6, comma 3 TU Immigrazione, l’omessa esibizione del passaporto e del permesso di soggiorno da parte del cittadino straniero. *) Orbene, come noto, l’art.

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1 UMENTI DA PARTE DELLO STRANIERO Mi è stato chiesto un parere circa i criteri di individuazione da parte degli agenti di Polizia Locale dei giustificati motivi che legittimerebbero, ex permesso di soggiorno da parte del cittadino straniero. *) 144 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 ed ha introdotto una fattispecie di reato di natura contravvenzionale, che punisce attualmente in seguito alle modifiche con pena enda fino a euro 2000) lo straniero che, a richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza non altro documento di identificazione e del permesso o di altro documento atte stante la regolare presenza nel territorio dello Stato. La fattispecie contravvenzionale in oggetto – modificata dalla legge n. 94/2009 è orno dello straniero in Italia. come stabilito dalla norma, da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza o ad uno straniero m aggiorenne. Giova segnalare che la norma così formulata ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla sussumibilità in siffatta contravvenzione della condotta di omessa esibizione dei documenti indicati , oltre che da parte del cittadino straniero

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2 regolare, anche da parte dello straniero extracomunitario entrato illegalmente nel territorio dello Stato Italiano e, in quanto tale, clandestino. Siffatto contrasto è stato risolto da ultimo dalle Sezioni Unite Penali che fattispecie disciplinata dalla legge del 2009, la condotta dello straniero irregolare . Conseguentemente , la condotta così come contestata dalla norma non riguarda g li stranieri in posizione irregolare presenti sul territorio italiano . *) Ciò posto, è possibile ora soffermarsi sul significato da attribuire alla sposto documento di identificazione richiesto senza un giustificato motivo. La normativa, tuttavia, anche in seguito alle modifiche legislative , non definisce in alcun modo il termine giustificato motivo , né fornisce indicazioni circa i parametri per configurarlo, lasciando deliberatamente di contenuto tale espressione. A tal proposito, secondo le statuizioni del Supremo Collegio è necessario va lorizzare , nel contesto specifico di riferimento , In merito a tale problematica la Corte Costituzionale (ordinanza , o delle disposizioni incriminatrici sia di parte generale che di parte speciale. Dette clausole possono essere raggruppate sotto un medesimo comun

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3 canismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione concretamente inesigibile in ragione, a seconda dei casi, di situazioni o stative a carattere soggettivo od oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare interessi confliggenti, di rango pari o superiore a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori. Alla luce del dettato del Giudice delle leggi, la clausola in esame analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a giustificare deve comunque avere de i parametri di orientamento per valutare la liceità o meno del comportamento della mancata esibizione del documento di riconoscimento di cui a 286/1998. Orbene tale affermazione implica , in primis , giustificato motivo debba svolgersi in concreto, svincolandosi da astrazioni e/o presunzioni riguardo alle condizioni in cui si è prodotto e mantenuto il presupposto del mancato possesso del documento . In secondo luogo , tale accertamento non può essere effettuato su basi esclusivamente oggettive, ma deve tener conto anche di un profilo soggettivo esibizione dei documenti. Secondo dottrina e giurisprudenza, a puro titolo esemplificativo e del giustificato motivo che legittima la mancata esibizione del documento di riconoscimento o di identificazione può sicuramente considerarsi muoversi alcun rimprovero, neppure per colpa, come nel caso di furto di

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4 documenti, ovvero di ingresso in Italia in seguito a naufragio, o di smarrimen to della documentazione in conseguenza di guerre o altre pubbliche calamità, ovvero quando lo straniero non li ha mai posseduti, ovvero quando il soggetto fermato sia uno straniero minorenne (Trib. Minorenni di Cagliari, 04.01.2001 B. in G.M. 2001, 1386. S econdo i giudici di identità da parte del minorenne sia perché lo stesso minorenne non può autonomamente conseguire il passaporto o un altro documento valido per giuridicamente su chi esercita la potestà) , ovvero quando lo straniero ne sia momentaneamente sprovvisto, allorché la sua identificazione non sia comunque ostacolata. to soggettivo, trattandosi di una fattispecie circostanza che il soggetto che gli ha chiesto il documento fosse un ufficiale o problematica della lingua in cui la richiesta viene formulata, in quanto la volontà di trasgredire presuppone la coscienza e la consapevolezza del comando rivoltogli. Il reato, difatti, in tanto si può integrare in quanto lo straniero abbia compreso completamente il significato della domanda rivoltagli. Rispetto ad altre fattispecie penalmente rilevanti il legislatore non ha previsto che siano indicate, nella richiesta del pubblico ufficiale, le conseguenze penali della sua trasgressione, tuttavia sarà necessario compito fondamentale che spetta al giudice – valutare la l egittimità formale e fatto che questi abbia messo lo straniero nelle condizioni di adempiere alla richiesta.

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5 *) Quanto sinora rappresentato , preso atto che ventuale giustificato motivo è operazione di verifica rimessa al giudice di merito, consente di affermare che : 1. se lo straniero in posizione regolare è sprovvisto di documenti, prima di procedere ex art. 6, comma 3 TU Immigrazione, dovrà quantomeno verificare la presenza di un giustificato motivo. Tale giustificato motivo può ricorrere , come anzidetto, nel caso di furto di documenti, ovvero di ingresso in Italia in seguito a naufragio, o di smarrimento della documentazione in conseguenza d i guerre o altre pubbliche calamità, ovvero quando il soggetto fermato non li ha mai posseduti o sia uno straniero minorenne o, ancora, quando lo straniero ne sia momentaneamente sprovvisto. 2. se, in vece , lo straniero fermato, è sprovvisto di documenti e l o stesso art. 6 comma 3 TU Immigrazione, salvo comunque poter ricorrere al fotosegnalamento ex art. 6, comma 4. 3. se, infine, il reato non è accertato (e probabilmente non è commesso), ma po C.P.P. TU Immigrazione escluda come soggetto attivo lo straniero in posizione irregolare, non implica affatto che questi sia sciolto da vincoli connessi al dovere di farsi identificare, a richiesta di ufficiali e di agenti di pubblica sicurezza, applicandosi a tutti gli stranieri (sian o essi in posizione regolare fotodattiloscopici e segnaletici lo straniero nel caso in cui vi sia motivo di

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