Dec 10, 1982 — secondo quanto previsto dall’articolo 151; i) la valorizzazione del diagramma riferito all’anno precedente all’anno di avvio della prima
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1 Traduzione 1 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare Conclusa a New York il 10 dicembre 1982 Approvata dall™Assemblea fede rale il 19 dicembre 20082 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 1° maggio 2009 Entrata in vigore per la Svizzera il 31 maggio 2009 (Stato 31 maggio 2009) Gli Stati contraenti della presente Convenzione, animati dal desiderio di disciplinare, in uno spirito di mutua comprensione e coope- razione, tutti i problemi relativi al diritto del mare e coscienti della portata storica della presente Convenzione che costituisce un importante contributo al mantenimen- to della pace, della giustizia e del progresso di tutti i popoli del mondo, constatando che l™evoluzione a partire dalle Conferenze delle Nazioni Unite sul diritto del mare tenutesi a Ginevra nel 1958 e nel 1960, ha accentuato la necessità di una nuova Convenzione sul diritto del mare generalmente accettabile, consci che i problemi degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati nel loro insieme, riconoscendo che è auspicabile stabilire tramite la presente Convenzione, tenuto debitamente conto della sovranità di tutti gl i Stati, un ordine giuridico per i mari e per gli oceani che faciliti le comunicazi oni internazionali e che favorisca gli usi pacifici dei mari e degli oceani, l™utilizzazi one equa ed efficiente delle loro risorse, la conservazione delle loro risorse viventi, e lo studio, protezione e preservazione dell™ambiente marino, considerando che la realizzazione di questi obiettivi contribuirà alla realizzazione di un ordine economico internazionale equo e giusto che tenga conto degli interessi e delle necessità di tutta l™umanità ed in pa rticolare, degli interessi e delle necessità specifici dei Paesi in via di sviluppo sia costieri che privi di coste, desiderando che la presente Convenzione sviluppi i principi contenuti nella risolu- zione 2749 (XXV) del 17 dicembre 1970, nella quale l™Assemblea generale delle Nazioni Unite ha in particolar modo solenne mente dichiarato che l™area dei fondi dei mari e degli oceani ed il loro sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione nazionale, così come le loro risorse, sono patrimonio comune dell™umanità e che la loro esplo- razione e sfruttamento vengono condotti a bene ficio di tutta l™umanità, indipenden- temente dalla collocazione geografica degli Stati, convinti che la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare realizzati con la presente Convenzione contribuiranno al rafforzamento della pace, della sicurezza, della cooperazione e delle rel azioni amichevoli tra tutte le nazioni con- RU 2009 3209; FF 2008 3487 1 Traduzione dall™originale france se e inglese. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell™ediz. franc. della presente Raccolta. 2 Art. 1 cpv. 1 del DF del 19 dic. 2008 (RU 2009 3207). 0.747.305.15
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Navigazione marittima 2 0.747.305.15 formemente ai principi di giustizia e di uguaglianza dei diritti e che promuoveranno il progresso economico e sociale di tutti i popoli del mondo, conformemente agli scopi ed ai princìpi delle Nazioni Unite, quali sono enunciati nella Carta3, affermando che le questioni non disciplinate dalla presente Convenzione continuano ad essere disciplinate dalle norme e dai princìpi del diritto internazionale generale, hanno convenuto quanto segue: Parte I Introduzione Art. 1 Uso dei termini e ambito d™applicazione (1) Ai fini della presente Convenzione: 1. Per «Area» s™intende il fondo del ma re, il fondo degli oceani e il relativo sotto- suolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale; 2. per «Autorità» s™intende l™Autorità Internazionale dei Fondi Marini; 3. per «attività nell™Area» s™intende ogni attività di esplorazione e sfruttamento delle risorse dell™Area; 4. per «inquinamento dell™ambiente marino» s™intende l™introduzione diretta o indi- retta, a opera dell™uomo, di sostanze o energi a nell™ambiente marino ivi compresi gli estuari, che provochi o possa presumibilmente provocare effetti deleteri quali il danneggiamento delle risorse biologiche e della vita marina, rischi per la salute umana, impedimenti alle attività marine, ivi compresi la pesca e altri usi legittimi del mare, alterazioni della qualità dell™acqua di mare che ne compromettano l™utilizzazione, oppure il degrado delle attrattive ambientali; 5. a) Per «immissione» si intende: i) ogni scarico volontario in mare di rifiuti o altri materiali da parte di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali ii) ogni affondamento volontario in ma re di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali, b) il termine «immissione» non include: i) lo scarico in mare di rifiuti o di altri materiali quando sia fortuito o con- seguente alle normali operazioni di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali e relative attrezzature, purché non si tratti dei rifiuti o di altri materiali destinati o trasportati a bordo di navi, aeromobili, piat- taforme o altre strutture artificiali, la cui funzione sia lo smaltimento di tali materiali, oppure dei residui derivati dalla lavorazione di tali rifiuti o altri materiali, che avvenga a bordo di tali navi, aeromobili, piatta- forme o altre strutture artificiali 3 RS 0.120
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Diritto del mare. Conv. delle Nazioni Unite 3 0.747.305.15 ii) il deposito di materiali per fini di versi dalla semplice eliminazione degli stessi, purché tale deposito non vada contro gli obiettivi della presente Convenzione. (2) 1. Per «Stati contraenti» si intendono gli Stati che hanno consentito ad essere vincolati dalla presente Convenzione, nei confronti dei quali la presente Conven- zione è in vigore. 2. La presente Convenzione si applica, mutatis mutandis, ai soggetti menzionati all™articolo 305 numero 1 lettere b), c), d), e) ed f), che diventano Parti contraenti la presente Convenzione conformemente alle c ondizioni a ciascuno pertinenti, ed entro questi limiti la definizione «Stati contraenti» si riferisce a questi soggetti. Parte II Mare territoriale e zona contigua Sezione 1: Disposizioni generali Art. 2 Regime giuridico del mare territoriale, dello spazio aereo soprastante il mare territoriale, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo 1. La sovranità dello Stato costiero si este nde, al di là del suo territorio e delle sue acque interne e, nel caso di uno Stato-arcipelago, delle sue acque arcipelagiche, a una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale. 2. Tale sovranità si estende allo spazio aer eo soprastante il mare territoriale come pure al relativo fondo marino e al suo sottosuolo. 3. La sovranità sul mare territoriale si esercita alle condizioni della presente Con- venzione e delle altre norme del diritto internazionale. Sezione 2: Limiti del mare territoriale Art. 3 Larghezza del mare territoriale Ogni Stato ha il diritto di fissare la la rghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurat e a partire dalle linee di base determi- nate conformemente alla presente Convenzione. Art. 4 Limite esterno del mare territoriale Il limite esterno del mare territoriale è la linea ciascun punto della quale si trova ad una distanza dal punto più prossimo della linea di base, uguale alla larghezza del mare territoriale.
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Navigazione marittima 4 0.747.305.15 Art. 5 Linea di base normale Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, la linea di base normale dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale è la linea di bassa marea lungo la costa, come indicata sulle carte nautiche a grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero. Art. 6 Scogliere affioranti Nel caso di isole situate su atolli o di isol e bordate da scogliere affioranti, la linea di base dalla quale si misura la larghezza del ma re territoriale è la linea di bassa marea della scogliera, dal lato del mare aperto, come indicato con simboli appropriati sulle carte nautiche ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero. Art. 7 Linee di base diritte 1. Nelle località dove la linea di costa è profondamente incavata e frastagliata, o vi è una frangia di isole lungo la costa nelle sue immediate vicinanze, si può impiegare il metodo delle linee di base diritte che co llegano punti appropriati, per tracciare la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale. 2. Laddove, per la presenza di un delta o di altre caratteristiche naturali, la linea di costa è altamente instabile, i punti appropriati possono essere scelti lungo la linea di bassa marea più avanzata e, anche in caso di ulteriori arretramenti della linea di bassa marea, le linee di base diritte rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate dallo Stato costiero conformemente alla presente Convenzione. 3. Il tracciato delle linee di base diritte non deve discostarsi in misura sensibile dalla direzione generale della costa e le zone marine che giacciono all™interno delle linee debbono essere collegate in modo sufficientemente stretto al dominio terrestre per poter essere assoggettate al regime di acque interne. 4. Le linee di base diritte non debbono esse re tracciate verso o da bassifondi emer- genti a bassa marea, a meno che non vi siano stati costruiti fari o installazioni simila-ri che siano in permanenza emergenti, o il tr acciato di linee di base diritte verso o da tali bassifondi abbia ottenuto il generale riconoscimento internazionale. 5. Nei casi in cui il metodo delle linee di ba se diritte è applicabile in virtù del nume- ro 1, si può tener conto, per la determinazione di particolari linee di base, degli interessi economici propri della regione considerata, la cui esistenza e importanza siano manifestamente dimostrate da lungo uso. 6. Il metodo delle linee di base diritt e non può essere impiegato da uno Stato in modo tale da separare il mare territoriale di un altro Stato dall™alto mare o da una zona economica esclusiva. Art. 8 Acque interne 1. Con l™eccezione di quanto disposto nella Parte IV, le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale fanno parte delle acque interne dello Stato.
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Diritto del mare. Conv. delle Nazioni Unite 5 0.747.305.15 2. Quando una linea di base diritta determinata conformemente al metodo descritto all™articolo 7 ha l™effetto di assoggettare al regime di acque interne aree che in precedenza non erano considerate tali, il diritto di passaggio inoffensivo previsto dalla presente Convenzione si estende a quelle acque. Art. 9 Foci dei fiumi Se un fiume sfocia direttamente nel mare, la linea di base è una linea diritta tracciata attraverso la bocca del fiume, tra i punti di bassa marea delle sue rive. Art. 10 Baie 1. Il presente articolo si riferisce solame nte alle baie le cui coste appartengono a un solo Stato. 2. Ai fini della presente Convenzione, si intende per baia un™insenatura ben marcata la cui penetrazione nella terraferma in rapporto con la larghezza della sua entrata sia tale che le sue acque siano racchiuse dalla costa ed essa rappresenti qualcosa di più di una semplice inflessione della costa. Comunque un™insenatura non è considerata una baia a meno che la sua superficie no n sia almeno uguale a quella di un semicer- chio che abbia come diametro la linea tracciata attraverso l™entrata dell™insenatura. 3. La superficie di un™insenatura si misura tra la linea della bassa marea lungo le coste dell™insenatura e la linea che unisce i punti di bassa marea della sua entrata naturale. Quando, a causa della presenza di isole, un™insenatura ha più di una entrata, il semicerchio ha come diametro la somma delle lunghezze delle linee che chiudono le diverse entrate. La superficie delle isole situate all™interno di un™insenatura è compresa nella superficie delle acque dell™insenatura. 4. Se la distanza tra i punti di bassa mar ea situati sull™entrata naturale di una baia non supera 24 miglia marine, si può tracciare una linea di delimitazione tra questi due punti di bassa marea e le acque che si trovano all™interno di essa sono considera- te acque interne. 5. Se la distanza tra i punti di bassa mar ea situati sull™entrata naturale di una baia eccede 24 miglia marine, una linea di base diritta di 24 miglia viene tracciata all™interno della baia in modo da racchiudere la massima superficie possibile di acque. 6. Le disposizioni precedenti non si applicano alle cosiddette «baie storiche» o nei casi in cui si adotta il metodo delle linee di base diritte previsto dall™articolo 7. Art. 11 Porti Ai fini della delimitazione del mare territoriale, le opere portuali permanenti più esterne che formano parte integrante del sistema portuale, sono considerate come facenti parte della costa. Le installazioni s ituate al largo della costa e le isole artifi- ciali non sono considerate opere portuali permanenti.
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Navigazione marittima 6 0.747.305.15 Art. 12 Rade Le rade che vengono normalmente usate per carico, scarico e ancoraggio delle navi, e che sarebbero altrimenti situate per intero o in parte al di fuori del limite esterno del mare territoriale, sono considerate come facenti parte del mare territoriale. Art. 13 Bassifondi emergenti a bassa marea 1. Un bassofondo emergente a bassa marea è un rialzamento naturale del fondo attorniato dalle acque, che emerge a bassa marea ma è sommerso ad alta marea. Quando un bassofondo emergente a bassa marea si trova interamente o parzialmente a una distanza, dalla terraferma o da un™is ola, non superiore alla larghezza del mare territoriale, la linea di bassa marea su quel bassofondo può essere usata come linea di base per misurare la larghezza del mare territoriale. 2. Un bassofondo emergente a bassa marea che sia interamente situato a una distan- za, dalla terraferma o da un™isola, superior e alla larghezza del mare territoriale, non possiede un proprio mare territoriale. Art. 14 Combinazione di metodi per determinare le linee di base Lo Stato costiero, a seconda delle diverse situazioni, può determinare le linee di base mediante uno qualsiasi dei metodi previsti agli articoli precedenti. Art. 15 Delimitazione del mare territoriale tra Stati a coste opposte o adiacenti Quando le coste di due Stati si fronteggiano o sono adiacenti, nessuno dei due Stati ha il diritto, in assenza di accordi contrari, di estendere il proprio mare territoriale al di là della linea mediana di cui ciascun punto è equidistante dai punti più prossimi delle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale di ciascuno dei due Stati. Questa disposizione, co munque, non si applica quando, in virtù di titoli storici o di altre circostanze speciali, è necessario delimitare in altro modo il mare territoriale dei due Stati. Art. 16 Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche 1. Le linee di base a partire dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, determinate conformemente agli articoli 7, 9 e 10, o i limiti che ne derivano, e le linee di delimitazione tracciate conformement e agli articoli 12 e 15, sono indicate su carte nautiche a scala idonea a determinare la posizione. In alternativa, può essere impiegato un elenco delle coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato. 2. Lo Stato costiero dà opportuna diffusione a tali carte nautiche o elenchi di coor- dinate geografiche e ne deposita una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
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Navigazione marittima 8 0.747.305.15 h) inquinamento intenzionale e grave, in violazione della presente Conven- zione; i) attività di pesca; j) la conduzione di ricerca scientifica o di rilievi; k) atti diretti a interferire con i sistemi di comunicazione o con qualsiasi altra attrezzatura o installazione dello Stato costiero; l) ogni altra attività che non sia in rapporto diretto con il passaggio. Art. 20 Sommergibili e altri veicoli subacquei Nel mare territoriale, i sommergibili e altr i veicoli subacquei sono tenuti a navigare in superficie ed esibire la bandiera nazionale. Art. 21 Leggi e regolamenti dello Stato costiero relativi al passaggio inoffensivo 1. Lo Stato costiero può emanare leggi e regolamenti, conformemente alle disposi- zioni della presente Convenzione e ad a ltre norme del diritto internazionale, relati-vamente al passaggio inoffensivo attraverso il proprio mare territoriale, in merito a tutte o a una qualsiasi delle seguenti materie: a) sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico marittimo; b) protezione delle attrezzature e dei sistemi di ausilio alla navigazione e di altre attrezzature e installazioni; c) protezione di cavi e condotte; d) conservazione delle risorse biologiche del mare; e) prevenzione delle violazioni delle leggi e dei regolamenti dello Stato costie- ro relativi alla pesca; f) preservazione dell™ambiente dello Stato costiero e prevenzione, riduzione e controllo del suo inquinamento; g) ricerca scientifica marina e rilievi idrografici; h) prevenzione di violazioni delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione dello Stato costiero. 2. Tali leggi e regolamenti non debbono interessare la progettazione, la costruzione, l™armamento o l™allestimento di navi straniere a meno che non diano attuazione a regolamenti o norme internazionali generalmente accettate. 3. Lo Stato costiero dà opportuna diffusione a tali leggi e regolamenti. 4. Le navi straniere che esercitano il dir itto di passaggio inoffensivo nel mare terri- toriale si attengono a tali leggi e regolamenti e a tutte le norme internazionali gene- ralmente accettate relative alla prevenzione degli abbordi in mare.
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Diritto del mare. Conv. delle Nazioni Unite 9 0.747.305.15 Art. 22 Corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico nel mare territoriale 1. Lo Stato costiero può, quando la sicurezza della navigazione lo richieda, esigere dalle navi straniere che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo nel suo mare territoriale, di usare i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico da esso indicati o prescritti al fine di disciplinare il passaggio delle navi. 2. In particolare, alle navi cisterna, alle navi a propulsione nucleare o alle navi adibite al trasporto di sostanze o materia li nucleari o di altri materiali o sostanze intrinsecamente pericolose e nocive può essere richiesto di limitare il loro passaggio esclusivamente a tali corridoi di traffico. 3. Nell™indicare i corridoi di traffico e ne l prescrivere gli schemi di separazione del traffico ai sensi del presente articolo, lo Stato costiero tiene conto: a) delle raccomandazioni dell™organizzazione internazionale competente; b) di tutti i canali abitualmente utilizzati per la navigazione internazionale; c) delle caratteristiche particolari di certe navi e canali; d) dell™intensità del traffico. 4. Lo Stato costiero indica chiaramente tali corridoi di traffico e schemi di separa- zione del traffico su carte nautiche alle quali dà opportuna diffusione. Art. 23 Navi straniere a propulsione nucleare e navi adibite al trasporto di materiali nucleari o altre sostanze intrinsecamente pericolose o nocive Le navi straniere a propulsione nucleare e le navi adibite al trasporto di materiali nucleari o di altre sostanze intrinsecamente pericolose o nocive, nell™esercitare il diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale debbono avere a bordo i documenti prescritti e osservare le specifich e misure di sicurezza previste per tale tipo di navi dagli accordi internazionali. Art. 24 Obblighi dello Stato costiero 1. Lo Stato costiero non deve ostacolare il passaggio inoffensivo delle navi straniere attraverso il mare territoriale, salvo nei casi previsti dalla presente Convenzione. In particolare, nell™applicazione della presente Convenzione o di ogni altra legge o regolamento adottati conformemente a essa, lo Stato costiero non deve: a) imporre alle navi straniere obblighi che abbiano l™effetto pratico di impedire o limitare il diritto di passaggio inoffensivo; oppure b) esercitare discriminazioni di diritto o di fatto contro navi di qualunque Stato o contro navi adibite al trasporto di materiali diretti o provenienti da un qua- lunque Stato o per conto di esso. 2. Lo Stato costiero deve segnalare con adeguata pubblicità ogni pericolo per la navigazione esistente nel suo mare territoriale, del quale sia a conoscenza.
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Navigazione marittima 10 0.747.305.15 Art. 25 Diritti di protezione dello Stato costiero 1. Lo Stato costiero può adottare le mis ure necessarie per impedire nel suo mare territoriale ogni passaggio che non sia inoffensivo. 2. Nel caso di navi dirette verso le acque interne o allo scalo presso installazioni portuali situate al di fuori delle acque intern e, lo Stato costiero ha anche il diritto di adottare le misure necessarie per preven ire ogni violazione delle condizioni alle quali è subordinata l™ammissione di tali navi nelle acque interne o a tali scali. 3. Lo Stato costiero può, senza stabilire una discriminazione di diritto o di fatto tra le navi straniere, sospendere temporaneam ente il passaggio inoffensivo di navi straniere in zone specifiche del suo mare territoriale quando tale sospensione sia indispensabile per la protezione della propria sicurezza, ivi comprese le esercitazioni con armi. Tale sospensione ha effetto solo dopo essere stata debitamente pubbliciz- zata. Art. 26 Tasse imponibili alle navi straniere 1. Nessuna tassa può essere imposta alle na vi straniere per il solo motivo del loro passaggio attraverso il mare territoriale. 2. Le tasse possono essere imposte ad una nave straniera che passi attraverso il mare territoriale, a solo titolo di pagamento per specifici servizi resi alla nave stessa. Tali tasse sono imposte senza discriminazione. Sottosezione B: Norme applicabili alle navi mercantili e alle navi di stato utilizzate per scopi commerciali Art. 27 Giurisdizione penale a bordo di una nave straniera 1. Lo Stato costiero non dovrebbe esercitare la propria giurisdizione penale a bordo di una nave straniera in transito nel mare te rritoriale, al fine di procedere ad arresti o condurre indagini connesse con reati commessi a bordo durante il passaggio, salvo nei seguenti casi: a) se le conseguenze del reato si estendono allo Stato costiero; b) se il reato è di natura tale da disturbare la pace del paese o il buon ordine nel mare territoriale; c) se l™intervento delle autorità locali è stato richiesto dal comandante della nave o da un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di ban- diera della nave; oppure d) se tali misure sono necessarie per la repressione del traffico illecito di stupe- facenti o sostanze psicotrope.
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Diritto del mare. Conv. delle Nazioni Unite 11 0.747.305.15 2. Le disposizioni di cui sopra non invalidano il diritto dello Stato costiero di adot- tare le misure previste dalle proprie leggi per procedere ad arresti o indagini di bordo di navi straniere che transitano nel mare territoriale dopo aver lasciato le acque interne. 3. Nei casi previsti ai numeri 1 e 2, lo Stato costiero informa, se il comandante della nave lo richiede, un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di ban- diera prima di adottare qualsiasi misura, e facilita i contatti tra costoro e l™equi- paggio della nave. In casi di emergenza tale notifica può essere comunicata mentre le misure sono in corso di esecuzione. 4. Nel considerare l™opportunità e le moda lità di un arresto, le autorità locali tengo- no in debito conto gli interessi della navigazione. 5. Salvo quanto disposto alla Parte XII o in caso di violazione di leggi e regolamenti adottati conformemente alla Parte V, lo Stato costiero non può adottare alcuna misura a bordo di una nave straniera in trans ito nel mare territoriale, per procedere a un arresto o condurre indagini a seguito di reati commessi prima dell™ingresso della nave nel mare territoriale se questa, proveniente da un porto straniero, si limita ad attraversare il mare territoriale senza entrare nelle acque interne. Art. 28 Giurisdizione civile nei riguardi di navi straniere 1. Lo Stato costiero non dovrebbe fermare o dirottare una nave straniera che passa nel suo mare territoriale, allo scopo di esercitare la giurisdizione civile nei riguardi di una persona che si trovi a bordo della nave. 2. Lo Stato costiero non può procedere a misure esecutive o cautelari nei confronti della nave nell™ambito di un procedimento civile, se non per effetto di obblighi o di responsabilità in cui la nave sia incorsa o che abbia assunte durante o in previsione del suo passaggio nelle acque dello Stato costiero. 3. Il numero 2 non pregiudica il diritto dello Stato costiero, conformemente alle sue leggi, di procedere a misure esecutive o cautelari nell™ambito di un procedimento civile nei confronti di una nave straniera che stazioni nel mare territoriale o che transiti nel mare territoriale dopo aver lasciato le acque interne. Sottosezione C: Norme applicabili alle navi da guerra e alle navi di stato in Servizio non commerciale Art. 29 Definizione di nave da guerra Ai fini della presente Convenzione, per «nave da guerra» si intende una nave che appartenga alle Forze Armate di uno Stato, che porti i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sia pos ta sotto il comando di un Ufficiale di Marina al servizio dello stato e iscritto ne ll™apposito ruolo degli Ufficiali o in docu- mento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare.
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