2 Ad oggi, il caso di denuncia in sanatoria delle opere strutturali non è espressamente regolamentato in. Regione Lombardia, a differenza di quanto avviene

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GLI OBBLIGHI DI ATTESTAZIONE DELL™IDONEITÀ STATICA Ordine degli ingegneri di Brescia – Commissione Strutture & Geotecnica revisione gennaio 2015 Premessa Il tema dell™idoneità statica è spesso oggetto di interpretazioni diverse . Principalmente, ciò si spiega con il fatto che la necessità di un documento che attesti l™idoneità statica di una costruzione può scaturire da almeno quattro differenti fattispecie, elencate di seguito. 1. Le opere oggetto di condono edilizio. 2. Le opere oggetto di accertam ento di conformità. 3. Le opere soggette all™origine al rilascio del certificato di agibilità. 4. Le costruzioni destinate a locali di pubblico spettacolo o di impianti sportivi. Si analizza in dettaglio quale sia l™obbligo di attestazione dell™idoneità st atica nei quattro diversi casi, anticipando fin da subito che: Œ nel caso 1, l™attestazione di idoneità statica si deve basare sulle norme tecniche vigenti al momento della domanda di condono (con le deroghe specificate nel seguito del presente documento) , e con siderando obbligatoriamente le azioni sismiche soltanto nel caso in cui la sismicità della zon a era già prevista nel momento della costruzione; Œ nel caso 2, l™attestazione di idoneità statica si deve basare sulle norme tecniche e sulla sismicità vig enti sia al momento della costruzione che al momento della domanda di sanatoria (c.d. doppia conformità); Œ nel caso 3, l™attestazione di idoneità statica si può basare sulle norme tecniche e sulla sismicità vigen ti al momento della costruzione, con le spe cificazioni riportate nel seguito del presente documento; Œ nel caso 4, l™attestazione di idoneità statica deve ricondursi alle norme tecniche in vigore al momento della richiesta dell™attestazione stessa. Sono escluse dalla presente trattazione le attestazi oni di idoneità statica necessarie per gli edific i colpiti dagli eventi sismici e/o oggetto di s pecifiche disposizioni di legge. 1. Le opere oggetto di condono edilizio L™articolo 35 della Legge 47/1985 (primo condono edilizio) prescrive che alla domanda d i concessione o di autorizzazione ai fini del condono, venga allegata anche una certificazione Via Cefalonia n° 70 Œ 25124 Brescia Œ Crystal Palace 11° piano – Tel. 0302294711 r.a.

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redatta da un tecnico abilitato all™esercizio della professione attestante l™idoneità statica delle opere eseguite. Tale certificazione deve essere obbligatoriam ente presentata soltanto nel caso in cui le opere oggetto di condono (cioè quelle porzioni costruite abusivamente) siano di volumetria superiore a 450 metri cubi. Nel caso però di edifici abusivi realizzati in zone già sottoposte a vincolo sismico, gli acc ertamenti devono essere effettuati qualunque sia la loro volumetria, come più oltre specificato. Tale documento di attestazione prende il nome di fi certificato di idoneità statica fl, ed è precisamente regolato da alcuni dispositivi di legge direttamente lega ti alle procedure del condono edilizio. In particolare, a seconda dei materiali costitutivi della costruzione e a seconda della tipolo gia di intervento il Decreto Ministeriale 15/05/ 1985 (recante fi Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idon eità statica delle costruzioni abusive fl) cui si rimanda, prevede l™elencazione precisa delle operazioni da svolgere e dei risultati da ottenere a cura del tecnico incaricato. Tale decreto rappresenta l™insieme (puntuale) delle deroghe alle Norme Tecniche v igenti per gli edifici oggetto della domanda di condono. In generale, ai sensi di legge, il tecnico deve procedere alla certificazione tenendo conto delle norme di calcolo strutturale vigenti al tempo dell™accertamento (cioè nel momento della domanda di co ndono) , ma con le deroghe previste appositamente nel DM 15/05/1985 . Tuttavia, per le costruzioni (o le porzioni di esse) realizzate in modo abusivo prima della dichiarazione di sismicità della zona, gli accertamenti del tecnico possono essere eseguiti senz a tener conto della sismicità della zona. Quest™ultima affermazione riveste importanza rilevante, e pur essendo in apparente contrasto con quanto indicato nello stesso D M 15/05/ 1985, deriva da una modifica legislat iva introdotta dal DL 20/11/1985, n. 656 e costituisce quindi , in definitiva, il corretto modo di operare. Viceversa, in presenza di costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, gli accertamenti devono tener conto della sismicità della zona ( in tali casi, il documento viene anche chiamato ficertificato di idoneità sismica fl) e, nel caso in cui sia necessario il progetto di adeguamento, gli accertamenti devono essere effettuati qualunque sia la volumetria della porzione abusiva 1. I pr incipali dispositivi di legge che regolano gli aspetti strutturali del le opere abusive oggetto di condono edi lizio sono i seguenti: Legge 28/02/ 1985, n. 47 fi Norme di controllo attività urbanistico edilizia fl nel testo coordinato con le successive modifiche ; DM 15/05/ 1985 , così come modificato dal D M 20/09/ 1985 e con le precisazioni relative alle zone sismiche del sopra citato DL 20/11/ 1985, n. 656; D L 12/01/ 1988, n. 2; art. 39 della L. 724/94, commi 4 e 17; art. 32 della L. 269/03, commi 27, 28, 33 e 35. 1 È pertanto evidente che, nel caso di edifici abusivi realizzati in zone già sottoposte a vincolo sismico, è necessario predisporre a priori o la certificazione di idoneità statica/sismica, o il progetto di adeguamento. In entrambi i casi, gli accertamenti devono essere effettuati qualunque sia la volumetria degli edifi ci. Via Cefalonia n° 70 Œ 25124 Brescia Œ Crystal Palace 11° piano – Tel. 0302294711 r.a.

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In virtù dei dispositivi di legge sopra citati, per la verifica della sicurezza statica (cioè, in generale, l™analisi del comportamento della costruzione sotto le azioni dei carichi gravitazionali e del vento) e nel caso di costruzioni in zone sismiche , sono possibili i seguenti casi. 1. Per le costruzioni abusive (o le porzioni di esse) realizzate prima della dichiarazione di sismicità della zona, gli accertamenti del tecnico sono eseguiti in riferimento alle norme tecniche in vigore al momento della domanda di condono (per le verifiche di sicurezza sotto le azioni dovute ai carichi gravitazionali e al vento) , con le deroghe espressamente previste nel DM 15/05/1985, e senza tener conto della sismicità della zona. 2. Per le costruzioni abusive (o le porzioni di esse) realizzate dopo la dichiarazione di sismicità della zona, gli accertamenti del tecnico sono eseguiti in riferimento alle norme tecniche in vigore al tempo della domanda di condono , con le deroghe espressamente previste nel DM 15/05/1985, e tenendo c onto della sismicità della zona. Qualora l’opera oggetto di condono sia stata in precedenza già collaudata, il certificato non è in generale necessario, indipendentemente dalla data a cui risale il collaudo, ma con le specificazioni di seguito riportate. Il certificato di idoneità statica deve essere sempre riferito a tutte le strutture che interessano la sicurezza della porzione di costruzione oggetto di condono. Pertanto, nel caso di opere da condonare che interessino soltanto una parte della costruzione, il tecnico incaricato deve valutare attentamente quali siano le parti strutturali da esaminare, e in particolare: Œ nel caso siano previste verifiche di tipo sismico , è necessario individuare l™ unità strutturale indipendente; Œ per le verifiche statiche è inv ece possibile includere nelle verifiche soltanto la porzione da cielo a terra (comprese le fondazioni) che compren da il volume oggetto di condono (o comunque, in generale, le porzioni strutturali che siano staticamente interessate dalla costruzione abusiva ). Così, se è vero che quando l’opera oggetto di condono sia stata in precedenza già collaudata il certificato di idoneità statica non è necessario, è comunque necessario verificare che il precedente collaudo statico si riferisca all™intera sicurezza strut turale come descritta nel capoverso precedente, e non esclusivamente a porzioni di edificio o a singoli interventi locali effettuati. Maggiori approfondimenti, per il procedimento di condono edilizio e per la redazione del certificato di idoneità statica s i trovano nella Circolare Ministeriale 17/06/1995, capitolo III. Nelle norme sono regolati anche i procedimenti da attuare nel caso in cui le verifiche effettuate ai fini della certificazione di idoneità statica non diano esisti positivi, e sia quindi nece ssario presentare il prog etto di completo adeguamento strutturale. Via Cefalonia n° 70 Œ 25124 Brescia Œ Crystal Palace 11° piano – Tel. 0302294711 r.a.

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In particolare, il progetto di adeguamento deve prevedere interventi sulle strutture che non modifichino l’edificio nella sua consistenza volumetrica e di superficie e che, anzi, conservino le strutture già realizzate, rendendole staticamente idonee in relazione alla loro funzione. Non è ammissibile non solo un ampliamento dell’esistente, ma neppure una demolizione e ricostruzione, quando le strutture fossero talmente inidonee, da non poter essere rese staticamente collaudabili mediante opere di adeguamento come appena descritte. Comunque, nel progetto di adeguamento per costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione della costruzione, è possibile non tener conto del le azioni sismiche. Il certificato di idoneità statica necessario per la citata Legge 47/1985 ( fiprimo condono fl edilizio) è il medesimo richiesto anche dalle successive Legge 23 dicembre 1994, n. 724 – art. 39 (fisecondo condono fl) e Legge 24 novembre 2003 n. 326 ( fiterzo condono fl). Per la redazione del ficertificato di idoneità statica fl (o sismica) di cui al presente paragrafo, non sono previsti requisiti relativi all™anzianità di iscrizione all™albo; tuttavia, è doveroso sottolineare la rilevanza e la delicate zza del com pito affidato al professionista. 2. Le opere oggetto di accertamento di conformità L™articolo 36 del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) prevede che per interventi realizzati in assenza d i permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in difformità o in assenza di denuncia di inizio attività (laddove sostitutiva d el permesso di costruire) , sia possibile ottenere il permesso in sanatoria. In tal caso, la norma di legge è chiara e p articolarmente severa: è necessario procedere con i criteri tipici dei procedimenti di sanatoria non regolati da leggi speciali (quali quelle dei condoni edilizi, già indicate nel paragrafo precedente). Vale cioè il principio della fi doppia conformità fl: in particolare, anche per gli aspetti strutturali (come confermato con sentenza n. 101 del 22 maggio 2013 della Corte Costituzionale), oltre che per quelli edilizi e urbanistici, al fine di ottenere il rilascio del prescritto certificato di agibilità, è neces sario che le opere in oggetto risultino conformi alla disciplina vigente sia al momento della realizzazione delle stesse, sia al momento della presentazione della domanda. Il rispetto delle leggi riguardanti le parti strutturali nei due momenti temporali è necessario sia nei confronti delle regole contenute nelle norme tecniche, sia per la sismicità della zona. Nella sostanza, tuttavia, per le opere strutturali della costruzione, è possibile generalmente considerare soltanto la condizione più restrittiva, c he corrisponde cioè alla sismicità e alle norme tecniche più recenti, in quanto più severe, cioè a quelle in vigore al momento della presentazione della domanda. Per gli edifici esistenti, in generale, la conformità strutturale delle opere, passa attravers o la valutazione della sicurezza: in questi casi (vedi le Norme Tecniche per le Costruzioni ) la verifica di adeguatezza alle norme non si basa sul rispetto formale dei dettagli costruttivi previsti per le nuove costruzioni, ma principalmente sulle verifich e di resistenza, duttilità e deformabilità previste per gli stati limite considerati, sotto la responsabilità di chi svolge le verifiche. Via Cefalonia n° 70 Œ 25124 Brescia Œ Crystal Palace 11° piano – Tel. 0302294711 r.a.

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Ciò premesso, si possono presentare i seguenti casi. 1. Se le strutture delle opere oggetto di accertamento di conform ità sono state denunciate ed eseguite sulla base di un progetto già in regola con le norme tecniche e con la sismicità in vigore al momento della domanda di permesso in sanatoria (e con le procedure di deposito ad esse collegate), si procede alla redazione del regolare certificato di collaudo statico (se non già presente). 2. Se le strutture delle opere oggetto di accertamento di conformità sono state denunciate ed eseguite sulla base di un progetto effettuato con le norme tecniche e la sismicità vigenti al la data della costruzione (e con le relative regole procedurali), si procede con le verifiche tecniche che consentano, qualora possibile, di dimostrare la conformità delle opere anche alle norme tecniche e alla sismicità della zona (se diverse) in vigore a l momento della domanda di permesso in sanatoria, redigendo il certificato di collaudo statico relativo alla situazione finale, che riporterà la giustificazione delle procedure adottate per la dimostrazione dell ™adeguatezza strutturale della costruzione . 3. Se le strutture delle opere costruite abusivamente e oggetto di accertamento di conformità non risultano accompagnate dal deposito del progetto presso gli organi competenti, è necessario procedere alla denuncia delle opere strutturali in sanatoria 2, e al successivo collaudo statico, in riferimento alle norme tecniche e alla sismicità in vigore al momento della presentazione della domanda del permesso in sanatoria , di cui all™articolo 36 del DPR 380/2001. Il certificato di collaudo statico appena richiamat o, dovendo ricondursi alle norme in vigore al momento della domanda di permesso in sanatoria, si riferisce a tutti gli edifici, indipendentemente dalla tipologia costruttiva: infatti, a seguito dell™entrata in vigore della classificazione sismica di cui al l™O PCM 3274/2003 e delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008, tutti gli interventi che iniziano a partire dal 1 luglio 2009 devono essere accompagnati dalla presentazione del progetto delle opere strutturali presso gli organi competen ti (ai sensi del DPR 380/2001 artt. 65 e/o 93) e secondo il disposto delle NTC 2008 e il parere 14/12/2010 del CSLLPP, indipendentemente dalla tipologia costruttiva, le opere strutturali devono essere sottoposte al collaudo statico. Pertanto, nel caso dell a procedura in sanatoria, la verifica di un edificio esistente in base alle norme vigenti al tempo della domanda, deve concludersi sempre con la redazione del certificato di collaudo. 2 Ad oggi, il caso di denuncia in sanatoria delle opere strutturali non è espressamente regolamentato in Regione Lombardia, a differenza di quanto avviene ad esempio in altre regioni. Indipendentemente dall™accertamento e dall™eventuale condanna per i reati connessi all™omessa presentazione del progetto, sia la denuncia delle opere sia il collaudo statico possono essere presentati anche dopo i termini fissati, e successivamente all™inizio dei lavori. Ai fini della sicurezza strutturale, è sempre teorica mente possibile pervenire alla completa certificazione di collaudo statico di un fabbricato, anche fia posteriorifl, nella stessa misura in cui è possibile effettuare tutti gli accertamenti previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, in relazione agli interventi di adeguamento delle costruzioni esistenti di cui al §8.4.1, e sotto la diretta responsabilità del professionista collaudatore. Via Cefalonia n° 70 Œ 25124 Brescia Œ Crystal Palace 11° piano – Tel. 0302294711 r.a.

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Se a seguito delle verifiche effettuate, risulta che le opere oggetto di accertamento di conformità non sono rispettose della normativa tecnica in vigore al momento della domanda di permesso in sanatoria, l™accertamento di conformità non è possibile : infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa, avallata dalla Corte Costi tuzionale (sentenza 101/2013 ), non vi è spazio per la sanatoria fi condizionata fl alla realizzazione di opere di adeguamento. Pertanto , in tutti i casi sopra riportati, il rilascio del certificato di agibilità è soggetto al deposito del fi certificato di collau do statico fi che dimostri l™adeguatezza delle strutture alle norme più recenti , senza possibilità alternative ; certificato, quest™ultimo, che deve essere inteso nell™accezione più ampia prevista dalle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (e dal Parere del CSLLPP 14/12/2010) e cioè indipendentemente dalla tipologia costruttiva in esame. Per la redazione del certificato di collaudo previsto in questo paragrafo, è necessario il requisito di iscrizione decennale all™albo professionale degli ingegneri o degl i architetti. 3. Le opere soggette all™origine al rilascio del certificato di agibilità L™articolo 24 del DPR 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) prevede che per una determinata tipologia di interventi sia necessario , al termine dei lavori, richiedere alla Pubblica Amministrazione il rilascio del certificato di agibilità. In tal caso, la procedura di cui all™ art. 25 prevede espressamente la presenza del certificato di collaudo statico , ai sensi dell™art. 67 del DPR stesso. Trattasi di interventi relativ i a: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energ etico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. Dalla lettura dell™articolo 24, appare dunque obbligatoria la verifica della presenza del ficertificato di collaudo statico fl, non solo nei casi in cui tale certificato sia previsto ai sensi delle norme per chi esegue interventi con opere strutturali, come quelli indicati ai punti a) e b), bensì anche nei casi in cui gli interventi non riguardino affatto tali o pere, come quelli del punto c). Talvolta, per l™edificio oggetto di interventi che non ri guardano le parti strutturali, il certificato di collaudo potrebbe essere assente (mancante o non reperibile) . Si analizza di seguito l™eventualità per cui l™assenza del certificato di collaudo possa essere riconducibile ad uno dei seguenti casi : A. L™edifici o non è mai stato collaudato perché originariamente iniziato a costruire in data antecedente al 19 aprile 1940 ( data di entrata in vigore del RD 16/11/1939 n. 2229); edifici o per i l qual e non era previsto alcun tipo di collaudo. Via Cefalonia n° 70 Œ 25124 Brescia Œ Crystal Palace 11° piano – Tel. 0302294711 r.a.

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e non dotati di precedente attestazione di agibilità, la mancanza del certificato di collaudo non fipotrebbe fl essere formalmente giustific abile; pertanto, la richiesta di agibilità a seguito di interventi di cui all™art. 24, comma 2 del DPR 380/2001, fidovrebbe fl essere accompagnata da una vera e propria denuncia delle opere strutturali fi a posteriori fl, se non già presente (vedi nota nel paragr afo precedente , in relazione alla procedura di denuncia in sanatoria delle opere strutturali) e dal successivo collaudo statico, secondo regole stab ilite da provvedimenti regionali . Tuttavia, in sede di rilascio del certificato di agibilità, la giurisprude nza ( Consiglio di Stato, sentenza 4309/2014 ) ha precisato che tale provvedimento della Pubblica Amministrazione può considerarsi indipendente dalle altre procedure urbanistico -edilizie (DPR 380/2001) e provocare conseguenze disciplinari non sovrapponibili. Pertanto, in via subordinata e fatti salvi i pieni poteri disciplinari e sanzionatori della Pubblica Amministrazione in relazione agli accertament i per i reati previsti dagli artt. 71 e ss. del DPR 380/2001, è possibile che la fisicurezza strutturale fl, che è imprescindibile in sede di rilascio dell™agibilità, venga attestata da un documento alternativo al certificato di collaudo, attraverso cioè una fidichiarazione di idoneità statica fl. Pertanto , un documento che possa essere equivalente al certificato di c ollaudo delle opere originariamente costruite, non deve necessariamente riferirsi alle prescrizioni imposte dalle norme vigenti nel momento della richiesta del certificato di agibilità, bensì deve rapportarsi alle regole in vigore al momento di realizzazio ne delle opere, a sostituzione cioè di quell™originario certificato di collaudo non originariamente predisposto o comunque non reperibile . Anche qualora presente, infatti, il certificato di collaudo statico da allegare alla richiesta di rilascio del certif icato di agibilità sarebbe comunque riferito alla bontà della costruzione così come realizzata secondo le regole in vigore nel momento dell™esecuzione della stessa. In generale, ai fini dell™equivalenza sostanziale, si sottolinea che la relazione con cui s i dichiara l™idoneità statica di una costruzione non possiede la medesima forza di un certificato di collaudo, per il fatto che quest™ultimo è il prodotto di un insieme di obblighi e regole ben determinati (nella qualificazione dei tecnici, dei costruttori , dei materiali, delle ispezioni, ecc.); tuttavia, la dichiarazione di idoneità statica può contenere (sotto la responsabilità del tecnico incaricato) le stesse considerazioni in termini di valutazione della sicurezza strutturale di quelle contenute nel ce rtificato di collaudo statico, e condurre perciò alle medesime conclusioni sostanziali; in particolare, cioè, la dichiarazione di idoneità statica, come il certificato di collaudo, contiene gli elementi principali che hanno portato alla formazione del conv incimento sulla sicurezza delle opere strutturali della costruzione. Nei casi degli edifici con le caratteristiche indicate ai precedenti punti 1, 2, 3 , pertanto, in assenza del certificato d el prescritto documento di collaudo statico ai sensi dell™art. 67 del DPR 380/2001, si possono presentare le seguenti situazioni: Œ Nel caso in cui l™edificio oggetto della richiesta di rilascio del certificato di agibilità, non sia stato oggetto di interventi riguardanti le parti strutturali, il professionista incaricato procede agli approfondimenti tecnici che ritiene opportuni al fine della Via Cefalonia n° 70 Œ 25124 Brescia Œ Crystal Palace 11° piano – Tel. 0302294711 r.a.

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redazione di una fi dichiarazione di idoneità statica fl, tenendo conto delle norme e della sismicità eventuale della zona vigenti al tempo della costruzione. Œ Nel caso in cui l™edificio oggetto della richiesta di rilascio del certificato di agibilità, sia stato oggetto di interventi riguardanti le parti strutturali il tecnico presenta il certificato di collaudo statico (ove previsto per il tipo di intervento) e valuta: a) se tale certific ato ricomprende la verifica di sicurezza dell™intera porzione oggetto di rilascio del certificato di agibilità; b) se viceversa, il certificato di collaudo non ricomprende l™intera porzione di fabbricato oggetto del rilascio del certificato di agibilità, o ppure non è previsto per il tipo di intervento effettuato; in questo caso procede agli approfondimenti tecnici che ritiene opportuni al fine della redazione di una fi dichiarazione di idoneità statica fl, riguardante l™intera porzione oggetto di richiesta del certificato di agibilità, tenendo conto delle norme e della sismicità eventuale della zona vigenti al tempo della costruzione. La fidichiarazione di idoneità statica fl deve essere sempre riferita a tutte le strutture che interessano la sicurezza della costru zione oggetto di richiesta del certificato di agibilità. Pertanto, nel caso di richiesta che interessi soltanto una porzione della costruzione, il tecnico incaricato deve valutare attentamente quali siano le parti strutturali da esaminare: così ad esempio, nel caso di verifiche di tipo sismico (ove prescritte al momento della costruzione) sarà necessario individuare l™unità strutturale indipendente, mentre per le verifiche statiche sarà possibile includere nelle verifiche soltanto la porzione che da cielo a terra, comprese le fondazioni, comprenda il volume edificato oggetto di richiesta del certificato di agibilità (o comunque, in generale, le porzioni strutturali che siano staticamente interessate dal volume stesso). Pertanto, anche qualora l’opera soggett a al certificato di agibilità sia stata in precedenza già collaudata, e sia quindi disponibile il certificato di collaudo statico, è comunque necessario verificare che tale certificato si riferisca all™intera sicurezza strutturale come descritta nel capove rso precedente, e non esclusivamente a porzioni di edificio, o a singoli interventi locali effettuati, e nemmeno a interventi di miglioramento: la sicurezza delle opere rispetto alle norme vigenti all™epoca della costruzione deve essere globale: ai fini de lla richiesta di rilascio del certificato di agibilità di cui all™art. 24 del DPR 380/2001, non può essere accettato un documento che non riguardi la piena sicurezza dell™intera porzione di costruzione in oggetto, ancorché basato su norme vigenti all™epoca della costruzione. Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che in determinati casi, la richiesta del certificato di collaudo o della dichiarazione di idoneità statica da parte degli organi comunali deve essere accompagnata da una verifica del c ontenuto dei documenti stessi, a cura del responsabile del procedimento amministrativo , in senso fipiù restrittivo fl, cioè con l™intento di accertare che l™idoneità statica sia riferita all™intera porzione di fabbricato oggetto di richiesta di agibilità. Via Cefalonia n° 70 Œ 25124 Brescia Œ Crystal Palace 11° piano – Tel. 0302294711 r.a.

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Viceversa, in senso fimeno restrittivo fl, laddove la porzione di fabbricato che rappresenta l™unità abitativa oggetto della richiesta di agibilità sia già dotata di un certificato di agibilità, riferito alla situazione precedente agli interventi, appare eviden te che l™idoneità statica sia da intendersi già attestata ; pertanto (sempre nell™ambito degli edifici con tip ologia strutturale soggetta in origine al l™obbligo di certificato di collaudo, elencati in precedenza ai punti 1, 2 e 3) si possono pertanto presen tare le seguenti situazioni : 1. Nel caso in cui la porzione di edificio oggetto della richiesta di rilascio del certificato di agibilità, già dotata di precedente attestazione di agibilità, non sia stata oggetto di interventi riguardanti le parti strutturali, è possibile non effettuare alcuna verifica di idoneità statica; idoneità che deve intendersi già attestata. 2. Nel caso in cui la porzione di edificio oggetto della richiesta di rilascio del certificato di agibilità, già dotata di precedente attestazione di agibilità, sia stata oggetto di interventi ri guardanti le parti strutturali, il certificato di collaudo (se prescritto per il tipo di intervento) può riguardare soltanto gli interventi strutturali eseguiti (senza cioè necessariamente ricomprend ere l™intera porzione di edificio oggetto della richiesta di agibilità) . Qualora l™unità abitativa oggetto della richiesta di rilascio del certificato di agibilità, in assenza del certificato di collaudo statico originariamente prescritto o di precedente certificato d i agibilità , sia inserita in un edificio condominale, risulta evidente che , se la porzione strutturale da considerare ai fini delle verifiche riguarda anche unità abitative diverse da quella oggetto di rilascio dell™agibilità, in generale, per la Pubblica Amministrazione non si configurano i presupposti per richiedere l™attestazione di idoneità statica al singolo cond òmino , nell™ambito della pratica per il rilascio della agibilità ; in tal i cas i, l™Amministrazione deve discrezionalmente valutare quale sia la strada più adeguata per ciascuna situazione, accettando eventualmente dichiarazioni fi alternative fl all™idoneità statica, cioè dichiarazioni di tipo fi parziale fl, oppure valutando i presupposti (art. 75 DPR 380/2001) per richiedere la dichiarazione di idoneit à statica direttamente al Condom ìnio nel suo complesso. In tutti i casi , la valutazione di sicurezza deve essere eseguita con modalità specifiche, in relazione alla specificità della costruzione esaminata e alle eventuali modifiche strutturali che ha subit o nel corso del tempo. Si può affermare che, in generale, la dichiarazione di idoneità statica deve far riferimento allo stato in cui si trova la costruzione nel momento del sopralluogo ma deve includere le considerazioni sulla sicurezza anche degli interv enti strutturali che sono intervenuti nel corso della storia del fabbricato, in riferimento alle regole in vigore nel momento in c ui ciascuno è stato realizzato. Inoltre, i n generale, l™attestazione dell™idoneità statica dovrebbe sempre contenere l™esclusi one esplicita di tutte le evenienze di degrado o di funzionamento ed uso anomali riportate più oltre nel presente documento. Generalmente comunque, le verifiche effettuate su edifici esistenti, indipendentemente dalle norme tecniche a cui ci si deve riferi re e dalla sismicità della zona, possono essere effettuate seguendo gli stessi principi indicati nelle attuali NTC 2008 (nel capitolo 8) e nella Via Cefalonia n° 70 Œ 25124 Brescia Œ Crystal Palace 11° piano – Tel. 0302294711 r.a.

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relativa circolare applicativa. In particolare, cioè, non è necessario verificare il soddisfacimento delle pres crizioni sui dettagli costruttivi (per esempio armatura minima, passo delle staffe, dimensioni minime di travi e pilastri, ecc.) valide per le nuove costruzioni, purché il tecnico incaricato dimostri , sotto la sua responsabilità, che siano garantite comunq ue, secondo i casi, le prestazioni in termini di resistenza, duttilità e deformabilità previste pe r gli stati limite considerati. Per la redazione della dichiarazione di idoneità statica di cui al presente paragrafo non sono previsti requisiti relativi all ™anzianità di iscrizione all™albo; tuttavia, è doveroso sottolineare la rilevanza e la delicatezza del compito affidato al professionista . Si deve ricordare che in Lombardia la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), all ™articolo 28, stabilisce che le modalità per il conseguimento del certificato di agibilità sono disciplinate nel regolamento edilizio di ciascun comune. Tuttavia, le argomentazioni qui sviluppate sono adattabili alle possibili diverse richieste degli uffic i tecnici. Si ricorda inoltre che , in alcuni casi, gli edifici esistenti sono soggetti a lla procedura di fivalutazione della sicurezza fl, e per essi non sarebbe quindi possibile procedere direttamente all™attestazione di idoneità statica, secondo quanto fin qui esposto. Trattasi in particolare di: 1. Costruzioni nelle quali ricorra anche una soltanto delle condizioni di carenza strutturale previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni , elencate ad oggi nel paragrafo 8.3 delle NTC di cui al DM 14/01/2008 e rip ortate nel seguito . 2. Costruzioni con importanti funzioni pubbliche o strategiche (classe d™uso IV) e quelle il cui uso preveda affollamenti significativi, che possono essere rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (classe d™uso III) . Nel caso 1, l™attestazione di idoneità statica deve essere preceduta dalla procedura di fivalutazione della sicurezza fl che stabilisca il livello di adeguatezza delle strutture rispetto alle norme in vigore al momento della verifica, e cioè: se l™uso della costruzione possa continuare senza interventi (dichiarazione di idoneità statica favorevole); se l™uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell™uso); se sia necessario procedere ad aume ntare o ripristinare la capacità portante (anche solo localmente) . Trattasi precisamente dei seguenti casi: Œ riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fo ndazione; Œ provati gravi errori di progetto o di costruzione; Via Cefalonia n° 70 Œ 25124 Brescia Œ Crystal Palace 11° piano – Tel. 0302294711 r.a.

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