approvate dalla assemblea speciale della categoria di azionisti interessata. Se le azioni speciali non sono quotate, si applica la disciplina.
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Paolo Revigliono Le categorie di azioni 1. A ZIONI ORDINARIE E AZ IONI SPECIALI Le azioni ordinarie sono quelle che attribuiscono al titolare i diritti tipici della disciplina legale. Le azioni speciali, per converso, attribuiscono al titolare diritti diversi da quelli tipici della disciplina legale. Dalla coesistenza di azioni ordinarie ed azioni speciali consegue una differente posizion e di interesse degli azionisti. Ne deriva pertanto una peculiare organizzazione degli organi della società, c he devono essere altresì rappresentativi degli azionisti speciali. Inoltre, le deliberazioni assembleari (generali) che pregiudicano i diritti di una categoria di azionisti speciali, devono essere altresì approvate dalla assemblea speciale della categoria di azionisti interessata. Se le azioni speciali non sono quotate, si applica la disciplina Se le azioni speciali sono quotate trova applicazione la one degli azi onisti di risparmio (T.U.F. art. 147 – bis) per i quali il legislatore ha indicato un quorum assembleare più basso e la nomina di un rappresentante della categoria azionaria. Il legislatore pertanto tutela gli azionisti speciali in quanto categoria omogenea e non quali singoli azionisti (salvo diritti quando ad essere pregiudicati sono i diritti di tutti gli azionisti.
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Paolo Revigliono Le categorie di azioni 2. C ONTENUTO DELLA PARTE CIPAZIONE AZIONARIA legittima la possibilità di creare, con lo statuto o con successive modificazioni dello stesso, categorie di azioni fornire diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In questo caso la società può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie, nei limiti imposti dalla legge. Il legislatore ha poi introdotto, con i relativi contrappesi, la possibilità di creare azioni a voto plurimo. La creazione di tale categoria di azioni è stata introdotta 91/2014 convertito con Lg. 116/2014. previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fi no a un Tale disciplina è applicabile alle società non quotate nei mercati regolamentati, al contrario le società quotate non possono emettere azioni a voto plurimo. Se la S.p.A. ha emesso azioni a voto plurimo prima di essere ammessa alla quotazione, tali azioni sono state validamente emesse e permangono. Le società quotate possono prevedere nello statuto le azioni a voto maggioritario: è attribuito ai soci titolari di azioni da un periodo non inferiore ai ventiquattro mesi una maggio razione del voto, fino ad un massimo di due voti per ciascuna azione posseduta in tale periodo. Il criterio scriminante non è quindi la creazione di una categoria
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Paolo Revigliono Le categorie di azioni indipendentemente dalla sua categoria. Si osserva però come la maggiorazione di voto non possa essere prevista dalle società quotate che abbiano conservato azioni a voto Una categoria di azioni speciale è costituita invece da lle azioni privilegiate, le quali attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società. Non essendo dettata dal legislatore una disciplina avente ad oggetto la natura e la misura del privilegio, unico limite sistematico è rgate nelle perdite: esempio ne è la previsione statutaria per la quale in sede di liquidazione della società tali categorie di azioni saranno rimborsate anteriormente a lle azioni ordinarie. tratta di azioni che attribuiscono diritti patrimoniali con riguardo al imprenditoriale, senza che sia necessario dare vita a patrimon i separati destinati ad uno specifico affare. Sia per le S.p.A. quotate, sia per le S.p.A. non quotate è possibile prevedere la limitazione dei diritti di voto ad una misura massima nonché il cosiddetto voto scalare (attribuzione del diritto di voto in man iera proporzionale alle capitale sociale posseduto), relativamente alla partecipa zione azionaria di un soggetto.
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Paolo Revigliono Le categorie di azioni 3. A ZIONI E STRUMENTI FI NANZIARI PARTECIPATIVI Gli strumenti finanziari partecipativi si differenziano dalle azioni in quanto son o stati introdotti per far affluire nella azienda gli apporti che non possono essere acquisiti dalla società sotto la forma dei conferimenti. Costituiscono altresì una alternativa alle azioni a favore dei prestatori di lavoro (art. 2349 secondo comma c.c.) . Gli apporti effettuati dai titolari degli strumenti finanziari partecipativi per loro natura non sono sottoposti alla disciplina dei conferimenti. diritto di voto su argomenti specificamente indicati e, solo se previsto statutariamente, può essere attribuita la possibilità di nominare un componente indipendente del C.D.A. o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Se è previsto che per tali strumenti finanziari partecipativi il rimborso del capitale, è applicabile la disciplina delle obbligazioni. Tali strumenti concorrono pertanto al calcolo dei limiti matematici fissati Deve inoltre essere formata una organizzazione di categoria dei titolari di tali strumenti finanziari partecipativi. Se gli strumenti finanziari partecipativi attribuiscono anche diritti amministrativi, allora si applica la disciplina delle assemblee speciali ex art. 2376 c.c.
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