dei dipendenti dell™impresa esecutrice-subappaltatrice, men che meno controllandone in maniera continuativa le azioni secondo le regole che l™art. 18 detta per il datore di lavoro di quei dipendenti. Si può insomma concludere che l™affidatario deve dapprima creare le condizioni per un subappalto sicuro dei lavori che gli sono stati affidati dal com – mittente (scelta del subappaltatore idoneo, con – segna del PSC con le informazioni sul cantiere, ve -rifica dell™adeguatezza del POS) e poi verificare che tali condizioni sussistano nel cantiere. Il coordinamento è il contrario dell™ingerenza ed è estraneo all™esecuzione Prima conclusione Sarebbe paradossale sanzionare l™affidatario, ap -plicando il fiprincipio di ingerenzafl, per essersi oc -cupato del cantiere e del suo subappaltatore, che è proprio ciò che gli richiede l™art. 97. La tesi ela -borata dalla giurisprudenza, secondo cui l™affida – tario risponde penalmente se si ingerisce nell™o -perato del subappaltatore non lasciandolo lavora – re in fipiena autonomiafl, oggi può essere ancora valida solo in un caso, e cioè se alla fiingerenzafl si attribuisce il suo reale ed intrinseco significato, in negativo, di sovrapporsi-sostituirsi ad altri facen -do ciò che compete ad essi: si ingerisce (e rispon – de penalmente) l™affidatario che solo apparente -mente subappalta ad altra impresa i lavori, ma in realtà si ingerisce nella loro esecuzione gestendo -li come se si trattasse di impresa e di lavoro fipro -priofl. Ma se l™affidatario fa ciò che l™art. 97 gli impone, non di ingerenza si tratta, bensì di assolvimento di obblighi propri, che vietano di lasciare al subap -paltatore la fipiena ed assoluta autonomia orga – nizzativa e dirigenzialefl in cantiere. Seconda conclusione Gli obblighi dell™appaltatore non riguardano la materiale esecuzione e la conduzione dei lavori da parte del subappaltatore. Quelli dell™appaltato -re sono tutti obblighi strumentali ad un ben preci – so fine organizzativo: strumentali a che in cantiere sia operante un subappaltatore che sia un sog – getto sicuro, e che operi in un ambiente sicuro. Sarebbe contrario alla norma, e prima ancora alla autonomia delle singole imprese, imputare all™af – fidataria mancanze riconducibili alla sfera operati – va dell™impresa esecutrice. Veri˚ca dell™a˜dataria, controllo del CSE: il cerchio si chiude A conferma definitiva, lo scenario così delineato è assolutamente coerente con il sistema complessi – vo, anche nella parte in cui definisce gli obblighi dell™altro soggetto che nella fase di esecuzione dei lavori assume rilevanza centrale ai fini del co -ordinamento delle imprese voluto dal legislatore, e cioè il CSE.

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48Come lucidamente chiarito dal più recente orien -tamento della Suprema Corte sul punto, il CSE non è tenuto alla vigilanza momento per momen – to, intesa come fivigilanza operativafl, bensì alla ve -rifica mediante azioni di controllo periodiche (ef – fettive, e non burocratiche) della configurazione generale del cantiere: l™infrastruttura del cantiere, non l™operatività quotidiana. È così sia perché lo impone l™interpretazione lette -rale (dell™art. 92, dell™art. 100 e dell™Allegato XV in particolare), sia perché lo impone la considerazio -ne delle diverse aree di rischio governate: il CSE governa l™area del cantiere, la sua organizzazione e le sue interferenze; l™impresa esecutrice governa i rischi delle proprie lavorazioni specifiche e della loro materiale e diretta esecuzione. Per l™impresa affidataria valgono i medesimi prin – cipi. Anche qui vi sono argomenti testuali insupe -rabili, quali la lettera dell™art. 97 che esclude la vi – gilanza continuativa, nonché il richiamo esplicito all™art. 26; anche qui vale la considerazione delle diverse aree di rischio. I lavori affidati all™appaltatrice rientrano per defi – nizione nella sua area di rischio; ma se vi entrano come impresa fiaffidatariafl, o come impresa fiese -cutricefl, è circostanza che fa tutta la differenza, se si vuole rispettare la diversità di posizioni di ga – ranzia che il legislatore ha introdotto. Nel momento in cui l™affidataria decide di non e -seguire talune (o tutte le) lavorazioni affidatele, essa si spoglia del ruolo di impresa esecutrice, e quindi non rientra più nella sua area di rischio la materiale esecuzione delle lavorazioni, che sono sottratte alla sua diretta gestione operativa. Vale, ancora una volta, il limite costituito dalla autono -mia operativa dell™impresa esecutrice. Per questo, in conclusione, il richiamo giurispru – denziale al principio dell™ingerenza non appare più rispondente alla norma. L™art. 97 non soltanto non consente all™appaltato -re di lasciare al subappaltatore la fipiena ed assolu – ta autonomia organizzativa e dirigenzialefl nell™e -secuzione dell™opera, ma anzi gli impone di fare l™esatto contrario. L™appaltatore (l™affidatario) deve verificare l™idoneità dei subappaltatori cui affida l™esecuzione dei lavori; deve verificare che le misu – re di sicurezza che essi approntano nel proprio POS siano adeguate e coerenti; infine, e definiti – vamente, deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. La firadicale separazionefl è e -sclusa in radice. L™affidatario, secondo l™art. 97 e secondo i parame -tri di questo, deve fiingerirsifl nell™operato del su – bappaltatore, per quanto riguarda il contesto in cui questo opera; ma lo fa con un limite ben netto e preciso, che è quello dell™esecuzione dei lavori che riguarda non già la propria area di rischio, né la propria organizzazione o l™organizzazione del cantiere, ma quella del suo subappaltatore. Solo così sarà soddisfatta la volontà del legislatore di fiseparare e limitare le sfere di responsabilità dei diversi soggettifl, di cui scriveva Cass. 1490/2009; solo così si rispetteranno i confini di ogni singola e diversa posizione di garanzia. 1 Per una ricostruzione della giurisprudenza sul tema v. G. SCUDIER, L. CASELLA, G.CASSELLA, La Cassa – zione e l™obbligo di vigilanza del CSE, in questa Rivi – sta, n. 4/2018, pag. 14 2 Per un approfondimento sul tema cfr. M. PROSSE – DA, Responsabilità del Datore di lavoro subappalta – tore, in questa Rivista, n. 4/2018, pag. 78. 3 L™affidataria non deve assolvere nessuno degli ob -blighi dell™art. 97 con riferimento a lavori non com – presi nel proprio contratto di appalto e svolti in can – tiere da terzi: sarà altro e diverso affidatario che se ne dovrà occupare, quello che avrà ricevuto dal committente l™incarico di eseguire quei lavori. 4 In tale caso, nulla quaestio: l™impresa avrà gli obbli -ghi dell™impresa esecutrice. 5 Se il subappalto ha per oggetto tutti i lavori affidati, si configura un™impresa affidataria che non è impre -sa esecutrice: il che pone una serie di questioni cir -ca le modalità di adempimento degli obblighi, e cir -ca i requisiti che deve possedere l™impresa affidata – ria per assolverli (temi su cui non è possibile soffer -marsi in queste note), ma non fa venire meno la necessità di assolverli. NOTE

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