Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.
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1 Dichiarazione dei diritti in Internet Questo documento costituisce il nuovo testo della Dichiarazione elaborato dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet a seguito della consultazione pubblica, delle audizioni svolte e della riunione della stessa Commissione del 14 luglio 2015.
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2 Preambolo Internet ha contribuito in ma niera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato l™organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità. L™Unione europea è oggi la regione del mondo dove è più elevata la tutela costit uzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta da ll™articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che co stituisce il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale. Questa Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di libe rtà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale. Internet si configura come uno spazio sempre più importante per l™autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l™eguaglianza sostanziale. I principi riguardanti Inte rnet tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico. Una Dichiarazione dei diritt i di Internet è strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella di mensione sovranazionale.
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3 Art. 1. (Riconoscimento e garanzia dei diritti). 1. Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, dalla Carta dei diritti fondamentali dell™Unione Europea, dalle costituzioni nazionali e dalle dichiarazioni internazionali in materia. 2. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l™effettività nella dimensione della Rete. 3. Il riconoscimento dei dirit ti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell™eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.
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4 Art. 2. (Diritto di accesso). 1. L™accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale. 2. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. 3. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete. 4. L™accesso comprende la li bertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite. 5. Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità.
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5 Art. 3. (Diritto alla conoscenza e all™educazione in rete). 1. Le istituzioni pubbliche assicurano la creazione, l’uso e la diffusione della conoscenza in rete intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni soggetto. 2. Debbono essere presi in considerazione i diritti derivanti dal riconosciment o degli interessi morali e materiali legati alla produzione di conoscenze. 3. Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizione di acquisire e di aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare Internet in modo c onsapevole per l™esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali. 4. Le Istituzioni pubbliche promuovono, in particolare attraverso il sistema dell™istruzione e della formazione, l™educazione all™uso consapevole di Internet e intervengono per rimuovere ogni forma di ritardo culturale che precluda o limiti l™utilizzo di Internet da parte delle persone. 5. L’uso consapevole di Internet è fondamentale garanzia per lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva, il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini, la pr evenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.
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6 Art. 4. (Neutralità della rete). 1. Ogni persona ha il diritto che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone. 2. Il diritto ad un accesso neutrale ad Internet nella sua interezza è condizione necessari a per l™effettività dei diritti fondamentali della persona.
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8 Art. 6. (Diritto all™autodeterminazione informativa). 1. Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l™integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano. 2. La raccolta e la conserv azione dei dati devono essere limitate al tempo necessario, rispettando in ogni caso i principi di finalità e di proporzionalità e il diritto all™autodeterminazione della persona interessata.
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9 Art. 7. (Diritto all™inviolabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici). 1. I sistemi e i dispositivi informatici di ogni persona e la libertà e la segretezza delle sue informazioni e comunicazioni elettroniche sono inviolabili. Deroghe sono possibili nei soli casi e modi stabiliti dalla legge e con l’autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaria.
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10 Art. 8. (Trattamenti automatizzati). 1. Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione com unque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell™interessato.
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11 Art. 9. (Diritto all™identità). 1. Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete. 2. La definizione dell™identità riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all™intervento e alla conoscenza dell™interessato. 3. L™uso di algoritmi e di t ecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano. 4. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l™adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l™accesso alle piattaforme che operano in Internet. 5. L™attribuzione e la gestione dell’Identità digitale da parte delle Istituzioni Pubbliche devono essere accompagnate da adeguate garanzie, in particolare in termini di sicurezza.
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