Ad ogni effetto l’età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno. Art. 28. I “ professionisti”.

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TITOLO Vl. – I CALCIATORI Art. 27 I calciatori 1. I calciatori tesserati per la F.I.G.C. sono qualifi cati nelle seguenti categorie: a) “professionisti”; b) “non professionisti”; c) “giovani” 2. L’impiego dei calciatori, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe e del Settore pe r l’Attività Giovanile e Scolastica. 3. Ad ogni effetto l’età del calciatore è computata co n riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno. Art. 28 I fi professionistifl 1. Sono qualificati fiprofessionistifl i calciatori c he esercitano l™attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società asso ciate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C. 2. II rapporto di prestazione da fiprofessionistafl, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione d i un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, c on le forme e modalità previste dalle presenti norm e e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associaz ioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. 3. II primo contratto da fiprofessionistafl può esser e stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell™anno precedente a qu ello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell™art. 33. Art. 29 I finon professionisti fl 1. Sono qualificati finon professionistifl i calciato ri che, a seguito di tesseramento, svolgono attivit à sportiva per società associate nella L.N.D., giocan o il fiCalcio a Cinquefl, svolgono attività ricreativa , nonché le calciatrici partecipanti ai campionati di Calcio femminile. 1.bis Ai calciatori e alle calciatrici non professi onisti, al fine di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e c on le modalità fissate dall™art.118 delle NOIF. 2. Per tutti i finon professionistifl è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato. 3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto dei successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D.,

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e alle calciatrici e allenatori tesserati per socie tà partecipanti ai campionati nazionali della Divis ione Calcio femminile , nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A. Art. 30 I calciatori dell’attività ricreativa 1. I calciatori che giocano in particolari manifestazi oni a carattere ricreativo e propagandistico, indette o autorizzate dalla Lega Nazionale Dilettan ti, sono tesserati dai Comitati della stessa Lega, previo nulla-osta della società per la quale siano eventualmente tesserati. 2. II vincolo di tesseramento per l’attività ricreativ a è limitato alla durata della manifestazione e non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemp oraneo dello stesso calciatore. 3. Non possono essere tesserati per l’attività ricr eativa coloro che siano colpiti da squalifiche od inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni dis ciplinari commesse quali soggetti dell’attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C.. I Comitati di appartenenza possono derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per una o pi ù giornate di gara, o per squalifica a tempo determinato di durata non superiore a un mese. Art. 31 I figiovanifl 1. Sono qualificati figiovanifl i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno. 2. I calciatori /calciatrici figiovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Set tore per l’Attività Giovanile e Scolastica e nella Divisione Calcio Femminile. 3. Il calciatore /calciatrice figiovanefl, è vincolato /a alla società per la quale è tesserato /a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della qu ale è libero /a di diritto. Art. 32 I figiovani dilettantifl I calciatori /calciatrici figiovanifl dal 14° anno di età anagraficamente compi uto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o de lla Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termi ne della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquis endo la qualifica di figiovani dilettantifl. 1.bis Ai calciatori /calciatrici giovani dilettanti, al fine di permette re, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di att ività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a

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cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall™art.118 delle NOIF. I calciatori /calciatrici con la qualifica di figiovani dilettantifl assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di finon profe ssionistafl. Art. 32 bis Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza 1. I calciatori e le calciatrici che, entro il term ine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° a nno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Division i di appartenenza, con le modalità specificate al pu nto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento , fatta salva la maggior durata del vincolo in caso d i stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del succe ssivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell™art. 94 quinquies. 2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso me zzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenir e al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avv erso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate p otranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale Œ Sez. Tesseramenti, entro il termine di d ecadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, co n le modalità previste dall™art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva. 2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il c alciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine de lla quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata de ll™accordo economico. 3. Relativamente ai calciatori tesserati per societ à partecipanti al fiCampionato Carnicofl, le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presen tate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campio nato. Art. 32 ter. Norma transitoria 1. Il termine del 25° anno di età, fissato per avva lersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, entrerà in vigore a decorrere dal 1° Luglio 2004 . 2. Potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, con le modalità di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 32 bis, i calcia tori che nel corso degli anni solari 2002 e 2003 abbiano anagraficamenete compiuto, rispettivamente, il 29° ed il 27° anno di età.

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Art. 33 I figiovani di seriefl 1. I calciatori figiovanifl dal 14° anno di età assum ono la qualifica di figiovani di seriefl quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesse ramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche. 2. I calciatori con la qualifica di figiovani di ser iefl assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all™impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha iniz io nell™anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell™ultima sta gione sportiva del periodo di vincolo, il calciator e figiovane di seriefl, entro il termine stabilito annu almente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l™acquisizione dello status di fiprofessionistafl, ad un™indennità determi nata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il figi ovane di seriefl ha il diritto di stipulare con lo s tesso il primo contratto di calciatore fiprofessionistafl d i durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell™ultimo mese di pende nza del tesseramento quale figiovane di seriefl, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. 3. I calciatori con la qualifica di figiovani di ser iefl, al compimento anagrafico del 16° anno d™età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono s tipulare contratto professionistico. II calciatore fl giovane di seriefl ha comunque diritto ad ottenere l a qualifica di fiprofessionistafl e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per l a quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campio nato o di Coppa Italia, se in Serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campi onato o di Coppa Italia, se in Serie B; c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di cam pionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica Œ Lega Pro. 4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammess a una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene l a stipulazione del contratto, rispettivamente per i c alciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2. 5. Nel caso di calciatore figiovane di seriefl, il di ritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fat to valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale fiprofessionistafl con l™osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La m ancata conferma da parte di quest™ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore del la stessa, indipendentemente dall™età del calciatore. 6. II calciatore “giovane di serie” in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applican o le disposizioni del precedente comma per quanto att iene al diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo.

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Art. 34 bis Obbligo di impiego dei calciatori alle gare 1. Le norme sull’ordinamento interno delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere particolari obblighi di impiego di calcia tori alle gare. 2. Il mancato impiego dei calciatori /calciatrici alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall’ordinamento interno delle Leghe e della Divisi one Calcio Femminile, comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara p revista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Art. 35 Associazioni di categoria 1. II Consiglio Federale stabilisce i criteri per il r iconoscimento delle associazioni di categoria dei calciatori previsti dagli articoli 14, 20 e 22 dell o Statuto e del grado della rispettiva rappresentat ività ai fini statutari.

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