Sep 15, 2020 — VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 96 del medesimo Codice;.
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020 VISTA la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei cont , in particolare, l’articolo 3; VISTO il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ; V ISTO Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 VISTO Testo unico de lle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ; VISTO ; V ISTA legge 6 giugno 2016, n. 106, recante D elega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale VISTO Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 ; V ISTO Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 g iugno 2016, n. 106 V ISTO , in particolare, il T itolo VI del sopra citato decreto legislativo, riguardante la struttura e il funzionamento del Registro unico nazionale del T erzo settore; RICHIAMATO , comma 1 , del sopra citato decreto legislativo, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, sono definiti le procedure per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore, in modo tale da assicurare l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi ivi contenuti e, infine, le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro stesso e il R egistro delle Imprese , con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo setto re iscri tti nel R egistro delle imprese; VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. Codice della protezione civile , ed in particolare gli articoli 33 , 34 e 3 5 ; ACQUISITO , in data 16 luglio 2020 , il parere del Dipartimento della protezione civile, ai sensi , del citato decreto legislati vo n. 1 del 2018; V ISTA sancita in sede di Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 10 settembre 2020 , ai sensi
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali DECRETA T ITOLO I ( Definizioni , campo di applicazione e generalità ) Articolo 1 ( Oggetto e finalità ) 1. Il presente decreto, legislativo 3 luglio 2017 , n. 117 , disciplina: a) u nico n azionale del predetto decreto legislativo, nonché i documenti da b) citato decreto legislativo; c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico; d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro u nico di cui alla lettera a) con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle i mprese. 2. Le regole e modalità di cui alle lettere b) e c) del precedente comma devono assicurare una omogenea e piena conoscibilità degli elementi informativi presenti nel Registro u nico di cui al comma 1, lettera a). Articolo 2 ( Definizioni ) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) u nico n azionale del Terzo s ettore; b) c) 017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni; d) e) f) g) delle procedure di cui agli articoli 22 e 47 dello stesso, è iscritto al RUNTS; h) : le organizzazioni di volontariato di cui agli articoli 32 e s s . del C odice; i) s. del Codice; j) consultazione dei dati e per la presentazione delle istanze telematiche al RUNTS;
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali k) logica per la realizzazione delle finalità previste nel presente decreto; l) dicembre 1993, n. 580. Articolo 3 ( Struttura del RUNTS ) 1. Il RUNTS, ai sensi de a) Organizzazioni di volontariato, a cui sono iscritte le ODV di cui agli articoli 32 e s eguenti del Codice; b) Associazioni di promozione sociale, a cui sono iscritte le APS di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice; c) Enti filantropici, a cui sono iscritti gli e nti di cui agli articoli 37 e ss. del Codice; d) Imprese sociali, a cui sono isc ritte le imprese di cui a l decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla l egge 8 alla presente let del Registro imprese; e) Reti associative, a cui sono iscritti gli e nti di f) Società di mutuo soccorso, a cui sono iscritti gli e ai sensi della l egge 15 aprile 1886, n. 3818 , e in possesso dei relativi requisiti, che non siano sezione imprese sociali presso il Registro imprese. Per le società di mutuo soccorso soggette , sezione del RU N TS di cui alla presente lettera; g) Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) , d) ed f) del presente comma. 2. nali e provinciali del RUNTS di cui decreto. 3. Il RUNTS contiene informazioni omogenee e predefinite, secondo criteri di tassatività e tipicità, per tutti gli enti ad esso iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale. 4. del 1993 , d ecreto legislativo n. 112 del 2017 e del decreto interministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo. Articolo 4 ( Organizzazione e funzioni degli Uffici del RUNTS ) 1. Presso il Ministero, nonché presso ciascuna Regione e Provincia autonoma, opera una struttura, o
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali li ordinamenti di ciascuna amministrazione e in coerenza con la procedura informatica come definita a) enti dal RUNTS e degli altri prov b) provvedimenti di cui alla lettera a); c) provvedimenti di cui alla lettera a), da sottoporre ai responsabili di cui alla lettera b). 2. Ciascun Ufficio regionale o provinciale del RUNTS: a) adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle sezioni del Registro di prop ; b) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla registrazione delle informazioni e alla tenuta degli atti soggetti a deposito presso il Registro e dei provvedimenti emanati; c) comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale di attuazione del codice civile; d) provvede con cadenza almeno triennale alla revisione, ai fini della verifica della permanenza successivo comma 3, lettera c); e) provvede, anche avvalendosi della collaborazione delle altre amministrazioni, ai controlli di cui comma 3 , del Codice relativamente agli ETS ricadenti nella propria competenza, f) rilascia i pareri obbligatori relativi alla devoluzione del patrimonio d Codice. 3. Statale del RUNTS: a) adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione b) svolge, in caso di procedimenti di iscrizione di cui alla lettera a) del presente comma riguardanti c) attività di cui al comma 2, lett era b), c), d), e) e f), anche nel caso in cui gli enti siano iscritti ffettuazione della revisione la verifica della permanenza dei requisiti,
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Articolo 5 ( ) 1. e nte ha la , del Codice, in caso di e nti iscritti 2. cui circoscrizione e nte, comunica entro 30 provenienza. Il nuovo Ufficio competente acquisisce direttamente dall parte del nuovo Ufficio competente. 3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche quando il trasferimento della sede sia deliberato contestualmente ad ulteriori deliberazioni sottoposte a registrazione e a deposito. 4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano , altresì , Articolo 6 ( Modalità dell e interlocuzioni con gli Uffici del RUNTS ) 1. Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS, incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS , sono presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente con modalità telematiche tali da da parte del sistema telematico 2. Le specifiche tecniche dei moduli informatici da utilizzare ai fini della presentazione delle istanze e delle comunicazioni, nonché le caratteristiche d ella documentazione da allegare , anche in previsione del ricorso al formato elettronico elaborabile, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Ai fini di cui al comma 1 e per tutte le interlocuzioni con le a mministrazioni pubbliche di cui 1, comma 2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli ETS si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata. Gli enti che presentano la domanda di iscrizione forniscono, per le medesime f inalità, un indirizzo di posta elettronica certificata. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli ETS sono resi pubblici attraverso il RUNTS . 4. Nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 9 9 e 100 del T esto unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica i cittadini di lingua tedesca della P rovincia autonoma di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nelle dei moduli informatici e le caratteristiche della documentazione di cui al comma 2 si adeguano a quanto previsto dal presente comma.
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Articolo 7 ( ne nel RUNTS ) 1. del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore 2. Le qualifiche di a ssociazione di p romozione sociale (APS), di o rganizzazione di v olontariato (ODV), i benefici previsti in favore di tali specifiche tipolog delle apposite sezioni del RUNTS. Le qualifiche di impresa sociale, di Società di Mutuo Soccorso 3. altresì e nei confronti dei soci delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di ETS e dei relativi acronimi . , lettera g) del Codice. È fatta salva per gli enti di cui al comma 2 la facoltà di utilizzarli in aggiunta agl i acronimi e alle locuzioni proprie di ciascuna tipologia. 4. 91 del Codice. Titolo II ( Il procedimento di iscrizione ) Capo I ( Il procedimento di iscrizione per gli enti senza personalità giuridica ) Sezione I ( Disposizioni generali ) Articolo 8 ( La domanda di iscrizione ) 1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano il procedimento di iscrizione nel RUNTS degli enti senza personalità giuridica che non intendano conseguirla, per le sezioni di cu comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g) del presente decreto, ai sensi degli articoli 47 e ss. del Codice. Nel caso di enti della protezione civile, le iscri zioni sono disposte nel rispetto di quanto previsto d a ll articolo 33, comma 1 , del decreto legislativo 2 gennaio 2018 , n. 1 . Le modalità per A.
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali k) la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui l) Codice; m) ce, con relativo codice fiscale; n) le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali li mitazioni nonché della data di le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti profession ali di cui a gli articoli 30 e 31 del Codice; o) , del Codice; p) cui al decreto legisla tivo 3 luglio 2017, n. 111; q) , comma 5 , del Codice; r) per le ODV e per le APS , il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: n umero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apert ura di posizione assicurativa; enti aderenti di cui esse si avvalgono ; s) , se disponibile . 7. La pratica telematica destinatario. 8. Per ogni ente deve essere presentata una singola istanza. Non è ammessa la presentazione di Articolo 9 ( Procedimento di iscrizione ) 1. competente verifica, sulla piattaforma i ultimi due esercizi consecutivi ha raggiunto almeno due dei limiti , comma 1 , , comma 6 , dello stesso. 2. In caso di correttezza e completezza della domanda e della relativa documentazione, nonché di sussistenza delle condizioni previst e dal Codice, entro sessanta giorni, con apposito
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 3. In caso di domanda non corretta o incompleta , o qualora da quanto risultante agli atti emergano esigenze di integrazioni o chiarimenti o di documentazione integrativa anche al fine di suffragare io ricezione della domanda completata o rettificata, della do cumentazione ulteriore richiesta o, in 10 – bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando i relativi seguiti procedimentali fino alla conclusione del procedimento. 4. , comma 5 , del Codice , in conformità al modello standard tipiz zato, predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce e approvato fatta salva la regolarità f ormale della restante documentazione, il termine di sessanta giorni di cui ai commi precedenti è ridotto a trenta giorni. 5. provvedimento espresso di iscrizi one o diniego, la domanda di iscrizione si intende comunque accessibile attraverso il portale del RUNTS. 6. assicura la pubblicità dello stesso, delle 7. 8. Avverso il diniego di iscrizione nel RUNTS è ammesso ricorso avanti al TAR competente per Sezione II ( Disposizioni particolari ) Articolo 10 ( ) 1. , lettera e) del allegato tecnico A, 2. 8, commi 5 e 6 , per quanto compatibili: a) i riferimenti degli ETS aderenti, anche in via indiretta, in numero tale da soddisfare il requisito numerico e territoriale lettera del Codice. Il numero degli enti aderenti, anche in via indiretta, sarà verificato dal sistema informatico del Registro attraverso il conteggio univoco dei codici fiscali degli enti che hanno lla rete associativa o ad un ente ad essa aderente, ciascuno
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ente di essere affiliato a più reti associative ; b) l i risulta lo svolgimento delle attività di cui , lett era comma 3 , lettere a) e b) del Codice; c) l a dichiarazione rilasciata singolarmente da ciascun interessato attestante il possesso, da parte 3. rigetto della stessa 4. associative 5. Gli ETS che p revedono tra le attività statutarie lo svolgimento di attività di protezione civile e sono ecreto legislativo n. 1 del 2018 , possono essere iscritti in qualità di Reti associative di cui al presente articolo se, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettere b) e c) dello stesso, soddisfano i , comma 3, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativ o. Articolo 11 ( Iscrizione degli enti della protezione civile ) 1. protezione era decreto legislativo n. 1 del 2018 . Gli zione al RUNTS con riferimento ad altre attività di interesse di aggiornamento ad inserire quella di protezione civile tra le attività effettivamente svolte. 2. decreto legislativo n. 1 del 2018 sono iscritti nel RUNTS di cui g) del Codice del Terzo settore. Le altre forme di , comma 2 , del decreto legislativo n. 1 del 2018 possono essere iscritti nella sezione del RUNTS di cui lettera g) o in alternativa in una delle altre sezioni per le quali siano soddisfatti i requisiti di ticolo 10 del presente decreto.
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 3. La struttura di protezione civile competente ai , comma 2 , del d ecreto legislativo n. 1 del 2018, comunica al competente Ufficio del RUNTS le cancellazioni degli ETS Articolo 12 ( Società di mutuo soccorso ) 1. era f) del Codice gli enti costituiti ai sensi dell a legge 15 aprile 1886, n. 3818, e iscritti nella sezione d elle imprese sociali presso il R rticolo 23, comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 ,00 euro e non gestis cano fondi sanitari integrativi. L istanza telematica è formata ed inviata, secondo le specifiche tecniche A dopo aver provveduto alla cancellaz ione dalla sezione delle imprese sociali , dà comunicazione dal con la medesima decorrenza della cancellazion e dal Registro delle imprese. Il procedimento di cui otaio nel caso in cui non vengano 2. tro delle imprese ai sensi del citato a rticolo 23, comma 1 , del decreto legge n. 179 del 2012, prese ntano la domanda di iscrizione ai sensi del capo II del presente decreto. 3. Gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 , che, esistenti alla data di entrata in Codice in associazioni e del patrimonio qualora la richiesta di iscrizione delle associazioni risultanti sia accolta. Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili anche nel caso in cui gli enti originari non rticolo 23, comma 1 , del decreto legge 18 ottobre 2012 , n. 179 . Articolo 13 ( Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale ) 1. Gli enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa nel R egistro delle imprese. Ugualmente, gli enti iscritti al RUNT S devono iscriv ersi anche al R egistro delle imprese se esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. 2. La disposizione di cui al comma 1 non è applicabile alle imprese sociali, per le quali si applica olo 3 comma 1 lett era d) del presente decreto.
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