heliotropia/12/conetti.pdf. Il collasso dell’ordine giuridico metterebbe di ricusarle.34 Inoltre, Martellino si dice pronto a dimostrare.

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Heliotropia 12Œ13 (2015 Œ16) http://www.heliotropia.org http://www.heliotropia.org/ 12/conetti .pdf Il collasso dell™ordine giuridico e il diritto naturale nel Decameron e chi non è storico della letteratura, ma delle dottrine e delle istituzioni giuridiche e politiche medievali, si accosta a un testo narrativo, è per cercare di fornire una serie di notazioni (parziali ma auspicabilmente non sparse o incoerenti) 1 che possano contribuire a una migliore compren -sione di alcuni punti .2 E ciò in virtù di due persuasioni, l™una generale, l™altra specifica. In linea generale, la cultura del medio evo occidentale è intessuta di diritto. A partire dal XII secolo, col recupero integrale delle fonti autore – voli romano giustiniane e, e toccando il punto più alto di questo svolgimento proprio nel Trecento, il diritto fornisce un vocabolario e una strumentazione ideale a tutta la riflessione sui comportamenti umani, in particolare (ma non in via esclusiva) su quelli che coinvolgono la dimensione sociale. Va vi -sta proprio qui una differenza rilevant issima rispetto alla modernità, dove il diritto è un sapere settoriale, tanto formalizzato e tecnicistico quanto chiuso nel suo ambito, di cui la tecnica peculiare e il formalismo accentuato costituiscono appunto presidio efficace. Per quanto attiene allo specifico, dell™autore e dell™opera, va tenuto sempre presente in primo luogo che la cultura superiore di Boccaccio è giuridica in virtù della formazione univer -sitaria che ha ricevuto; inoltre, le attività che a lungo lo hanno impegnato, i contesti in cui ha operato, nel commercio e nella finanza come poi nella po -litica cittadina, coinvolgevano pratiche e valori giuridici. Guardando poi alla 1 Questa impostazione volutamente marginale dovrebbe valere anche a esimere chi scrive dal confronto, riguardo al Decameron e a ogni singola novella che viene qui affrontata, con la letteratura critica, vastissima, salvo quella di stretta attinenza ai temi specifici di volta in volta affrontati. 2 Non si tratta qui di uno studio di fidiritto e letteratura,fl filaw and literature,fl per qualsivo -glia dei molteplici significati che può avere questa oggi sempre più fortunata endiadi. Non si vogliono presentare o c hiarire integrazioni e entrate reciproche tra testualità molto diverse, narrative e giuridico dottrinali, né tra narrazione letteraria e prassi del diritto. Ciò viene detto senza alcuna intenzione polemica, ma solo a scopo di chiarezza preliminare. S

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Heliotropia 12Œ13 (2015 Œ16) http://www.heliotropia.org http://www.heliotropia.org/ 12/conetti .pdf 106 sua opera qui oggetto di attenzione, si vede che il Decameron esibisce l™in -tento di rea lizzare l™affresco grandioso di un mondo; non può e non vuole pertanto igno rare quella vita giuridica che ne era una componente cospicua e significa tiva, quei professionisti del diritto che ne erano sovente i protago -nisti .3 1. Il titolo: libro di novelle. Il riferimento al la cultura giuridica permette in primissimo luogo di fornire una luce nuova alla comprensione del titolo e della struttura del Decame -ron . L™espressione filibro di novelle ,fl che costituisce parte importante del titolo, vale in latino filiber novellarum .fl Sar ebbe inutile ricordare che si ar -ticola in dieci raccolte di novelle, tematicamente unite seppure in modo la -bile, e che la decima giornata, come ampiamente sottolineato dalla critica, si isola rispetto alle altre per il tema e il tono; inutile, se non ser visse a in -trodurre il parallelo col Liber novellarum , una delle suddivisioni interne del diritto giustinianeo nel medio evo .4 Il libro delle novelle, che rappresenta una sezione delle fonti autorevoli del diritto civile, è articolato in dieci col -lationes ciascuna unita da un nucleo tematico; la decima collatio si distin -gue molto, per il tema, dalle prime nove collationes dell™ Authenticum , per -ché è quella che contiene i Libri feudorum . Ci sarebbe poi l™ undecima colla -tio che comprende alcune notevoli costituzioni imperiali e la pace di Co -stanza; ma non viene letta nelle aule universitarie per lo meno fino a quando Bartolo compone il commento a due testi importantissimi di questa colle – zione, ossia le costituzioni di Arri go VII. L™autorevole Lectura authentico -rum di Jacopo da Belviso, completata non molti anni prima della composi -zione del Decameron , è articolata solo sulle dieci collationes . Se davvero le dieci collationes del libro di novelle fossero modello del Decame ron , sarebbe importante anche in merito al problema della strut -tura dell™opera. Si potrebbe cioè trarne una indicazione rilev ante al fine di 3 Per la rassegna delle figure dei giudici, avvocati e magistrati nelle novelle del Decameron cfr. Mazzotta 1986, 213 Œ40. 4 Le novellae constitutiones di Giustiniano, ossia gli interventi normativi imperiali recen -tissimi all™epoca della compilazione del Digest o e del Codice, conobbero due raccolte in lingua latina, quella a opera di Giuliano e quella denominata Liber Authenticorum , o brevemente Authenticum ; fu quest™ultima a costituire, in seguito, oggetto dell™attenzione, prima di tutto filologica, di Irnerio e della sua scuola e così a venire accolta quale sezione dei libri legales . Per un disegno di insieme del problema delle novelle giustinianee e delle loro vicende medievali, molto più complesso di quanto qui si possa nemmeno accennare, cfr. Biener 1807; Be nedetto, 1549 Œ51; Loschiavo 2011, 111 Œ39.

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Heliotropia 12Œ13 (2015 Œ16) http://www.heliotropia.org http://www.heliotropia.org/ 12/conetti .pdf 107 chiarire come Boccaccio sia giunto alla scelta di organizzarla attorno a dieci raccolte coerenti per il tema gener ale, ma non necessariamente unite da corrispondenze e rimandi interni. Così anche si potrebbe spiegare il cog -nomen del libro, ossia fiprencipe Galeottofl; come imitazione consapevole del filiber novellarum principis Iustiniani .fl5 A questo punto, è important e verificare se davvero Boccaccio ha potuto avere una particolare sensibilità per le Novelle, tenendo inoltre conto del fatto che, come è ben noto, queste costituiscono la meno frequentata, già nell™università, tra le sezioni dei libri legales . La conoscen za non superfi -ciale di questa raccolta da parte del nostro autore si può spiegare tenendo conto dell™importanza particolare, quasi unica nell™ambito degli studi civili -stici coltivati nelle università medievali, che rivestiva nei percorsi di studi dell™un iversità di Napoli proprio nel periodo in cui egli vi si forma. Si tenga presente, ad esempio, che la lectura più autorevole della Novelle è quella poco sopra menzionata e dovuta a Jacopo da Belviso 6; composta sì negli anni di insegnamento a Bologna, ma, c ome ricorda in conclusione del proe -mio, motivata dal dottorato conseguito a Napoli. Questa comprensione riprende in parte un sugge rimento avanzato di re -cente da Chenxi Tang ,7 a vedere la novella di Boccaccio esemplata sul mo -dello della novella giustini anea; suggerimento che investe però solo il livello microtestuale. Tang si concentra cioè sulla struttura delle singole novelle, 8 facendo emergere il parallelismo tra novella in quanto testo normativo e no -vella in quanto racconto , secondo un presupposto che appare alquanto sfor -zato soprattutto perché è molto difficile ravvisare una struttura fissa nei te -sti raccolti nell™ Authenticum . Non si avventura a ipotizzare che il paralleli -smo più significativo potrebbe essere invece a liv ello di macrotesto, tra la raccolta di novelle di Boccaccio e quella del Corpus iuris . Tang del resto ha amplificato l™intu izione, rimasta però tale, di Fredi Chiappelli 9; per cui proprio gli studi giuridici avrebbero influenzato la strut -tura della narra zione in Boccaccio. Chiappelli però pensava a altri modelli, 5 L™intervento di M. Sherberg , fiPrencipe Galeotto: Pimp or Friend?fl annunciato al conve -gno Boccaccio e la finzione narrativa. International Conference (Toronto 28 febbraio Œ 2 marzo 2013), non dovrebbe avere tocc ato il punto specifico, che del resto è sempre sfug gito. 6 Personaggio ricco di contatti con personaggi e ambienti a Boccaccio molto familiari, quali la corte angioina e Petrarca, come ha mostrato in modo ampio e indiscutibile Maffei 1979. 7 Cit. infra n ota 40. 8 Tang 68 Œ69. 9 Chiappelli 1988.

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Heliotropia 12Œ13 (2015 Œ16) http://www.heliotropia.org http://www.heliotropia.org/ 12/conetti .pdf 108 essenzialmente a quello fornito dalla quaestio , e a sua volta si concentrava sulla struttura interna delle singole novelle più che sulla loro disposizione complessiva. 2. Il collasso dell™ordine giuridico Il lungo prologo alla prima giornata, che fornisce la cornice a tutta l™opera, esibisce una attenzione notevolissima per il mondo dei rapporti sociali e giuridici .10 Boccaccio infatti individua la conseguenza fondamentale della peste nell™avere de terminato il collasso dell™ordine giuridico a Firenze e nel contado. La descrizione di questo collasso costituisce così l™elemento deci -sivo nella descrizione della peste, accanto agli aspetti medici che del resto erano un centro di interesse tanto immedia to e ovvio da non potere quindi rappresentare una vera scelta da parte del narratore .11 Più in dettaglio, a causa della pestilenza sono venuti meno quelli che non vanno intesi semplicemente quali indicazioni in merito alle relazioni perso -nali e familiari, ma precetti del diritto secondo la tradizione romana: la cura dei genitori e dei figli 12 e l™osservanza dei riti funebri .13 Pampinea, descrivendo la situazione venutasi a determinare a Firenze e che motiva la scelta di fuggire dalla città, d à molto peso al la constatazione di come sia venuto meno l™ordine giuridico, espresso nell™autorità della legge 10 Decameron 1.intro.23 (si cita dall™ed. a c. di N. Sapegno [1956], rist. Torino: Utet, 1983, 47): fiin tanta afflizione e miseria della nostra città era la reverenda autorità delle leggi, così divine come umane, quasi caduta e dissoluta [–] per la qual cosa era a ciascuno licito quanto a grado gli era d™adoperare.fl 11 Si tratta di un aspetto consolidato nelle voci più autorevoli della critica; basti citare Bàr -beri Squarotti 1970, 111: fila dissoluzione della legge civile, delle regole primordiali di convivenza fra gli uomini, dei legami di società, di vita morale, dei doveri di famiglia, delle corrispondenze naturali degli affetti.fl 12 Decameron 1.intro.27; ed. cit., 48: fil™uno cittadino l™altro schifasse, e quasi n iuno vicino avesse dell™altro cura, e i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero [–] l™un fra -tello l™altro abbandonava, e il zio il nipote [–] e, che maggior cosa è e quasi non credibile, li padri e le madri i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano.fl Si metta a confronto con la descrizione del diritto naturale delle Istituzioni giustinianee (J. 1, 2): fiIus naturale est quod natura omnia animalia docuit [–] hinc liberorum procreatio, hinc educatio.fl 13 Decameron 1.intro.34; ed. cit,. 50: fiassai n™erano di quelli che di questa vita senza testi -monio trapassavano.fl Un titolo del Digesto (D. 11 .7) porta la rubrica fiDe religiosis et sumptibus funerum.fl

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Heliotropia 12Œ13 (2015 Œ16) http://www.heliotropia.org http://www.heliotropia.org/ 12/conetti .pdf 109 e nella sua osservanza da parte dei membri della comunità nonché nella ca -pacità di garantire effettivamente la tenuta della pace e la stabilità dei rap -porti s ociali .14 Una situazione ancora più inquietante emerge da alcune novelle che se -guono nello svilupparsi complessivo dell™opera, solo che le si legga secondo la chiave suggerita proprio in questi passaggi della cornice, e che mostrano che l™autorità delle l eggi viene regolarmente schernita anche in situazioni ordinarie. Per cui il collasso dell™ordine giuridico non può essere letto quale situazione critica dovuta a condizioni generali catastrofiche, ma come un tarlo che sempre vi è annidato. Si vedranno di seguito alcuni esempi di come l™ordine giuridico , sempre incerto e inaffidabile, non regge perché può venire eluso dai furbi che irri -dono alle leggi e alla loro applicazione. Così la storia di ser Ciappelletto (1. 1), che va compresa nel riferimento al contesto della confessione 15: il no taio sceglie di muoversi entro lo schema dei manuali del confessore e riesce a farlo saltare, proprio perché troppo rigido e predeterminato. Così il caso sventurato di Martellino che conduce al processo davanti al giudice del po -destà (2.1), allorché gli amici ricorrono all™arbitrio del signore, mobilitato grazie a conoscenze influenti, come all™unico modo per riparare al procedere non meno illegittimo del giudice del podestà. Madonna Filippa dimostra la sua eloquenza in u n contesto giudiziale dove avrebbe dovuto trovare appli -cazione la norma dello statuto di Prato (6.7) , riuscendo a evitare che le venga applicata la pena prevista da questo. I ritmi accattivanti della narra – zione e il fascino, o addirittura la simpatia, di cui l™autore riesce a amman -tare i pro tagonisti di queste vicende non devono offuscare i dati oggettivi che la nar razione stessa esprime. Vale a dire, il fatto che si tratta di storie che oggi verrebbero considerate di fimala giustizia .fl Se il diritto, i nteso sia nella di mensione prescrittiva che in quella procedurale, funzionasse, cioè se tro vasse efficace e sicura applicazione nell™amministrazione della giustizia, allora: il peccatore Ciappelletto dovrebbe essere trovato colpevole nel tribu -nale dell a confessione; l™innocente Martellino accusato da falsi testimoni e 14 Decameron 1.intro. 57; ed. cit., 56: fiE, se di quinci usciamo, o v eggiamo corpi morti o infermi traportarsi dattorno, o veggiamo coloro li quali per li loro difetti l™autorità delle publiche leggi già condannò ad essilio, quasi quelle schernendo, per ciò che sentono gli esecutori di quelle o morti o malati, con ispiacevo li impeti per la terra discorrere, o la feccia della nostra città, del nostro sangue riscaldata, chiamarsi becchini e in strazio di noi andar cavalcando e discorrendo per tutto.fl 15 Va tenuto presente, forse più di quanto avvenga di solito da parte della c ritica, che la confessione medievale è intrinsecamente giuridica nella sua natura, e giudiziale quanto alla prassi.

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Heliotropia 12Œ13 (2015 Œ16) http://www.heliotropia.org http://www.heliotropia.org/ 12/conetti .pdf 110 oggetto dell™accanimento del giudice verrebbe assolto senza bisogno di rac -comandazioni; l™adultera Madonna Filippa sarebbe punita, magari non se -condo la norma statutaria ma per lo meno s econdo il diritto penale comune. Se invece le storie che narra Boccaccio possono andare a finire così, è pro -prio perché l™ordine giuridico non regge. 2.1 La confessione La prima novella di tutta la raccolta dimostra che la confessione, come ap -pare imp ostata secondo la letteratura manualistica ormai autorevole e mo -dellizzante, risulta manipolabile e d eludibile con estrema facilità, solo che se ne colgano i meccanismi e si sia disposti a sfruttarli in modo spregiudi -cato. Ser Ciappelletto ,16 o Cepparello come doveva chiamarsi il personaggio della vita reale trasposto nella narrazione, è un notaio 17 che pare uscito da un in cubo: privo di virtù personali (anzi presenta una sintesi di vizi che lo ren dono sospetto e spregevole), del tutto inaffidabile nell™esercizio della pro fessione 18; appare cioè esemplato in negativo sul modello ideale di no -taio personalmente virtuoso e corretto nel redigere gli atti delineato nelle artes notariae .19 16 Giani 1916; D™Agostino 2010, partic. i capp. 1 fiTracce d™un itinerario criticofl e 2 fiVolto, maschera e icona di ser Cepparellofl; Codeb ò 2000; Grossvogel 1995. 17 Sulla pungente critica dei personaggi dei notai, quale tema che attraversa la letteratura italiana proprio a partire dal nostro autore, si veda Codebò 2007. 18 Decameron 1.1.10; ed. cit., 69: fiEra questo Ciappelletto di questa vita : egli, essendo no -taio, avea grandissima vergogna quando uno de™ suoi strumenti (come pochi che ne fa -cesse) fosse altro che falso trovatofl; Decameron 1.1.11; ed. cit., p. 69: fiTestimonianze false con sommo diletto diceva, richiesto e non richiestofl; Deca meron 1.1.13; ed. cit., 69: fiInvitato ad un omicidio, o ad altra rea cosa, senza negarlo mai, volonterosamente vi an -dava [–] Bestemmiatore di Dio e dei santi era grandissimofl; Decameron 1.1. 14; ed. cit., 69: fiDelle femine era così vago come sono i cani de ™ bastoni; del contrario più che alcun tristo uomo si dilettava.fl 19 Esempio sommo e estremo, perché ultimo in ordine cronologico e per l™autorevolezza durevole, il Tractatus notularum di Rolandino, di cui cfr. il Proemium nell™ed. Venetiis, apud Iuntas, 1 546, f. 406 v: finotarius est persona priuilegiata ad negocia hominum pu -blice et auctentice conscribenda.fl Commenta Pie tro da Anzola, ed. cit., f. 406 v: fiillud di -citur auctenticum cui multum creditur et fides maxima adibetur. Vnde dici consueuit etiam vulg ariter talis est autenticus homo, idest homo talis cui multum creditur et cuius dicta multum seruantur.fl Prosegue, f. 407 r: finotabitis quod magne est autoritaris offi -cium istud. Nam qui ipsum habet, tante est autoritatis vt suis scripturis credatur per to -tum romanum imperiumfl; f. 407 r: fiHi quoque librarij dicuntur– quia sicut libra debet omnia ad suum officium spectantia equaliter et iuste et fideliter prepondere.fl

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Heliotropia 12Œ13 (2015 Œ16) http://www.heliotropia.org http://www.heliotropia.org/ 12/conetti .pdf 112 sua omosessualità, può rispondere con una assoluta negazione senza men -tire .25 Chiesto poi quanto all™avarizia, Cepparello omette i senza dubbio in -numerevoli episodi e co mportamenti che potrebbero essere riferiti a questo vizio, ma che essendo stati commessi molto lontano dal luogo ove in quel momento si trovava, poteva ritenere che il confessore ignorasse del tutto; menziona solo l™unico fatto che doveva essere già noto a l confessore, ossia che si trovava in casa di noti fiusurieri .fl 26 Si ha cioè un caso di omissione macroscopica, che però appare del tutto compatibile con la genericità della domanda e che non viene in alcun modo alla luce, data la rapidità e la su -perficiali tà con cui procede il confessore, accontentandosi di porre questioni generiche e di non indagare le risposte che riceve. Giustifica poi la sua pre -senza nella casa degli fiusurierifl con l™intento di fitorgli questo abominevole guadagno ,fl e in questo caso si può senz™altro ritenere che sia sincero, ancor -ché è ovvio che il frate comprenda queste parole di Cepparello secondo una intenzione diversa da quella che in realtà lo animava. La polemica insomma è contro la confessione schematizzata dai manuali che costituiscono un importantissimo momento applicativo della scienza del diritto canonico alla prassi diffusa e quotidiana. La confessione generale in punto di morte di Cepparello mostra come, qualora questi schematismi vengano applicati tali e quali, con un certa superficialità ma senza snaturarli anzi seguendoli fedelmente, risulta possibile replicare con una strategia lo -gica e argomentativa che permette di eluderli in pieno. Si giunge addirittura a una completa irrisione, poiché proprio grazie all™applica zione dei manuali del confessore un esempio perfetto di grande peccatore impenitente può ac -creditarsi, non a sproposito, quale modello di santità. 2.2 Il processo Se la prima novella ha mostrato come sia possibile eludere la giurisdizione del foro inter no, anzi irriderla volgendola contro i suoi scopi dichiarati e a favore di chi dovrebbe venirne punito; altre narrazioni non meno celebri e frequentate giungono allo stesso risultato riguardo al foro esterno. Il procedimento contro Martellino 27 (Dec . 2.1) prende avvio da una de-nunciatio del tutto falsa 28 e avanzata dall™amico Marchese al solo scopo di 25 Decameron 1.1.37 Œ40; ed. cit., 73 Œ74. 26 Decameron 1.1. 44Œ46; ed. cit., 75. 27 Cfr. Veglia 2015. 28 Decameron 2.1. 21; ed. cit., 130: fiMercè [–] Egli è qua un malvagio uomo che m™ha ta -gliata la borsa.fl

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Heliotropia 12Œ13 (2015 Œ16) http://www.heliotropia.org http://www.heliotropia.org/ 12/conetti .pdf 113 sottrarre il malcapitato protagonista alla rabbia della folla di Treviso, infe -rocita perché questi scherniva il beato Arrigo oggetto di intensa devozione pop olare. Marchese finge di essere stato leso da un atto di Martellino, che lo avrebbe derubato della borsa, e di avere così titolo per denunciarlo .29 Se-gue la tortura applicata a sproposito e illegittimamente dal giudice del po -destà, subito dopo avere inter rogato il denunciato che si protesta innocente e senza acquisire prima ulteriori elementi .30 Visto che i tormenti non sono riusciti allo scopo di estorcere la confessione, il giudice passa sì all™acquisi -zione di prove testimoniali ma solo su indicazione de l denunciato stesso ,31 che deve insistere per ottenere quello che doveva essere da subito, prima cioè della applicazione della tortura, l™impegno specifico del giudice. Ven -gono quindi a testimoniare quelli che lo stavano picchiando e che per ciò stesso non si presenterebbero coi crismi dell™attendibilità, anzi andrebbero senz™altro ricusati 32 ; inoltre, avendo sentito formulare la denunciatio falsa decidono di proseguire su quella strada che non avevano tracciato ma che evidentemente fa loro gioco e di render e false testimonianze .33 I falsi testi -moni non si devono però essere organizzati particolarmente bene, infatti si dimostrano fidiscordantes ,fl secondo la notazione tecnica del diritto proces -suale, ossia tra loro incoerenti quanto al contenuto delle deposizi oni (in spe -cie, quanto al giorno in cui il denunciato avrebbe compiuto le malefatte); e 29 Non si vuole appesantire l™esposizione con riferimenti estesi al diritto processuale. Basti pertanto, per la più piena intelligenza dei passi boccacciani qui citati e per apprezzarne la pertinenza piena ai co ntesti procedurali, il richiamo di alcuni luoghi della grande sin -tesi processualistica di Guillaume Durand, lo Speculum iuris , risalente alla fine del XIII secolo e autorevolissima all™epoca della composizione del Decameron . La denunciatio , uno dei modi i n cui può prendere avvio l™azione, è definita fialicuius crimen ad presentiam deferrefl ( Speculum iuris , 3.1 , De denunciatione , § 1; Durand 23); se fidenunciatio iudi -cialis dicitur illa que ex officio competit,fl fipriuata vero potest illa dici, que ratione in te-resse competitfl (§ 2, Durand 25). Marchese doveva pertanto simulare di avere un inte -resse personale, altrimenti la denuncia non sarebbe stata accolta. 30 Decameron 2. 1.23 Œ24; ed. cit., 130. Per l™applicazione della tortura era necessaria per lo meno un a presunzione fondata di colpa da parte del giudice; non poteva essere suffi -ciente la semplice denunciatio (Speculum iuris , 2.2 , De praesumptionibus , § 2; Durand 740). 31 Decameron 2.1.25 Œ6; ed. cit., 130 Œ31. 32 Il primo motivo di ricusazione di un testimone citato dallo Speculum iuris è fiquod est inimicusfl ( 1.4 , De teste , § 2; Durand 285). Difficile trovare una prova di inimicizia più chiara di quella fornita dalla folla che picchiava Martellino. 33 Decameron 2. 1.26 Œ28.

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Heliotropia 12Œ13 (2015 Œ16) http://www.heliotropia.org http://www.heliotropia.org/ 12/conetti .pdf 114 già questo basterebbe a escludere le deposizioni stesse, o per lo meno per -metterebbe di ricusarle .34 Inoltre, Martellino si dice pronto a dimostrare che si tratta di testimonianze false, perché può provare di essere appena giunto a Treviso e pertanto di non potersi essere trovato in città all™epoca di alcuni fatti criminosi che gli vengono contestati. Ci ononostante il giudice del po destà procede, respinge tutte queste fondatissime excusationes formulate dal denunciato e che risulterebbero del tutto sufficienti a mandarlo as solto ,35 negandogli la possibilità di provarle. Infatti vuole giungere a una sente nza di condanna solo fiavendo alcuno odio ne™ fiorentini .fl36 Si può pre sumere che tale odio sia motivato non sul piano personale, ma su quello geopolitico; forse il podestà proveniva da una città, o apparteneva a una consorteria, nemica a Firenze. I compagn i di Martellino, Marchese e Stec chi, si vedono allora costretti a ricorrere al signore, con la mediazione dell™amico fiorentino Sandro Agolanti, che si trova a Treviso e siccome fiap presso al signore avea grande stato [–] impetrò che per Martellino fosse mandato: e così fu .fl37 Interviene cioè il signore che in virtù dei suoi poteri arbitrari avoca a sé il giudizio e giudica innocente il denunciato; cosa che appunto sarebbe forse rientrata nell™ambito dell™ arbitrium che gli era stato concesso .38 Appare però c hiaro che tale soluzione si fonda non sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento ma solo sulla sua volontà, ve nendo a configurarsi così come una forma di abuso del potere di arbitrium . Del resto, l™abuso del dominus risulta speculare a quello del giudice del po destà; speculare ma certo più efficace, tanto che il giudice del podestà è co stretto a piegarsi. Il risultato di questa vicenda è in sé considerato positivo, ossia Martel -lino, personaggio di ribaldo positivo cui con ogni evidenza Bocca ccio cerca di indirizzare le simpatie del lettore, prima si sottrae al linciaggio e poi alla condanna. Si presenta però come frutto di un affastellarsi di abusi e proce -dure illegittime, dalla falsa e infondata denunciatio all™imposizione arbitra -ria del s ignore di Treviso. Questo aspetto non va dimenticato e la serie di 34 Altro motivo di ricusazione è allorché i testimoni fidiscordant de loco et de temporefl ( Du-rand 300); principio che viene ribadito più oltre, fiSi unus dicit aliquid factum esse, tali tempore vel loco, alius expresse dicat contra, tunc eis non cr editur, quia discordantfl (Du-rand 320). 35 Decameron 2.1. 25 Œ28; ed. cit., 131. 36 Decameron 2.1.31; ed. cit., 131. 37 Decameron 2.1.31; ed. cit., 131. 38 Sia sufficiente ricordare su questo tema Meccarelli 1998.

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Heliotropia 12Œ13 (2015 Œ16) http://www.heliotropia.org http://www.heliotropia.org/ 12/conetti .pdf 115 mostri processualistici che fa procedere la narrazione rivela come le proce -dure siano solo dei contenitori, che possono essere riempiti a piacimento di contenuti veri o falsi, o ancora più che vengono seguite solo fino a che fanno comodo a chi si trova in una posizione di potere e altrimenti possono senz™altro essere dismesse. La novella di Madonna Filippa 39 (6.7) richiama già con l™incipit l™atten -zione sullo statuto, quale bersaglio polem ico .40 Lo statuto comunale di Prato conterrebbe una norma che equiparando l™adulterio al meretricio, commina alla donna adultera la stessa pena prevista per questo, ossia la morte me diante condanna al rogo .41 Si tenga presente che tale disposto è reso parti colarmente gravoso dal criterio, non espresso ma tanto generale e noto da rendere superfluo esplicitarlo, per cui fistatuta sunt stricti iurisfl ossia non ammettono alcuna interpretazione ,42 mentre nel caso di specie una attività ermeneutica potrebbe indurre a mitigare la pena prevista. In via incidentale può essere il caso di ricordare che, come ha evidenziato a suo tempo Pen nington ,43 la presenza nella legislazione del Comune di Prato di tale norma dovrebbe essere un frutto della fantasia di Boccaccio. Va p erò tenuto pari menti presente come analoghe disposizioni fossero previste da diversi altri statuti comunali .44 Madonna Filippa, sorpresa dal marito in flagrante adulterio, viene da questi accusata ai sensi della norma statutaria .45 Nonostante il parere con -trario degli amici e dei parenti, pronti con ogni evidenza a favorirne la fuga 39 Mazzotta 1986, 229 Œ32; Pennington 1977; Gian netto 2004; Morosini 2000 ; Barsella 2009. 40 Forse l™unico intervento che ha colto la centralità del diritto statutario per la compren -sione della novella di Madonna Filippa è quello, purtroppo però molto rapido, di Besomi 2004. 41 Decameron 6.7.4; ed. cit., 582: fiNella terra di Prato fu già uno statuto, nel ver non men biasimevole che aspro, il quale, senza niuna distinzion fare, comandava che così fosse arsa quella donna che dal marito fosse con alcun suo amante trovata in adulterio, come quella che per den ari con qualunque altro uomo stata trovata fosse.fl 42 Sbriccoli 1969; Piano Mortari 1976. 43 Cfr. Pennington 1977, 902 Œ03, nn. 6 Œ7. 44 Ad esempio gli statuti di Genova ( Capitula seu ordinamenta criminalia communis Ia -nue , cap. 13, in Statuta et decreta comm unis Genu ae, f. 9 r) e Ferrara (statuti penali tre -centeschi in Statuta urbis Ferrariae 3.102, f. 153 v). 45 Decameron 6.7. 6Œ8; ed. cit., 58 Œ63: fiLa qual cosa Rinaldo vedendo, turbato forte, ap -pena dal correr loro addosso e di uccidergli si ritenne, e se non fosse che di sé medesimo dubitava, seguitando l™impeto della sua ira, l™avrebbe fatto. Rattemperatosi adunque da questo, non si poté temperare da voler quello dello statuto pratese, che a lui non era licito di fare, cioè la morte della sua donna [–] accusata la donna, la fece richiedere .fl

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