Le liste, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano, anche l’Assemblea delibera con l’astensione dell’azionista, o degli azionisti.

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Il Sole 24 ORE S.p.A. Statuto ***** Preambolo Il gruppo editoriale Il Sole 24 ORE è insieme istituzione, anima civile e culturale del proprio Paese. Il Sole 24 ORE, forte dei 142 anni della propria storia, interpreta i valori del libero mercato, di una comunità economica ne europea. Il Sole 24 ORE, con ORE ione pubblicazioni ed attività, si propone di dare corpo quotidiano allo spirito ed aziendale. Il Sole 24 ORE resterà f edele alla propria identità storica; voce insostituibile quotidiana e in tempo reale alla complessità del mondo globale e multimediale. Il Sole 24 ORE S.p.A. 1

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2 Statuto Costituzione, oggetto, sede e durata della Società Articolo 1. Denominazione E’ costituita una Società per Azioni sotto la denominazione: “Il Sole 24 ORE S.p.A.” Articolo 2. Oggetto sociale La società esercita, in via diretta e/o tramite società controllate o partecipate, l’attività editoriale attraverso qualunque mezzo tecnico e/o supporto anche elettronico e nel settore della multimedialità, l’attività di comunicazione tipografica, sonora, televisiva, anche nelle forme evolutive, o comunque attinente all’informazione, nonché le attività funzionalmente e direttamente connesse a queste ultime. La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali – compresa la vendita per corrispondenza – industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell’oggetto sociale, compresa l’assunzione di partecipazioni in società con oggetto complementare, connesso o simile al pro prio, e la prestazione di garanzie anche per obbligazioni di terzi, con precisazione che l’attività finanziaria non potrà comunque essere svolta nei confronti del pubblico. Articolo 3. Sede della Società La società ha sede in Milano.

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3 Possono essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all’estero, sedi secondarie ovvero unità locali prive dei caratteri delle sedi secondarie. Articolo 4. Durata La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell’Assemblea Straordinaria. Capitale sociale e azioni Articolo 5. Capitale sociale Il capitale sociale è di Euro 570.124,76, suddiviso in n. 9.000.000 azioni ordinarie e n. 56.345.797 azioni di categoria speciale come individuate 7 di questo statuto. Le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti; esse sono indivisibili ed il loro possesso implica adesione allo statuto sociale. ica il quoziente tra capitale sociale e numero delle azioni in circolazione. Articolo 6. Azioni ordinarie Le azioni ordinarie sono nominative. Esse sono liberamente trasferibili. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

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4 Articolo 7. Azioni di categoria speciale Le azioni di categoria speciale sono nominative. Ognuna di esse dà diritto ad un voto sia nelle assemblee generali, ordinarie e straordinarie, della società, categoria. Le azioni di categoria speciale danno diritto al dividendo preferenziale previsto da questo statuto; a loro favore può essere deliberata la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le modalità previste dalla legge. In caso di scioglimento della società, esse hanno diritto di preferenza nella ripartizione del patrimonio sociale fino alla concorrenza della parità contabile Articolo 8. Aumento di capitale ordinarie o di az questo Statuto, o di azioni di altre categorie ammesse dalla legge. I possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria o, in mancanza o per la differenza, azioni delle altre categorie. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione non richiedono ulteriori approvazioni delle assemblee speciali delle singole categorie di azioni.

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5 Articolo 9. Spese per la tutela dei possessori di azioni di categoria. Informazioni al rappresentante comune Le spese necessarie alla tutela degli interessi dei possessori di azioni di categoria, per le quali sia deliberata dalle loro assemblee speciali la costituzione dei rispettivi fondi, sono sostenute dalla società sino Al fine di assicurare al rappresentante comune adeguate in formazioni sulle azioni, al medesimo devono essere inviate tempestivamente, a cura del Delegato, le comunicazioni re lative a tali materie. Articolo 10. Mancato pagamento delle quote In caso di mancato pagamento delle quote si applicano le disposizioni di cui all’art. 2344 del Codice Civile. Articolo 11. Esclusione del diritto di recesso Ai soci che non abbiano concor proroghino il termine di durata della società oppure introducano o rimuovano vincoli alla circolazione dei titoli azionari non spetta il diritto di recesso. Delle assemblee Articolo 12. Convocazione e

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6 Le assemblee sono convocate nel comune ove ha sede la società o in altra cento bilancio. Nei casi consentiti dalla legge, l’assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, fermo restando quanto 36. attribuite dalla legge. Le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2 soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale conseguente al recesso del socio, dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio n azionale, sono nei limiti di legge consentite anche al Consiglio di Amministrazione. disciplinati dalle norme di legge e regolamentari. Nei termini stabiliti dalla disciplina vigente, l della Società e secondo le altre modalità inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti, ivi compresa la pubblicazione per estratto sul quotidiano Il SOLE 24ORE. la terza convocazione. In difetto si applicano le norme di legge. rappresentino almeno un cinqua ntesimo del capitale sociale o la minore frazione inderogabilmente stabilita dalla legge.

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8 Articolo l4. Rappresentanza in Assemblea Chi ha diritto di intervento alle assemblee può farsi rappresentare da altri con delega scritta o conferita con documento sottoscritto in forma elettronica, osservando le disposizioni di legge. Le deleghe conferite in via elettronica, purchè conformi alle previsioni legislative e regolamentari, sono notificate attraverso app osita sezione del sito convocazione L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in c altra persona designata L’Assemblea nomina un Segretario, che può anche non essere azionista, ed ha facoltà di nominare due o più scrutatori. Quando è richiesto dalla legge o redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; in questo caso non si procede alla nomina del segretario. icolo 2371, comma 1, ultima parte, del Codice Civile. straordinaria, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano l e vigenti disposizioni di legge. Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano o con altra modalità, purché palese, stabilita dal Presidente.

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9 statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se dissenzienti, astenuti o assenti. I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese. Art icolo 17. Assemblee speciali Le assemblee speciali dei possessori di azioni diverse da quelle ordinarie sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; con applicazione, in relazione a quanto sopra richiamato e nei limiti di compatibilità, degli articoli 146 e 147 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Del Consiglio di Amministrazione Articolo 18. Numero dei Consiglieri di Amministrazione e durata della carica La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato; il tutto con

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10 arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore. La durata del loro incarico è di tre esercizi, salvo che la deliberazione di nomina non determini un periodo più breve; essi possono essere rieletti. venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si ritiene dimissio nuove nomine. Il Consiglio resta peraltro in carica maggioranza dei nuovi Amministrato ri. ogni tempo, nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione, individuandolo tra persone non facenti parte del Consiglio, dotate di comprovate competenze tecniche in materia giuridica o economica. Il c ompenso del Segretario è determinato ogni singola sua riunione. Articolo 19. Requisiti e nomina degli Amministratori I Consiglieri di amministrazione devono possedere i requisiti inderogabilmente richiesti dalla disciplina vigente. Almeno tre Consiglieri devono possedere anche i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e devono inoltre essere scelti tra soggetti che non siano impre nditori individuali aderenti a Confindustria o alle organizzazioni territoriali e di categoria facenti capo a Confindustria, né siano soci esercenti il controllo, amministratori esecutivi o lavoratori dipendenti di società aderenti alla predetta associa zione o alle predette organizzazioni. Ai fini di questa disposizione il controllo ed il collegamento si realizzano nelle

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