Art. 2366. Formalità per la convocazione. L’assemblea è convocata dall’amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione.
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3 PREMESSA La Guida r iepiloga l azionisti di società con azioni quotate in un mercato regolamentato. Essa viene pubblicata allo scopo di favorire le finalità della vigente normativa in materia di assemblee degli azionisti di società quotate atte sostanzialmente a d agevolare la partecipazione degli azionisti agli eventi assembleari una a deguata informativa pre – assembleare sui temi sottoposti dalla Società ai propri soci. La Guida ha una natura esclusivamente informativa e non sostituisce la consultazione de i documenti ufficiali che sono pubblicati da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. .

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4 PARAGRAFO N. 1 CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL ASSEMBLEA a) Codice Civile Dell assemblea Art. 2363. Luogo di convocazione dell assemblea. L assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente. L assemblea è ordinaria o straordinaria. Art. 2366. Formalità per la convocazione. assemblea è convocata da dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l indicazione del giorno, dell ora e del luogo dell adunanza e l elenco delle materie da trattare. L avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto han no cessato le pubblicazioni, l avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell avviso sono definite dalle leggi speciali. Lo statuto delle societ à che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell assembl ea. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l intero capitale sociale e partecipa all assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo . Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni a ssunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Art. 2367. Convocazione su richiesta di soci. Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli arg omenti da trattare. Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell assemblea, designando la persona che deve presiederla. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l assemblea deli bera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Art. 2368. Costituzione dell assemblea e validità delle deliberazioni. L assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari. L assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del cap itale di rischio l assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresent ato in assemblea.

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5 Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è s tato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l approvazione della deli berazione. Art. 2369 Seconda convocazione e convocazioni successive Se all’assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall’articolo precedente, l’assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l’assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e qua rto comma, nonché dell’art. 2368, primo comma, secondo periodo, e per l’assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l’approvazione di talune deliberazioni. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione n on è indicato nell’avviso, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell’articolo 2366 è ridotto ad otto giorni. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera sugli og getti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole d i almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l’approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali. Nelle società che non fanno ricorso al mercato de l capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all’estero e l’emissione delle azioni di cui al secondo comma dell’articolo 2351. Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell’assemblea , alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. b) D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) Diritti dei soci Art. 125 – bis Avviso 1. L’assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell’assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 113 – ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani. 2. Nel caso di assemblea convocata per l’elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell’avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell’assemblea. 3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il t ermine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell’assemblea. 4. L’avviso di convocazione reca: a) l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza nonché l’elenco delle materie da trattare; b) una descrizio ne chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:

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6 1) i termini per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’assemblea e del diritto di integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all’ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le eventuali ulteriori modalità per l’esercizio di tali diritti; 2) la procedura per l’esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega nonché le modalità per l’eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto; 3) la procedura per il conferimento delle del eghe al soggetto eventualmente designato dalla società ai sensi dell’articolo 135 – undecies, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto; 4) le procedure di voto per c orrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto; c) la data indicata nell’articolo 83 – sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea; d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all’assemblea; d – bis) le modalità e i termini di presentazione delle liste per l’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza; e) l’indirizzo del sito Internet indicato nell’articolo 125 – quater; f) le altr e informazioni la cui indicazione nell’avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni. Art. 126 – bis Integrazione dell ordine del giorno dell assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell’articolo 125 – bis, comma 3, o de ll’articolo 104, comma 2, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie gi à all’ordine del giorno. Le domande, unitamente alla c ertificazione attestante la titolarit à della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l’identificazione dei richiedenti indicati dall a societ à . Colui al quale spetta il diritto di voto pu ò presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società 2. Delle integrazioni all’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie gi à all’ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie gi à all’ordine del giorno sono messe a disposizion e del pubblico con le modalità di cui all’articolo 125 – ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione dell a notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell’articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell’articolo 125 – bis, comma 3. 3. L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell’organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all’articolo 125 – ter, comma 1. 4. I soci che richiedono l’integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie gi à all’ordine del giorno. La relazione è trasmessa all’organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L’organo di amministrazione mette a disposizione del pu bblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell’integrazione o della presentazione, con le modalit à indicate all’articolo 125 – ter, comma 1. 5. Se l’organo di amministrazione, ovve ro, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all’integrazione dell’ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, i l tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l’integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalit à previste dall’articolo 125 – ter, comma 1.

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8 com unicazione p revista al comma 1 é effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all’articolo 83 – quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea. L e registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prim a convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell’unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione. 3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statu to può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiu sura dell’assemblea. Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l ‘eventuale cessione degli stessi comporta l’obbligo per l’intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata. 4. Le comunicazioni indicate nel coma 1 devono pervenire all’emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precede nte la data indicata nel comma 2, ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all’emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 5. Alle assemblee dei portatori di strument i finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell’emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell’Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi. Art. 83 – duodecies I dentificazione degli azionisti 1 . Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell’emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell’Unione europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli in termediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. 2. Le segnalazioni indicate nel c omma 1 pervengono all’emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, con regolamento. 3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di cui al c omma 1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell’articolo 147 – ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti t ra la società ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all’esigenza di non incentivare l’uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l’obiettivo di facilitare il coordinamento t ra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata. 4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell’articolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell’avvenuta presentazione de ll’istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l’identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposiz ione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l’obbligo di aggiornamento del libro soci. 5. Il presente articolo non si applica alle società cooperative. Sezione II – ter Deleghe di voto Art. 135 – novies Rappresentanza nell assemblea 1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti. 2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall’articolo 83 – sexies.

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9 3. In d eroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall’articolo 83 – sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti p er conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti. 4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell’articolo 135 – decies, comma 3, e ferma la facol tà del rappresentato di indicare uno o più sostituti. 5. Il rappresentante può, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. Il rappresentante conserva l’originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. 6. La delega può essere conferit a con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega. 7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura. 8. Resta fermo quanto previ sto dall’articolo 2372 del codice civile. In deroga all’articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, pos sono conferire la rappresentanza per più assemblee. Art. 135 – decies Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l’onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d’interessi. Non si applica l’articolo 1711, secondo comma, del codice civile. 2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o i l sostituto: a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società; b) sia collegato alla società o eserciti un’influenza notevole su di essa ovvero quest’ultima eserciti sul rappresentante stesso un’influenza notevole; c) sia un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b); d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicat i alla lettera a); e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c; f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altr i rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. 3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante. 4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura. Art. 135 – undecies Rappresentante designato da lla società con az ioni quotate 1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’as semblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. 2 . La dele ga è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il t ermine indicato nel comma 1. 3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni [del socio] non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere. 4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all’ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all’inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri

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10 dipe ndenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo. 5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob pu ò stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all’articolo 135 – decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni . Sezione III Sollecitazione di deleghe Art. 136 Definizioni 1. Ai fini della presente sezione, si intendono per: a) “delega di voto”, il conferimento della rappresentanza per l esercizio del voto nelle assemblee; b) “sollecitazione”, la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azion isti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto; c) “promotore”, il soggetto , compreso l emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione. Art. 137 Disposizion i generali 1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135 – novies e 135 – decies . 2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si appli cano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione. 3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti. 4. Le disposizioni dell a presente sezione non si applicano alle società cooperative. 4 – bis . Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari . Art. 138 Sollecitazione 1. La sollecitazi one è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega. 2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espress amente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione. Art. 141 Associazioni di azionisti 1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell articolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che: a) sono cos tituite con scrittura privata autenticata; b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo; c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. 2. Le deleghe conferite all associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di d uecento azionisti previsto dall articolo 136, comma 1, lettera b). Art. 142 Delega di voto 1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali c onvocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto. 2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferi ta la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell assemblea.

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11 Art. 143 Responsabilità 1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devon o essere idonee a consentire all azionista di assumere una decisione consapevole; dell idoneità risponde il promotore. 2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione. 3. Nei giudizi di risarcim ento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta. Art. 144 Svolgimento della s ollecitazione e della raccolta 1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina: a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, non ché le relative modalità di diffusione; b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire da seguire ; c) le forme di collaborazione tra il promotore e i sogge tti in possesso della informazioni relative all identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione. 2. La Consob può: a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particol ari modalità di diffusione degli stessi; b) sospendere l attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni ; c) eserci tare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1 . omissis [abrogato] 4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la s ollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale. c) Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli TITOLO IV DIRITTO DI VOTO Capo I Deleghe di voto Art. 134 Rappresentante designato da lla società con azioni quotate 1. Il modulo di delega previsto dall articolo 135 – undecies del Testo unico contiene almeno le informazioni previste dallo schema riportato nell Allegato 5A. 2. Il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell articolo 135 – decies del Testo unico, ove espressame nte autorizzato dal delegante, può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragion evolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all assemblea. 3. Nei casi previsti nel comma 2, il rappresentante dichiara in assemblea: a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti eserc itati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli; b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni. Capo II Sollecitazione di deleghe

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