May 26, 2020 — Sono considerati azionisti unicamente coloro che sono iscritti nel libro delle azioni; essi hanno il diritto di partecipare all’Assemblea
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pagina 2 Statuti BAS Statuti del 21 agosto 1990 (versione 2 6 maggio 20 20 ) I. La società .. .. .. . 3 Art. 1 Ragione sociale, sede e durata .. .. .. 3 Art. 2 Scopo .. .. .. .. 3 Art. 3 Capitale azionario .. .. .. . 4 Art. 3 a / b Capitale azionario supplementare autorizzato .. .. 4 Art. 4 Libro delle azioni .. .. .. .. 5 Art. 5 Acquisto e trasferimento delle azioni .. .. 6 I. Organizzazione .. .. .. 6 Art. 6 Organi societari .. .. .. . 6 A. Ass emblea generale .. .. .. .. 7 Art. 7 Poteri .. .. .. .. 7 Art. 8 Convocazione .. .. .. . 7 Art. 9 Mod .. 7 Art. 10 Diritto di voto e deliberazioni .. .. .. .. 8 Art. 11 Rappresentanza .. .. .. 9 B. Consiglio di amministrazione .. .. .. .. 9 Art. 12 Composizione e durata del mandato .. .. 9 Art. 13 Rappresentanza del personale .. .. 10 Art. 14 Attribuzioni .. .. .. . 10 Art. 15 Deliberazioni .. .. .. . 11 Art. 16 Diritto di firma .. .. .. .. 11 C. Comitato dei crediti .. .. .. . 11 Art. 17 Composizione, attribuzioni, deliberazioni .. .. 11 D. Direzione .. .. .. .. .. 12 Art. 18 Direzione .. .. .. .. .. 12 E. Ufficio di revisione .. .. .. . 12 Art. 19 Revisione .. .. .. .. .. 12 F. Ufficio del controllo etico .. .. .. . 12 Art. 20 Ufficio del controllo etico .. .. .. . 12 II. Chiusura dei conti .. .. .. 13 Art. 2 1 Bilancio, conto economico .. .. .. .. 13 Art. 22 .. .. .. .. 13 Art. 23 Abrogato .. .. .. .. .. 13 III. Disposi zioni finali .. .. .. 14 Art. 24 Pubblicazioni .. .. .. . 14 Art. 25 Scioglimento .. .. .. . 14 Art. 26 .. .. .. 14 Art. 27 Interpretazione .. .. .. 14 Art. 28 Entrata in vigore .. .. .. . 14
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pagina 3 Statuti BAS Statuti del 21 agosto 1990 (versione 2 6 maggio 20 20 ) I. La società Art. 1 Ragione sociale, sede e durata Con le ragioni sociali Alternative Bank Schweiz AG Banque Alternative Suisse SA Banca Alternativa Svizzera SA è costituita una società anonima ai sensi degli articoli 620 ss. del Codice svizzero delle obbligazioni (CO). Sede della società è Olten. La società può gestire delle rappresen- tanze in Svizzera. Essa ha una durata illimitata. Art. 2 Scopo La società ha quale scopo quello di contribuire, mediante la gestione di una banca, al sostegno di progetti alternativi di carattere economico, ecologico, sociopolit ico e cultu- rale mediante la concessione e la gestione di fondi e di capitali come pure altre attività connesse, con formemente alle linee direttive . La banca promuove progetti, imprese e innovazioni sociali, sostenibili dal punto di vi- sta settori della politica dello sviluppo, di quella sociale e della cultura. In tale con testo, e nei limiti delle proprie possibilità finanziarie, la banca può pure concedere dei crediti di incoraggiamento . La banca sostiene la costituzione di una «comunità solidale» tra, da un lato, i deposi- le mutuatarie. Grazie ai contatti intensi con banca cerca di sviluppare una nuova consapevolezza circa la responsabilità in merito alla funzione del denaro nella nostra società. Lo fa in particolare informando sulle possi- bilità di rinunciare agli interessi, di beneficiare di un diritto di codecisione sulla destina- zione dei crediti o di accordare dei crediti diretti così come esplorando e sviluppando altre possibilità di costituzione di una comunità solidale di depositanti e di mutua- tari/mutuatarie . La banca è tenuta a condurre una politica commerciale aperta e trasparente. Essa, in particolare, prende pubblicamente posizione su questioni di politica sociale, nella mi- sura in cui ciò sia pertinente, e sostiene gli sforzi tendenti tra donna e uomo. colo 22 degli statuti. La banca offre in particolare i seguenti servizi:
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pagina 4 Statuti BAS Statuti del 21 agosto 1990 (versione 2 6 maggio 20 20 ) 1. accettazione di fondi, soprattutto in deposito, in conti risparminvestimento e in deposito a termine fisso, così come pure in obbligazioni di cassa; 2. conferimento di crediti, prestiti e crediti ipotecari; 3. emissione di cauzioni e di garanzie; 4. negoziazione di crediti diretti tra depositanti e mutuatari; 5. 6. acquisto e vendita di titoli per conto della banca o per conto di terzi; 7. one dei beni patrimoniali; 8. emissione di prestiti per proprio conto; 9. operazioni di pagamento. La banca è autorizzata ad acquistare, ipotecare , vendere e edificare immobili e ter- la So- cietà può partecipare ad altre imprese, può fondare o acquist are imprese dello stesso genere e acquisire investimenti collettivi di capitale . Il settore di attività della società comprende principalmente la Svizzera. La società può effettuare operazi . A rt. 3 Capitale azionario Il capitale azionario della società ammonta a CHF 126’711 ‘7 00. ripartiti in A. azioni nominative con diritto di voto privilegiato, interamente liberate, con un valore nominale di CHF 100. cadauna (azioni nominative di categoria A). B. 125’647 azioni nominative ordinarie, interamente liberate, con un valore nominale di CHF 1000. cadau na (azioni nominative di categoria B). Invece dei titoli azionari, la società può pure emettere dei certificati che rappresentano una o più azioni. È possibile in ogni momento e senza spese aggiuntive cambiare dei certificati che rappresentano più azioni contro dei certificati più piccoli. Art. 3 a Capitale azionario supplementare autorizzato Il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad aumentare, entro il 28 aprile 2020 , il capitale azionario fino ad arrivare a un massimo di CHF 36’990 ‘300 . mediante sione di un massimo di 5’323 azioni nominative della categoria A del valore nominale di CHF 100. cadauna, con diritto di voto privilegiato, da liberare interamente, e di un massimo di 36’458 azioni nominative ordinarie della categoria B ad un valore nominale di CHF 1000. cadauna, da liberare interamente. A partire dalla loro acquisizione le nuove azioni nominative soggiacciono alle restri- godimento del dividendo e la forma degli apporti saranno stabiliti dal Consiglio di am- ministrazione . Nel determinare il Consiglio di amministrazione si ancio.
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pagina 5 Statuti BAS Statuti del 21 agosto 1990 (versione 2 6 maggio 20 20 ) I detentori e le detentrici attuali di azioni delle categorie A e B beneficiano di un di- ritto di sottoscrizione preferenziale che li autorizza ad acquistare una nuova azione della medesima categoria per ogni due azioni. Se non fruiscono di questo di ritto entro un termine di tre mesi dalla comunicazione scritta inviata dal Consiglio di amministrazione , è libero fatto se il o la sottoscrivente sia azionista della società o meno. Art. 3 b Capitale azionario supplementare autorizzato Il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad aumentare, entro il 2 6 magg io 202 2 , il capitale azionario fino ad arrivare a un massimo di CHF 3 4 ‘ 286 ‘ 1 00 . mediante sione di un massimo di 2 ‘ 661 azioni nominative della categoria A del valore nominale di CHF 100. cadauna, con diritto di voto privilegiato, da liberare interamente, e di un massimo di 3 4 ‘ 020 azioni nominative ordinarie della categoria B ad un valore nominale di CHF 1000. cadauna, da liberare interamente. A partire dalla loro acquisizione le nuove azioni nominative soggiacciono alle restri- godimento del dividendo e la forma degli apporti saranno stabiliti dal Consiglio di am- ministrazione . Nel determinare il Consiglio di amministrazione si ancio. I detentori e le detentrici attuali di azioni delle categorie A e B beneficiano di un di- ritto di sottoscrizione preferenziale che li autorizza ad acquistare una nuova azione della medesima categoria per ogni due azioni. Se non fruiscono di questo di ritto entro un termine di tre mesi dalla comunicazione scritta inviata dal Consiglio di amministrazione , è libero fatto se il o la sottoscrivente sia azionista della società o meno. Art. 4 Libro delle azioni Sono considerati azionisti unicamente coloro che sono iscritti nel libro de lle azioni; ssemblea generale blea generale. Gli azionisti o le azioniste sono tenuti/e a comunicare alla società ogni cambiamento di domicilio. Se la società non è stata avvisata p er tempo, essa invierà la corrispondenza Il Consiglio di amministrazione è tenuto ad autorizzare gli azionisti e le azioniste a consultare il libro delle azioni e a rilevare i nomi e gli indirizzi di persone che vi figu- rano, a condizione che gli azionisti e le azioniste dimostrino che tali dati serviranno loro per contattare altri azionisti per un affare concernente la banca.
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pagina 6 Statuti BAS Statuti del 21 agosto 1990 (versione 2 6 maggio 20 20 ) Art. 5 Acquisto e trasferimento delle azioni Ogni azionista può detenere al massimo il 5 % di tutte le azioni iscritte nel libro delle azioni, comprese le azioni provenienti da un capitale autorizzato. Nel libro delle azioni sono iscritti unicamente gli azionisti e le azioniste aventi diritto economico sulle azion chiesta scritta di autorizzazione di trasferimento delle azioni con indicazione di nome, a di- chiarare che ha acquistato le azioni in questione per proprio conto e che le deterrà a proprio nome. Consiglio di amministrazione , che può però delegare questa compe tenza al suo Comi- tato esecutivo o alla Direzione. A meno che venga invocato il motivo delle restrizioni di acquisizione statutarie del presente articolo, la società può rifiutare la propria approva- conto o per conto di terzi al loro valore reale al momento della richiesta. Il rifiuto di iscrizione nel li- bilito dal giudice presso il foro della società. categoria A unicamente le seguenti persone: le persone giuridiche e gli organismi di diritto pubblico che sostengon o gli scopi e gli ideali della società, rappresentano direttamente o indirettamente almeno dieci per- sone e acquisiscono a proprio nome almeno venti azioni con diritto di voto privilegiato della categoria A. ritto di acquistare delle azioni nomi- native con diritto di voto privilegiato della categoria A indipendentemente dalle condi- zioni summenzionate. di azioni nomina- tive con diritto di voto privilegiato della categoria A, la società può riprendere le azioni per proprio conto o per conto di terzi al loro valore reale. I. Organizzazione Art. 6 Organi societari Gli organi societari sono i seguenti: A. B. Il Consiglio di amministrazione (art. 12 ss.) C. Il Comitato dei crediti (art. 17 ss.) D. La Direzione (art. 18) E.
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pagina 8 Statuti BAS Statuti del 21 agosto 1990 (versione 2 6 maggio 20 20 ) Non possono essere prese deliberazioni in merito a oggetti che non sono stati debita- men delle obbligazioni. della banca almeno tre mesi prima della data della riunione. Le pro poste presentate al Consiglio di amministrazione da parte di uno/ una o più compe Candidati e candidate proposti per la nomina nel Consiglio di amministrazione da sin- goli azionisti devono essere presentati al Consiglio di amministrazione almeno due mine possono essere nominati unicamente su proposta del Consiglio di amministra- zione . . Consiglio di ammini- strazione o da un membro del Consiglio di amministrazione da esso/ essa designato. Art. 10 Diritto di voto e deliberazioni Ogni azione, indipendentemente dal suo valore nomin ale, dà diritto a un voto. Resta Consiglio di amministrazione prescrive la modalità di legittimazione degli azionisti e la consegna delle schede di voto. Se la legge o gli statuti non dispongono altrimenti, proprie deliberazioni ed effettua le nomine con la maggioranza as soluta dei voti espressi e validi. voto del o della Presidente è determi nante. Per quanto riguarda le nomine, al primo turno è necessaria la maggioranza assoluta, al secondo quella relativa. In caso di parità di voti, il voto del o della Presidente è determinante. La modifica degli statuti e la revoca dei membri del Consiglio di amministrazione ne- cessitano della maggioranza dei due terzi dei voti espressi e validi. Alla modifica dello scopo sociale, al trasferimento della sede della società, alla fu- t. 704 CO, secondo cui dette deliberazioni devono ottenere almeno i due terzi dei voti rappresen- tati e la maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati. I n linea di principio la votazione ha luogo per voto palese; una votazione per iscritto potr ebbe avere luogo solo nel caso in cui sia richiesta da azioniste e azionisti, che rap- presentino almeno un decimo dei voti presenti.
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pagina 9 Statuti BAS Statuti del 21 agosto 1990 (versione 2 6 maggio 20 20 ) L e elezioni hanno luogo in forma scritta. Il Consiglio di amministrazione, tuttavia, può che i detentori di un decimo delle azioni rappre- sentate non esprimano parere contrario. Art. 11 Rappresentanza zione di una procura scritta. Nessun/a azionista può però rap presentare, a titolo perso- nale o per procura, più voti di quanti sia possibile iscriverne per ogni azionista nel libro delle azioni. Questa restrizione si applica pure alle organizzazioni, alle loro sott orga- nizzazioni e sezioni come pure alle società a loro legate. I/le rappresentanti devono informare la società del numero e della categoria di azioni balmente per ogni categoria. B. Consiglio di amministrazione Art. 12 Compos izione e durata del mandato Il Consiglio di amministrazione è composto di un minimo di sette e un massimo di un- Si presume che i membri del Consiglio di amministrazione siano animati da un forte in teresse e impegno sociale e ambientale. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione dispongono di adeguate capacità di- bancario e finanziario. Le competenze del Consigl io di amministrazione sono sufficien- temente diversificate affinché, oltre ai settori delle attività principali, siano rappresentati in modo competente tutti i settori principali, quali la finanza, la contabilità e la gestione dei rischi. La maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione è indipen- dente. Ogni categoria di azioni ha diritto ad almeno un/una rappresentante nel Consiglio di amminis trazione . Con- siglio di amministrazione spetta a un/una rappresentante del personale. La proporzione Consiglio di amministrazione non deve superare il 60 % , fatta astrazione per i membri imperativamente proposti dal personale in confor- del Consiglio di amministrazione occorre inoltre badare a che le differenti regioni siano a de guatamente rappresentate. Il Consiglio di amministrazione si autocostituisce. Esso designa il o la proprio/a presi- timo/a non deve necessariamente far parte del consigl io.
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pagina 10 Statuti BAS Statuti del 21 agosto 1990 (versione 2 6 maggio 20 20 ) Art. 13 Rappresentanza del personale Il personale della banca ha il diritto di essere rappresentato in seno al Consiglio di amministrazione da una propria persona di fiducia. Questa rappresentanza è discipli- nata come segue: Tutti i dipendenti della soc ietà, ad eccezione di quelli cui il Consiglio di amministra- zione ha conferito la gestione della società, si costituiscono in persona giuridica a strut- tura democratica per rappresentare i propri interessi in seno al Consiglio di amministrazione e alla socie di propria fiducia per un seggio in seno al Consiglio di amministrazione . Tale persona non deve necessariamente essere un dipendente della società. Essa non può far parte Detta persona di fiducia ha il dir itto e il dovere di informare la rappresentanza del per- sonale sulle tematiche trattate dal Consiglio di amministrazione . Art. 14 Attribuzioni Il Consiglio di amministrazione è convocato dal p residente o dal v ice p residente in funzione delle necessità e alm eno ogni tre mesi. Al Consiglio di amministrazione com- pete la Direzione generale e la sorveglianza delle operazioni effettuate dalla s ocietà . Si tratta in particolare: 1. di nominare i membri del Comitato dei crediti, gli altri eventuali comitati e la Dire- zione; 2. di promulgare il r egolamento di organizzazione e di gestione, le direttive di credito e di investimento come pure gli altri regolamenti; 3. 4. r egolamento di organizzazione e di gestione e di ottenere regolarmente informa- zio 5. di incaricare una società di revisione esterna riconosciuta per il controllo delle ban- affidategli dalla Legge sulle banche; 6. di istituire un timo; 7. generale; 8. di definire le attività in materia di informazione del pubblico; 9. di determinare la costituzione o la revoca di rappresentanze;
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pagina 11 Statuti BAS Statuti del 21 agosto 1990 (versione 2 6 maggio 20 20 ) 10. di prendere delle deliberazioni in materia di prestiti; 11. di accettare o di rifiutare gli acquisti, le ipoteche e le alienazioni di immobili; 12. di istituire una revisione interna, di emanare le direttive necessarie alla sua attività e di trattare il suo rapporto; 13. di decidere sulle operazioni che coinvolgono gli organi della società e sui crediti importanti; 14. di prendere deliberazioni in merito a tutti gli oggetti che non sono espressamente attribuiti per legge, per s tro organo. Le attribuzioni inalienabili e irrevocabili del Consiglio di amministrazione sono defi- Le incombenze del Consiglio di amministrazione sono per il resto disciplin ate dal r e- golamento di organizzazione e di gestione . Art. 15 Deliberazioni Per raggiungere il quorum è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione . La presenza di due membri del Consiglio di ammini- strazione è suffic Le nomine e le deliberazioni necessitano della maggioranza dei voti emessi dai mem- bri presenti. In caso di parità di voti decide il o la presidente. Nei casi urgenti e nel caso di operazioni di ordinaria amministrazione, è possibile prendere le deliberazioni necessarie anche sotto forma di approvazione scritta della ri- chiesta presentata, sempre che un membro non richieda la consulenza orale. Le delibe razioni del Consiglio di amministrazione vanno annotate in un verbale fir- mato dal o dalla Presidente e dal Segretario o dalla Segretaria. Art. 16 Diritto di firma Il Consiglio di amministrazione designa le persone autorizzate a rappresentare la so- cietà; es se dispongono della firma collettiva a due. C. Comitato dei crediti Art. 17 Composizione, attribuzioni, deliberazioni Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a delegare le attribuzioni precisate che non sono ad esso riservate timo stabilisce il numero di membri, tenendo conto d el fatto che dovrebbero essere rappresentati entrambi i sessi.
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