Senza la pretesa di avere esaurito tutte le problematiche e le delicate questioni endoprocessuali Renitenza delle parti a collaborare con il c.t.u. .
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1 INTRODUZIONE Le presenti linee guida, realizzate Bilancio di responsabilità sociale , , le aspetti problematici che potrebbero venire in rilievo nello svolgimento delle operazioni peritali (es. ata da i magistrati del Tribunale di Caltagirone che si occupano abitualmente di diritto civile e che condividono la necessità di garantire la corretta ed imparziale valutazione di ogni civile . Lo scopo del presente vademecum è quello di contribuire alla definizione di best practice s con riguardo allo svolgimento delle operazioni peritali e di redazione del ambito del processo civile . Il pr esente lavoro si arti cola in quattro pa rti, così suddivise: la seconda riguardante le modalità di redazione della relazione di consulenza; la terza relativa alle spese di consulenza; la quarta in tema di iscrizione e tenuta de . Senza la pretesa di avere esaurito tutte le problematiche e le delicate questioni endoprocessuali involgenti consulenza tecnica , questo vademecum vuole essere una guida operativa per gli addetti ai lavori, aperta ai miglioramenti – anche suggeriti dagli stessi consulenti tecnici – oltreché best practices via via individuate.

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2 SOMMARIO INTRODUZIONE .. .. .. .. 1 SOMMARIO .. .. .. .. .. 2 3 I. .. .. .. 3 II. Giuramento .. .. .. .. . 3 III. Inizio delle operazioni peritali. .. .. .. . 4 IV. Prosecuzione delle indagini peritali. .. .. .. 4 V. .. .. 5 VI. Destinata ri degli avvisi. .. .. .. 5 VII. Rispetto del termine di deposito della relazione tecnica. .. .. 5 VIII. Proroga del termine di deposito. .. .. .. .. 6 IX. Renitenza delle parti a collaborare con il c.t.u. .. .. 6 X. Trattative tra le parti. .. .. .. .. 7 XI. Acquisizione di documenti dalle parti. .. .. .. 7 PARTE SECONDA – La modalità di redazione della relazi one di consulenza 8 I. Il contenuto della relazione. .. .. .. 8 II. Descrizioni e valutazioni. .. .. .. . 8 III. Forma della relazione. .. .. .. . 8 PARTE TERZA – Le spese di consulenza .. .. . 10 I. Fonti normative. .. .. .. .. 10 II. Spese. .. .. .. .. 10 III. Onorari. .. .. .. .. .. 10 IV. Obbligati al pagamento. .. .. .. .. 10 V. Liquidazione delle spese e dei compensi. .. .. . 10 PARTE QUARTA – .. . 12 I. Domanda di iscrizione. .. .. .. 12 II. Speciale competenza. .. .. .. 12 III. Controllo disciplinare. .. .. .. . 12 IV. Sanzioni. .. .. .. .. .. 13 V. Cause di giustificazione. .. .. .. . 14 VI. Deliberazione. .. .. .. .. .. 14 VII. Controllo sulla qualità delle relazioni. .. .. .. 14 VIII. . .. .. .. 14 IX. Criteri di scelta dei consulenti e rotazione degli incarichi. .. .. 15

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3 PARTE PRIMA : e svolgimento dell e operazioni peritali I. il CTU si rechi in cancelleria per comunicare il proprio codice fiscale, prendere visione del fascicolo, del quesito e delle generalità delle parti, per verificare la Circa quest e ultime è opportuno che il CTU comunichi le stesse alla cancelleria del giudice prima procedere alla sua sostituzione. Poiché la normativa nulla dispone sulla ampiezza e congruità del predetto termine, si ritiene che lo stesso non d ebba essere inferiore a giorni 2 0 (venti ) decorrenti dalla . Nel fissare la data di inizio delle operazioni peritali è opp ortuno considerare la durata complessiva delle stesse (solitamente 90 gg . . per le osservazioni delle parti e d ulteriori 30 gg . per il deposito definitivo , comprensivo della risposta alle osservazioni delle parti ), sicché si deve verificare la data di definitivo deposito anche al fine di rappresentarla al giudice per il rinvio della successiva udienza considerando, anche, un eventuale lasso di tempo utile per le proroghe eventualmente necessarie. I l c.t.u c.p.c.). del T ribunale che lo ha nominato , ha la facoltà di rifiutare. La scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice. I l consulente può essere ricusato delle parti per i m Di recente, l e Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che la ricusazione del consulente (come quella del giudi ce) è ammissibile solo nei casi in cui sarebbe obbligatoria l’astensione. Infatti, benché l’art. 63, 2° comma , c.p.c. richiami l’intero art. 51 c.p.c. , il rinvio è limitato ai motivi di ricusazione, non a tutti i motivi di astensione in dicati nella norma richiamata; i motivi di ricusazione sono solo quelli elencati nell’ art. 51, 1° co mma , c.p.c. come si desume dall’ art. 52 c.p.c. , che li prevede quali motivi di ricusazione del giudice ( C ass ., S.U., 7770/2009 ). Nella stessa pronuncia la Suprema Corte ha escluso che la mera richiesta di sostituzione del consulente possa equivalere a richiesta di ricusazione. II. Giuramento enza fissata per il giuramento.

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4 Eventuali impedime nti, se noti o prevedibili, dev ono essere comunicati con l argo anticipo, in modo da poter consentir entro un termine congruo . Tali impedimenti, s e imprevisti, dev ono comunque essere portati a conoscenza del giudic e e debitamente in aula di un collaboratore di studio o collega (per esempio nel caso di un lieve incidente stradale). Ripetute assenze, con conseguenti rinvii per il giuramento, sono valutate ai fini della sostituzione del CTU Il CTU deve visionare la documentazione versata i n atti , segnalando al giudice, al momento del giuramento, se risulta in completa. ecc.), può farne pronta istanza al giudice, possibilmente già al momen to del giuramento. Inoltre, il CTU provvede al ritiro dei fascicoli di parte, sottoscrivendo per ricevuta il verbale di udienza e rispondendo della loro custodia. III. Inizio delle operazioni peritali. si pres ume noto a tutte le parti, sia presenti, sia assenti in udienza: in tal caso, il c.t.u. non deve inviare alcun avviso alle parti in ordine a data e luogo di inizio delle operazioni peritali. Se invece all zio delle operazioni non viene stabilito (ad , data e luogo di inizio delle operazioni peritali devono essere debitamente comunicate alle p arti attrave rso venuta ricezione ( pec , fax e la lettera raccom andata con avviso di ricevimento sono preferibili ). IV. Prosecuzione delle indagini peritali. Se, come normalmente avviene, le indagini non possono essere concluse nella stessa data in cui hanno avut o inizio, il c.t.u. può alternativamente : verbale delle operazioni peritali . In questo caso, tale data si pres ume nota alle parti present i o ingiustificatamente assenti e non va inviato alcun ulteriore avviso; (b) riservare ad un secondo momento la fissazione di data, ora e luogo di prosecuzione delle operazioni; in questo caso, una volta fissata la data, il C.T.U . deve darne avviso alle parti, attraverso una qualsiasi

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5 V. Le indagin i peritali costituiscono un sub procedimento incident ale, come tale soggetto a tutti i princìpi del processo civile, ivi compreso quello costituzion almente rilevante, ex art. 111 C ost. della ragionevole durata del processo. Il C.T.U. nizio delle operazioni peritali ovvero rinviarne la prosecuzione soltanto dinanzi ad impedimenti che siano obie ttivi, assoluti ed insuperabili . I vvero del consulente di parte sulla data di inizio o di prosecuzione delle operazioni peritali non costituisce di per sé giusta causa di differimento o rinvio. avvocato o del suo consulente sia: (a) obiettivo (ad es. malattia); (b) legittimo (ad es. con comitante svolgimento di impegni lavorativi precedentemente assunti e non differibili). VI. Destinatari degli avvisi. Destinatari legittimi degli avvisi del C.T.U. sono gli avvocati delle parti costituite ( v. art. 170, comma 1, c.p.c.; cfr. Cass. 27.11.1979, n.6223). La c.t.u., quindi , non è regolarmente espletata vvero il rinvio delle operazioni peritali è inviato alla parte personalmente immune da vizi se gli avvi si in questione so cato e non anche al consulente di parte. VII. Rispetto del termine di deposito della relazione tecnica . Il giudice assegna un termine entro il quale il CTU deve trasmettere alle parti (avvocati e, se nominati, CTP) ufficio. Il giudice fissa altresì , per le parti, il term ine entro il quale, a decorrere , possono formulare osservazioni al la CTU. La relazione definitiva deve essere depo sitata dal CTU, con delle brevi valutazioni sulle e ventuali osservazioni ricevute, entro il termine sta bilito dallo stesso giudice. Il giudice dispone altresì il pagamento di un acconto sulle competenze del CTU, che può essere posto provvisoriamente a cari co di una parte ovvero solidalmente a carico di entrambe le parti. Il c.t.u. deve depositare la relazione nel termine fissato dal giudice Ai fini della valutazione della tempestività del deposito rileva il termine a tal fine fissato dal giudice, non a successiva a quella in cui è stato termine fissato

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7 in evidenza che ad alcuni ques iti non è stato possibile rispondere a causa della mancata collaborazione delle parti o di una di esse. provvedimento di conferimento del mandato. La perduranz a di tale comportamento si intende come disinteresse alla prosecuz ione delle operazioni peritali. sospendere provvisoriamente le operazioni peritali ed a rimettere gli atti al giudice istruttore per i provvedimenti di competenza. X. Trattative tra le parti. Il c.t.u. , di per sé, non ha né il potere, né il dovere di esperire alcun tentativo di conciliazione tra le parti, ad eccezion e del tabile (art. 198, comma 1, c.p.c.). Tuttavia, laddove il giudice lo disponga, il CTU può esperire il tentativo di conciliazione tra le parti: in tal caso deve riferire ogni circostanza ritenuta utile ai fini di giustizia, dare conto della partecipazione o meno dei CTP alle operazioni peritali e, in caso di dissenso da parte di costoro non generico e motivato rispetto alle conclusioni rese, sottoporre le loro osservazioni a dettagliato vaglio critico . XI. Acquisizione di documenti dalle parti. – Il c.t.u. non p uò acquisire dalle parti documenti che non siano già stati ritualmente prodotti nel giudizio, quando il termine per la relativa produzione sia ormai scaduto. Si ricorda che nel processo civile i documenti possono essere prodotti: a) tto di citazione (art. 163 c.p.c.), od alla comparsa di costituzione e risposta (art. 167c.p.c.), ovvero agli atti equipollenti (ad es., ricorso introduttivo); b) mediante deposito in esecuzione di un ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.); c) mediante deposito nella fase di istruzione, entr c.p.c. I documenti prodo tti al di fuori di quanto sopraindicato sono inutilizzabili dal g iudice ed a fortiori da l c.t.u . (Cass. 26.09.2016, n.18770) . Il c.t.u., quindi, non deve sollecitare le parti a l deposito di documenti in loro possesso e rilevanti ai fini della risposta al quesito: se tali documenti sono stati ritualmente prodotti, essi potranno essere utilizzati attingendo direttamente ai fascicoli di parte; altrim enti il impossibilità di dare risposta esauriente al quesito postogli e la parte renitente sconterà gli effetti della propria omissione, ai sensi

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8 PARTE SECONDA – La modalità di redazione della relazione di consulenza I. Il c ontenuto della relazione. La relazione di consulenza deve attenersi st rettamente ai quesiti, evitando di dilungarsi su questioni irrilevanti ai fini della risposta al quesito ovvero non pertinenti rispet to alla materia del contendere. Non è richiesta nella relazione di consulenza la sintesi del processo, come pure il riassunto del contenuto degli atti di parte, i quali si presumono noti al giudice. Vanno, per contro, riportate nella relazione le osservazioni dei consulenti di parte, quan do il c.t.u. abbia ritenuto di non condividerle. In tal caso, al fine di consentire al giudice il necessario riscontro de logico adottato dal c.t.u., questi deve prendere debita posizione in merito alle osservazioni dei c.t.p ., indicando le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividerle. In ogni caso, le osservazioni delle , al fine di consentire al Giudice di valutare se il consulente abbia risposto esaurientemente alle stesse. II. Descrizioni e valutazioni. Ove al c.t.u. sia chiesto di descrivere luoghi, cose o persone, la descrizione deve essere sempre accurata e dettagliata, oltreché corredata da adeguata documentazione fotografica o cinematografica. La parte descrittiva deve es sere sempre graficamente ben evidenziata e separata dalla eventuale parte valutativa. Ove la relazione contenga una parte valutativa, il c.t.u. avrà cura di motivare sempre le proprie sse. Il c.t.u. avrà altresì cura di evitare qualsiasi valutazione di tipo giuridico in relazione ai fatti di causa. dal consulente tecnico d’ ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata (Cass., Sez. I , sentenza n. 5148 del 03/03/2011). III. Forma della relazione. La relazione deve essere depositata in formato digitale. È preferibile il deposito della s tessa anche in forma cartacea. one della telematica in ambito modalità di funziona mento del PCT (processo civile telematico), compatibilmente con i tempi di hardware e delle procedure in tutte le sedi giudiziarie interessate. Di conseguenza, il C . T . U . è tenuto a dotarsi ed a utilizzare strumenti telematici e informatici che gli permettano di rapportarsi

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9 con gli uffici giudiziari seguendo le nuove modalità di lavoro, compresa la conservazione digitale dei suoi elaborati. Tendenzialmente ogni relazione di consulenza va divisa in quattro parti: (a) una parte epigrafica, nella quale il c.t.u. avrà cura di indicare gli estremi della causa, del giudice, delle parti, e riassumere le operazioni compiute, indicando quali parti siano state presenti; (b) una parte descrittiva, nella quale il c.t. u. illustra gli accertamenti o le ricostruzioni in fatto da lui personalmente compiuti; (c) una parte valutativa, nella quale il c.t.u. risponde ai quesiti motivando adeguatamente ed esaustivamente le proprie scelte; (d) una parte riassuntiva, nella quale il c.t.u . espone in forma sintentica la risposta ad ogni quesito postogli. La relazione di consulenza va redatta in modo chiaro ed intelligibile. Ove ciò possa aiutare dei fatti o delle valutazioni, è raccoman d a illustrazioni, tab elle ovvero di qualsiasi accorgimento grafico in grado di meglio illustrarne il contenuto.

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10 PARTE TERZA – Le spese di consulenza I. Fonti normative. I compensi dovuti a l c.t.u. sono disciplinati dal D. Lgs. 115/02 e dal D.M . 30.5.2002. II. Sp ese. Il c.t.u. può ottenere la rifusione delle spese che siano state debitamente documentate, eccezion fatta per le spese eccessive od inutili. III. Onorari. G li onorari liquidati al consulente si calcola no secondo i criteri di cui al D.M. 30.5.2002, a tenore del quale i compensi a vacazion in nessuna delle previsioni di cui al citato D.M . IV. Obbligati al pagamento. Anche quando il giudice pone le spese di consulenza a carico soltanto di alcune tra le parti, tale disposizione ha efficacia soltanto nei rapporti tra le parti, non nei rapporti tra queste ed il c.t.u. tra le parti, che sono tra loro sempre obbli gate in solido al relativo pagamento: in tal senso si veda in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l’attività pos ta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei qual i la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza (Ca ss. civ., sez. II , sentenza n. 28094 del 30/12/2009; conf. a Cass. 8.7.1996 n. 6199). V. Liquidazione delle spese e dei compensi . Pe documentare i relativi esborsi, allegando la documentazione di di liquidazione. istanza di liquidazione del compenso, il c.t.u. deve ricordare che la suddetta liquidazione può av venire in due modi: a vacazi one ovvero in misura prefissata dalla legge. La liquidazione a vacazione è residuale: essa, cioè, può trovare applicazione soltant o nei casi in cui la materia oggetto della consulenza non rientri in alcuna delle previsioni di cui al d.m. 30.5.2002. Nella liquidazione a perce ntuale per scaglioni, si ricorda che resta comunque insuperabile lo scaglione massimo previsto dal decreto, qua ex multis , Cass. 10.8.2001 n. 10745).

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