Ogni impresa esecutrice, prima di iniziare i lavori, deve redigere e consegnare all’impresa da parte dell’esecutore e del subappaltatore della do-.

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Le figure professionali responsabili della sicurezza 6LEGENDA DELLE SIGLE ASL Azienda Sanitaria LocaleCCIAACamera di Commercio Industria Artigianato e AgricolturaCSPCoordinatore per la Progettazione CSECoordinatore per l’Esecuzione dei Lavori POSPiano Operativo per la Sicurezza PSCPiano di Sicurezza e di Coordinamento RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in Ambito Territoriale RSPPResponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RUPResponsabile Unico del Procedimento on lineon lineil percorso Campo di applicazione del T.U. 81/2008 Il committente e il responsabile dei lavori L’impresa e il datore di lavoro Ruolo delle imprese nel cantiere e lavoratori autonomi Le figure aziendali nel cantiere edilizio I coordinatori della sicurezza La direzione dei lavoriD.Lgs. 81/08: il Testo Unico sulla sicurezzaD.P.R. 34/2000

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Nel processo edilizio molte figure professionali sono coinvolte dal nuovo impianto normativo del T.U. 81/2008 nelle responsabilità per la tutela della sa- lute e della sicurezza dei lavoratori. L’entità del cantiere , il numero di imprese che vi la-vorano e la tipologia delle lavorazioni sono i para-metri a cui la normativa fa riferimento per definire gli obblighi a cui sono assoggettate le varie figure che rientrano nel processo delle lavorazioni da eseguirsi. Queste sono riportate nel Titolo IV dall’art. 88 all’art. 104. È difficile sintetizzare questi articoli, perché ogni periodo indica precise prescrizioni. Tutti gli articoli devono, dunque, essere letti attentamente, studiati e commentati singolarmente in maniera approfondita. Pertanto nella trattazione dei diversi argomenti si farà sempre riferimento alla normativa da cui sono de- sunte le indicazioni. Per i necessari approfondimenti si rimanda alla lettura puntuale del testo di legge. Il primo passo da compiere è circoscrivere l’ambitodi applicazionedel T.U., indicato dal T.U. agli artt. 88-89 nonché nell’Allegato X, che dettaglia anche i casi in cui queste disposizioni non si applicano.unità 6946.1Campo di applicazione del T.U. 81/2008 riferimenti normativi D.Lgs. 81/2008 – art. 88 1.Il presente Capo contiene disposizioni specifiche rela- tive alle misure per la tutela della salute e per la sicu- rezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).D.Lgs. 81/2008 – art. 89 comma 1 lettera a) 1.Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: a)cantiere temporaneo o mobile, di seguito denomi- nato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X.D.Lgs. 81/2008 – ALLEGATO X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui al-l’articolo 89 comma 1, lettera a) 1.I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, de-molizione, conservazione, risanamento, ristruttura- zione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinno- vamento o lo smantellamento di opere fisse, perma- nenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elet- trici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marit- time, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2.Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegne- ria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.3.Le disposizioni del presente Capo non si applicano:a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivitàminerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ri- cerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono per- tinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei mi- nerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle con- cessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadraturae trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel terri- torio nazionale, nel mare territoriale e nella piat- taforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello stato; f) ai lavori svolti in mare; g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici,televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, pur- ché tali attività non implichino l’allestimento di un can- tiere temporaneo o mobile. Fig.1

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Le figure professionali responsabili della sicurezza 95artt. 88÷90 e 93Nei cantieri temporanei o mobili definiti nell’art. 88, attenendosi alle definizioni di cui all’art. 89, il committente o il responsabile dei lavori designato sulla base di quanto definito dall’art. 89, comma 1, lettera c), nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., dovrà attenersi agli obblighi di cui all’art. 90, con le responsabilità dettate dal- l’art. 93.art. 90, comma 9 e artt. 94÷97Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, ottempera ai dettami di cui all’art. 90, comma 9, nonché verifica l’effettiva attuazione degli obbligi dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e lavoratori autonomi stabiliti dagli artt. 94÷97. art. 89, comma 1, lettera h), artt. 102 e 104I datori di lavoro delle imprese dovranno consultare i loro RLS (art. 102) e attuare i par- ticolari obblighi di cui all’art. 104 nonché redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) secondo l’art. 89, comma 1, lettera h) i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV. art. 99Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro il modello di cui all’Allegato XII e si attiene alla procedura prevista dal presente articolo. art. 91, comma 1, lettera a), art. 92, comma 2, artt. 100 e 101Il coordinatore per la progettazione o il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nel caso previsto, dall’art. 90, comma 5, redigono il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), secondo le modalità di cui all’art. 100 con i contenuti di cui all’Allegato XV, tra- smettendolo a tutte le imprese invitate a presentare l’offerta (art. 1010) nonché il fa- scicolo dell’opera con i contenuti stabiliti dall’Allegato XVI.art. 90, commi 3, 91 e 98Il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione avente i requisiti di cui all’art. 98 con gli obblighi di cui all’art. 91. art. 90, commi 3 e 4Cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contempo- ranea.art. 90, commi 4, 92 e 98Il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per l’esecuzione dei la- vori avente i requisiti di cui all’art. 98 con gli obblighi di cui all’art. 92. SÌNOart. 90, comma 11Lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque con importo minore di • 100000,00

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Il committente e il responsabile dei lavori sono fi- gure cardine del processo edilizio. Il T.U. 81/2008 ne indica in modo chiaro funzioni e responsabilità.Il committenteIl committenteè colui per il quale viene realizzataun’opera edile. L’art. 89 del T.U. lo definisce con chiarezza.Il committente e/o il responsabile dei lavori, nomi- nato il CSE, può passare alla fase di affidamento dei lavori a un’impresa. L’affidamento dei lavori non può avvenire solo sulla base dell’offerta economicamente più conveniente. La normativa impone infatti che il committente e/o il responsabile dei lavori accerti l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa che ha presentato l’of-ferta. Per verificare l’idoneità tecnica professionale, il committente dovrà chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo e sul contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti, gli estremi delle denunce dei lavoratori fatte a INPS, INAILe Casse Edili e trasmettere all’amministra- zione competente, prima dell’inizio dei lavori, il no- minativo delle imprese esecutrici dei lavori e la documentazione. Nel caso di lavori privati, assenza del permesso di costruire e importo dei lavori inferiore a • 100000, la verifica dell’idoneità dell’impresa viene sempli- ficata e si considera soddisfatta mediante la presen- tazione da parte dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del Documento Unico di RegolaritàContributiva (DURC), corredato da autocertifica- zione in ordine al possesso degli altri requisiti pre- visti dall’Allegato XVII del T.U. Se vengono affidati lavori a imprese o artigiani che non hanno i requisiti e le competenze per poterli ese- guire, il committente e/o il responsabile dei lavori si assumono la responsabilità delle conseguenze che questa circostanza può determinare. Dunque, valutata l’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa e accertata l’idoneità dell’impresa, i lavori possono essere affidati. Essi saranno seguiti sotto la responsabilità della direzione lavori e del coordinatore in fase di esecuzione, entrambi sotto l’occhio vigile del committente e/o del responsabile dei lavori.unità 6966.2Il committente e il responsabile dei lavori riferimenti normativi D.Lgs. 81/2008 – art. 89 lettera b) b) committente:il soggetto per conto del quale l’in-tera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa re- lativo alla gestione dell’appalto.Nel caso di opere private il committente dunque è colui che di proprio paga le opere e per le opere pub- bliche il committente non è il Sindaco, l’assessore, la giunta o ancora il Consiglio Comunale, ma il di- rigente titolare del potere decisionale e di spesa. Al committente la normativa attribuisce significa- tive responsabilità nelle scelte operative necessarie nella realizzazione di opere edili. La norma ha però tenuto conto delle conseguenze di tali attribuzioni, introducendo la figura del responsabile dei lavori . Consideriamo il committente tipo, che può essere rappresentato dal sig. Rossi, che lavora in una qual- siasi ditta come contabile o esercita un’attività com- merciale (per esempio un macellaio) che debba ristrutturare il proprio alloggio. Il sig. Rossi non ha nessuna conoscenza della normativa in materia di si- curezza per i cantieri edili e quindi non ha nessuna competenza e consapevolezza dei propri obblighi e responsabilità. Per questo motivo la norma ha previsto che il com- mittente possa spogliarsi di gran parte delle proprie responsabilità nominando un responsabile dei lavori (che può essere il progettista o il direttore dei lavori) che prenderà quasi tutte le decisioni in capo al com- mittente, assumendosene anche la responsabilità. Il responsabile dei lavori nomina ilCoordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e ilCoordinatore per la Sicurezza in fase di Esecu- zione (CSE), quando dovuto, sempre in relazione agliobblighi conferitigli dal committente [vedi par. 6.6] . Il committente, o il responsabile dei lavori, comu- nica alle imprese affidatarie ed esecutrici e ai lavo- ratori autonomi il nominativo dei coordinatori per la sicurezza. Tali nominativi devono essere indicati anche nel cartello di cantiere.Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Certificato che, sulla base di un’unica richiesta, at- testa contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva nor- mativa di riferimento. Il DURC serve per tutti gli ap- palti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei re- quisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione dell’appalto, stipula del contratto, stati d’avanza- mento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA.

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il COMMITTENTEoil RESPONSABILE DEI LAVORI deve: se rientranoserientrano valutare se i lavori rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 (Allegato X) trasmettere il PSC alle imprese invitate a presentare l’offerta e/o alle imprese affidatarie verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese/lavoratori autonomi (Allegato XVII)trasmettere notifica preliminare all’ASL e alla DPLsospendere i lavori, allontanare le imprese/lavoratori autonomi, rescindere il contratto, sulla scorta delle proposte del CSE nominare eventualmente il RESPONSABILE DEI LAVORI calcolare la durata delle fasi di lavoro e dell’entità dei lavori valutare se il numero di imprese esecutrici è maggiore di uno valutare se è necessario un titolo abitativo nominare il CSP nominare il CSE valutare PSC e FIS entità > 200 U-Gimpresa unica evalutazione negativavalutazione positivase conformi se più imprese Il responsabile dei lavori Il responsabile dei lavori, dunque, è colui al quale il committente può demandare parte dei propri obbli- ghi in materia di sicurezza. La sua definizione trova riscontro all’art. 89 del T.U. lettera c). Le figure professionali responsabili della sicurezza 97riferimenti normativi D.Lgs. 81/2008 – art. 89 lettera c) c)responsabile dei lavori : soggetto incaricato, dalcommittente, della progettazione o del controllo dell’e- secuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il pro- gettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il re- sponsabile dei lavori è il responsabile unico del proce- dimento.L’articolo indica che il committente può incaricare un soggetto per la progettazione o per il controllo dell’esecuzione dell’opera. Risulta chiaro che du- rante la fase di progettazione dell’opera il responsa- bile dei lavori coincide con il progettista e durante la fase di esecuzione dell’opera il responsabile dei la- vori coincide con il direttore dei lavori (per i cui compiti vedi par 6.7.1).Il responsabile dei lavori ha anche il compito di pre- disporre la notifica preliminare di cui all’art. 90 delT.U., prima dell’inizio dei lavori. Per i lavori pubblici sia nella fase di progettazione sia in quella di esecuzione il responsabile dei lavori è sempre il Responsabile Unico del Procedi- mento (RUP).Tutto ciò, seppur chiaramente espresso dalla norma, non è sempre ben chiaro ai tecnici del settore.Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Tecnico nominato dalle Amministrazioni Pubbliche nell’ambito del proprio organico sotto la cui diretta responsabilità e vigilanza sono eseguite le fasi di pro- gettazione, affidamento ed esecuzione di ogni sin- golo lavoro pubblico appaltato. Gli obblighi del RUP coincidono con quelli del committente e sono elen- cati all’art. 90 del D.Lgs. 81/2008.nota beneIl committente o il responsabile dei lavori sono tenutiunicamente allaverificache il CSP e il CSE ese- guano correttamente i propri compiti .Se il coordinatore omette le sue funzioni, il commit- tente o il responsabile dei lavori devono dimostrare di avere adempiuto agli obblighi di verifica con la ne- cessaria diligenza.

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L’impresa L’impresa si può definire come un’attività econo-mica professionalmente organizzata al fine dellaproduzione o dello scambio di beni o servizi. Questa definizione è desumibile dalla definizione di “im- prenditore” riportata all’art. 2082 del Codice Civile. Il T.U. 81/2008 art. 2 comma 1 lettera c) la definisce come «il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato ».Le responsabilità di un’impresa in materia di sicurezza sono molto complesse e riguardano tutte le figure aziendali, compreso il Consiglio di amministrazione e il management. Incidenti occorsi recentemente in grandi fabbriche hanno evidenziato questo aspetto, forse in parte sot- tovalutato dalle aziende stesse. In tali questioni hanno assunto importanza rilevante quelle legate alla delega delle funzioni inerenti la sicurezza da parte del datore di lavoro. Anche in questo caso il miglior riferimento è il T.U. sulla sicurezza, dalla cui attenta lettura si possono trarre tutte le informa- unità 6986.3L’impresa e il datore di lavoro zioni per assumere le necessarie decisioni aziendali sulle deleghe in materia di sicurezza. Il datore di lavoro è definito all’art. 2 comma 1 let- tera b) del T.U. In sintesi, per la sicurezza il datore di lavoro è colui che ha il potere di decidere e di investire denaro per adempiere agli obblighi di sicurezza. Nelle aziende, in assenza di deleghe spe-cifiche e formali, è il Presidente del Consiglio di am- ministrazione. Il datore di lavoro può delegare solo una parte delle proprie responsabilità riguardo alla sicu-rezza, così come previsto dall’art. 16 del T.U., men- tre non può delegare le responsabilità di cui all’art. 17 del T.U. riferimenti normativi D.Lgs. 81/2008 – art. 16, Delega di funzioni 1.La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scrittorecante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di pro- fessionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri diorganizzazione, gestione e controllo richiestidalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’ autonomia dispesa necessaria allo svolgimento delle funzionidelegate. e) che la delega sia accettatadal delegato periscritto.2.Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.3.La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vi-gilanza in capo al datore di lavoro in ordine al cor- retto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche at- traverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’ar- ticolo 30, comma 4.D.Lgs. 81/2008 – art. 17, Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1.Il datore di lavoro non può delegare le seguentiattività: a) la valutazione di tutti i rischicon la conse-guente elaborazione del documento previsto dal- l’articolo 28; b)la designazione del responsabile del servi- zio di prevenzione e protezione dai rischi .Obblighi e responsabilità del datore di lavoro Gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro (e, se delegato, del dirigente) delle imprese sono davvero molteplici e complessi. Essi possono essere dedotti dal T.U. e in particolare per gli aspetti gene- rali dagli artt. 15, 18, 26, 95, 96, 97, 101 e 104. Le funzioni imprenditoriali sono normate dagli artt. 16, 17, 18, 19 e 20. L’azienda, ai sensi del Capo III del T.U., deve isti- tuire il servizio di prevenzione e protezione . A tal fine l’azienda individua i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, che possono essere interni o anche esterni all’azienda. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Pro- tezione(RSPP) [vedi par. 6.5.2] ]provvede ad assol-vere i compiti di cui all’art. 33 del T.U. Il servizio di prevenzione e protezione aziendale, in- trodotto già dalla L. 626/94 e recepito nel T.U., è fi- nalizzato essenzialmente a individuare i fattori di rischio aziendale e nel cantiere, a valutarne la portata e a stabilire conseguentemente le misure protettive per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il T.U. norma questo serviziocon gli artt. dal 31 al 35. Il datore di lavoro è anche tenuto a istituire un servi- zio di formazione e informazione dei lavoratori.La formazione e l’informazione del lavoratore è un elemento fondamentale per la riduzione del rischio nell’edilizia. La normativa non permette più che chi viene assunto sia mandato in cantiere se non viene contestualmente formato e informato. Tutta questa procedura è regolata dagli artt. 36 e 37 del T.U. Infine il datore di lavoro deve aver istituito un ser- vizio aziendale per la gestione delle emergenze. Leemergenze che possono concretizzarsi in un cantiere edile o in un’azienda sono molteplici e di varia na- tura (incendio, infortuni, improvvise condizioni cli- matiche avverse, folgorazioni ecc.). In caso di una

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unità 61006.4Ruolo delle imprese nel cantiere e lavoratori autonomiL’impresa affidataria ,o appaltatore ,è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente. L’impresa affidataria si avvale di proprie mae- stranze, ma può anche avvalersi del lavoro di im-preseesecutrici , o subappaltatore , e/o dilavoratori autonomi. Ogni impresa esecutrice, prima di iniziare i lavori, deve redigere e consegnare all’impresa affidataria un Piano Operativo di Sicurezza (POS) che de-scrive le modalità di gestione della propria attività in sicurezza. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, trasmettere tutti i POS al coordinatore in fase di esecuzione, coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure ge- nerali di sicurezza e verificare che le imprese ese- cutrici o i lavoratori autonomi abbiano i requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti in relazione ai lavori loro affidati. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve ve- rificare la congruenza dei POSdelle imprese esecu- Piano Operativo di Sicurezza (POS) Documento di valutazione dei rischi redatto a cura del datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice (o lavoratore autonomo) in riferimento allo specifico cantiere in cui andrà a operare, in funzione sia della propria organizzazione interna sia della propria do- tazione tecnologica. Il POS, obbligatorio anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa (anche familiare o con meno di dieci addetti) deve dare concretezza alle previsioni del Piano di Sicu- rezza e Coordinamento(PSC), rispetto al quale as- sume una funzione complementare e di dettaglio. I contenuti minimi del POS sono indicati nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.trici rispetto al proprio, trasmettere tutti i POSal CSE, coordinare gli interventi finalizzati all’attua- zione delle misure generali di sicurezza e verificare che le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi ab- biano i requisiti di idoneità tecnico-professionale ri- chiesti.nota beneIl datore di lavoro delle imprese (affidatarie e/o esecu- trici) è tenuto al rispetto delle misure generali di tu- tela: verifica l’osservanza da parte dei lavoratori delle normevigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispo- sitivi di protezione individuali; adempie agli obblighi di informazione, formazione eaddestramento dei lavoratori;fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione indivi- duale;consente ai lavoratori di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute, me- diante il rappresentante dei lavoratori per la sicu- rezza ;consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicu- rezza copia del documento della valutazione dei rischi; fornisce ai lavoratori un’apposita tessera di riconosci- mento;prende le adeguate misure perché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e uno speci- fico addestramento accedano alle zone che li espon- gono a un rischio grave e specifico; nomina il medico competente per la sorveglianzasanitariae invia i lavoratori alla visita medica;adotta le misure per il controllo delle situazioni di ri- schio in caso di emergenza;designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle mi-sure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di eva- cuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, co- munque, di gestione dell’emergenza.Dal punto di vista della procedura, il datore di lavoro delle imprese esecutrici: prima dell’inizio dei lavori, l’impresa aggiudicataria provvede a trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordi- namento alle imprese esecutrici e ai lavoratori auto- nomi; nel caso di lavori pubblici, in assenza del PSC, redige il Piano Sostitutivo di Sicurezza; prima dell’inizio dei lavori trasmette il proprio POS al CSE; 10 giorni prima dell’inizio dei lavori mette a disposi- zione dei rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza; prima di accettare il PSC consulta il Rappresentante per la sicurezza; prima di accettare modifiche significative al PSC con- sulta il rappresentante per la sicurezza; designa gli addetti alla gestione dell’emergenza; inserisce nel cartello di cantiere i nominativi dei coor- dinatori per la sicurezza; affigge in cantiere copia della notifica preliminare; partecipa direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal CSE;prende atto dei rilievi del CSE; osserva le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/08; attua quanto previsto nei piani di sicurezza; adotta le misure conformi alle prescrizioni di cui al- l’Allegato XIII del T.U., art. 96, comma 1; sottopone il cantiere a visita semestrale del medico competente e del responsabile del servizio di preven- zione e protezione; tiene la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

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Le figure professionali responsabili della sicurezza 101Il lavoratore autonomo Il lavoratore autonomo contribuisce, con il propriolavoro, alla realizzazione dell’opera, non essendo però in posizione subordinata all’impresa affidata- ria o alle imprese esecutrici. I lavoratori autonomi nei cantieri devono trasmet- tere al responsabile dei lavori e al coordinatore per l’esecuzione i seguenti documenti: attestati inerenti la propria formazione;certificati di idoneità sanitaria;documento unico di regolarità contributiva (DURC) o un’autocertificazione che ne dichiari il possesso;elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) in dotazione;iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto.Il lavoratore autonomo deve attuare quanto è previ- sto nel PSCe nel POSe adeguarsi alle indicazioni fornite dal CSE. Deve dotarsi autonomamente di DPI. Il lavoratore autonomo, durante la presenza in can- tiere, deve munirsi ed esporre una tessera di ricono- scimento che contenga foto e generalità.il LAVORATORE AUTONOMO deve: produrre la documentazione di idoneità tecnico-professionale e trasmetterla al committenteo al responsabile dei lavori consultare il PSC rispettare le disposizioni del PSC e dell’art. 94 del D.Lgs. 81/08 adeguarsi alle relative contestazioni del CSEFig.2Fig.3

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unità 6102Il direttore tecnico di cantiere è il diretto responsa- bile del processo tecnico, economico e produttivo di un cantiere edile. Il direttore di cantiere ricopre un ruolo di elevata responsabilità. Le sue attività prin- cipali riguardano la progettazione operativa e la ge- stione di tutte le attività di cantiere, sia quelle realizzate dai suoi dipendenti sia da eventuali su- bappaltatori. Verifica in prima persona, o attraverso un assistente tecnico, il corretto svolgimento dei la- vori, provvedendo alle sostituzioni di personale mancante e decidendo l’utilizzo di macchinari, ma- teriali e attrezzature, al fine di garantirne la qualità e la quantità necessaria al lavoro in corso. Egli assi- cura inoltre l’adeguato rispetto delle norme di si-curezza e verifica che sia costantemente aggiornataanche la contabilità relativa all’avanzamento dei la- vori. Il direttore di cantiere deve possedere una profonda conoscenza di tutti gli aspetti tecnici e tecnologici, amministrativi e organizzativi necessari alla realiz- zazione dell’opera della quale è responsabile. Seb- bene questo ruolo sia svolto molto spesso da diplomati, geometri o periti, può essere utile una for- mazione universitaria. Sono indicati i corsi di primo livello in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile o civile e ambientale, integrati da corsi profes- sionalizzanti di formazione post universitaria. Questa figura professionale svolge gran parte del suo lavoro direttamente in cantiere. Può lavorare come dipendente o come libero professionista, rap- portandosi continuamente con il committente, oltre che con i tecnici e maestranze (capisquadra, operai, elettricisti ecc.). 6.5Le figure aziendali nel cantiere edile 6.5.1Il direttore tecnico di cantiere Il direttore tecnico di cantiere è la persona che perconto dell’appaltatore gestisce il cantiere . Questoruolo può essere svolto sia da un dipendente del- l’impresa sia da un professionista esterno, con spe- cifico e formale incarico. La figura del direttore tecnico di cantiere non va confusa con quella del direttore dei lavori, che in- vece è nominato dal committente e controlla che i lavori vengano svolti secondo quanto previsto dal progetto e dal relativo capitolato. Il direttore tecnico di cantiere è determinante nella qualificazione dell’impresa di cui al D.P.R. 25 gen- naio 2000, n. 34. Questo decreto infatti, lega le ca- ratteristiche tecniche che deve avere il direttoreTabella 1 Tipologia delle opere (D.P.R. 34/2000) I fino a • 258228,00 II fino a • 516457,00 III fino a •1032913,00 IV fino a •2582284,00 V fino a •5164569,00 VI fino a • 10329138,00 VII fino a • 15493707,00 VIII oltre • 15493707,00 ClassificaImporto In relazione alla categoria delle opere il D.P.R. 34/2000 all’art. 26 stabilisce le caratteristiche che deve possedere il direttore tecnico di cantiere.riferimenti normativi D.P.R. 34/2000 – art. 26, La direzione tecnica 1. La direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo ne- cessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappre- sentante dell’impresa, o da più soggetti. 2. I soggetti ai quali viene affidato l’incarico di diret- tore tecnico sono dotati, per la qualificazione in ca- tegorie con classifica di importo superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equi- pollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche in- feriori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di perito industriale edile o di equiva- lente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acqui- sita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.3. I soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una di- chiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell’impresa stessa o in possesso di contratto d’opera profes- sionale regolarmente registrato. Per i lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle di- sposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è af- fidata a soggetto in possesso di laurea in conser- vazione di beni culturali o in architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acqui- sita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da com- provare con idonei certificati di esecuzione dei la- vori attestanti tale condizione rilasciati dall’autorità preposta alla tutela dei suddetti beni […]. tecnico alla qualificazione dell’Impresa. Il D.P.R. 34/2000 classifica la tipologia delle opere in 8 cate- gorie, secondo l’importo previsto per i lavori [tab. 1].D.P.R. 34/2000 on lineon line

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L’articolo citato del T.U. indica con chiarezza che il preposto è individuato per le funzioni che svolge ed è pertanto equiparabile a quello che con altri termini viene indicato come capo cantiere, capo officina, capo reparto, capo ufficio ecc. Egli deve essere an- che formato per poter assolvere alle funzioni attri- buitegli, così come indicato all’art. 19 lettera g) del comma 1 e secondo gli obiettivi fissati dall’art. 37. In conclusione, il T.U. ha chiarito i dubbi sorti in me- rito alla figura del preposto, sulla quale era stato ne- cessario che si pronunciasse la Corte di Cassazione.Le figure professionali responsabili della sicurezza 103Oggi risulta chiaro come il preposto devesemplice-mente assicurarsi in modo continuo ed efficaceche il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti ; egli deve effettuare tale controllo direttamente, cioè personalmente e senza intermediazione di altri;tuttavia« ciò non significache il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro » (Cas-sazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti). Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Pro- tezione (RSPP)è la persona, con capacità e requisitiprofessionali, incaricata dal datore di lavoro per l’in- dividuazione e valutazione dei rischi e delle relative misure di sicurezza. Può essere persona esterna al- l’impresa. Egli provvede al controllo sistematico del- l’attuazione di quanto previsto dal piano operativo per la sicurezza. Il responsabile del servizio di prevenzione e prote- zione deve essere nominato previa consultazione dell’RLS/RLST [vedi par. 6.5.3] . Nelle aziende indu-striali e artigianali con meno di 30 dipendenti può essere il datore di lavoro stesso previo specifico corso di formazione. L’RSPP deve essere segnalato all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro, al- legando curriculum professionale e requisiti. L’RSPP deve: collaborare all’analisi e valutazione dei rischi;elaborare misure di prevenzione e protezione in re- lazione alla specificità dei luoghi di lavoro;definire procedure di sicurezza per le varie fasi la- vorative;proporre programmi di formazione e informazione dei lavoratori;partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione indette dal datore di lavoro in società che occupino più di 15 dipendenti;fornire ai lavoratori le informazioni relative ai ri- schi individuati, alle misure da adottare, alle pro- cedure di gestione delle emergenze. Lo schema di figura 4riepiloga le figure aziendaliattive in un cantiere edile.6.5.2Il preposto e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Il preposto Spesso il direttore tecnico è affiancato da altre fi- gure professionali. L’ assistente di cantiere , o pre- posto, cura con continuità l’esecuzione e losvolgimento dei lavori, controlla l’efficacia delle mi- sure di sicurezza adottate, sovrintende il magazzino e fornisce assistenza alle imprese esecutrici. Il preposto è una delle figure fondamentali per la si- curezza nei cantieri edili. Egli è la persona a diretto contatto con le maestranze e quindi quello che in tempo reale può gestire le diverse situazioni presenti nel cantiere e fare in modo che gli operai si atten- gano alle misure di sicurezza. Il preposto è stato coinvolto sin dalla prima emanazione delle norme di sicurezza con il D.Lgs. 547/55. Sull’identificazione del preposto sono sorti in pas- sato dubbi e incertezze, in riferimento ad altre de- nominazioni, quali capo cantiere, capo squadra ecc. A chiarire dubbi e incertezze si è espressa con più sentenze la Corte di Cassazione. Il T.U. ha chiarito normativamente la figura del pre- posto definendola all’art. 2 comma 1 lettera e) e at- tribuendogli specifici compiti con l’art. 19. L’art. 37 al punto 7 definisce anche la formazione a cui de- vono essere assoggettati i preposti. riferimenti normativi D.Lgs. 81/2008 – art. 2 comma 1 1.Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al pre- sente decreto legislativo si intende per […]: e)«preposto»: persona che, in ragione delle com- petenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico con- feritogli, sovrintende alla attività lavorativa e garan- tisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllan- done la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. IMPRESADirettore tecnico di cantiere Assistente di cantiere o preposto Responsabile SPPLavoratori dipendentiLavoratori autonomiFig.4

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