Dec 31, 2017 — g) Elezione del presidente/della presidentessa h) i) Modifiche degli statuti j) Disbrigo di altri affari sottoposti dal Comitato.
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S T A T U T I A. Disposizioni generali Art. 1 Nome, sede 1 Sotto la denominazione «Associazione dei Comuni Svizzeri», di seguito Associazione, è art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. 2 Comitato , a Berna. Art. 2 Scopo terza forza federativa dello Stato federale, tenendo conto delle loro diverse specificità, e sostiene qualsiasi iniziativa volta a salvaguardare la loro autonomia e la loro capacità di amministrazione autonoma. Art. 3 Compiti a) rappresenta gli interessi dei comuni svizzeri a livello federale, in particolare per compiti b) c) promuove la comunicazione, la coll aborazione e la solidarietà fra i comuni d) collabora con organizzazioni che perseguono gli stessi obiettivi e e) compiti specifici. Art. 4 Membri, diritto di voto 1 I membri Svizzera» nonché i patriziati, a condizione che esercitino compiti dei comuni politici. 2 Ogni membro attivo dispone di un voto. 3 I membri passivi senza diritto di voto le unioni comunali politiche a livello cantonale 1 . 4 Come membri passivi possono essere ammesse persone fisiche e giuridiche che Art. 5 Adesione Art. 6 Dimissioni 1 1 31.12.2017
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2 2 Art. 7 Esclusione 1 La presidenza ha la facoltà di escludere i membri che non adempiono ai loro obblighi nei ciazione o che ostacolano le sue iniziative. 2 motivi. Entro 30 giorni esso può fare ricorso alla successiva assemblea generale. B. Disposizioni organizzative Art. 8 Organi a) Assemblea generale b) Comitato c) Direzione d) Ufficio di revisione. Art. 9 Durata del mandato, anno associativo 1 Il mandato del Comitato eletti dur ante il periodo del mandato subentrano nel mandato in corso. 2 3 I. Assemblea generale Art. 10 Composizione 1 con diritto di voto designati di volta in volta dai membri. 2 diritto di voto) che possono partecipare alla dis cussione in base alle disposizioni della Art. 11 Convocazione, proposte 1 2 Un decimo dei membri attivi può richiedere al Comitato la straordinaria può essere inoltre convocata in qualsiasi momento dal Comitato di revisione. 3 Il Comitato invita i membri al più tar trattande. 4 presentate al Comitato per iscritto con almeno 3 mesi di anticipo per la consultazione e
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3 5 Le risoluzioni su questioni urgenti o di minore importanza possono essere adottate anche Art. 12 Compiti a) b) Approvazione del rapporto annuale c) revisione d) Esonero del Comitato e) Determinazione delle quote dei membri f) Elezione del Comitato g) Elezione del presidente/della presidentessa h) i) Modifiche degli statuti j) Disbrigo di altri affari sottoposti dal Comitato k) Esclusione di membri (art. 7 cpv. 2) l) Sciogli Art. 13 Procedura 1 Il presidente/la presidentessa, in caso di suo impedimento un vice presidente/una vice di parità il suo voto è decisivo. In caso di parità dei voti in occasion e di elezioni si procede al sorteggio. 2 cui sotto. 3 Per le elezioni, nel primo turno decide la maggioranza assoluta, nel secondo turno la maggioranza rela tiva. 4 Le votazioni e le elezioni avvengono con voto palese, a meno che la maggioranza dei votanti non decida diversamente. II. Comitato Art. 14 Composizione, costituzione 1 Il Comitato è composto da un massimo di 15 membri che fanno parte di esecutivi comunali e/o di comitati di associazioni comunali politiche, nonché da un massimo di 5 membri delle Camere federali con esperienza comunale. 2 Il Comitato si auto costituisce, con riserva 3 Per la composizione del Comitato occorre tener conto in maniera adeguata delle differenze linguistiche, politiche e regionali del Paese. 4 Un membro del Comitato , dopo il venir meno dei requisiti di eleggibilità di cui al precedente Comitato , può eccezionalmente essere rieletto per espletare un ulteriore mandato. Art. 15 Compiti 1 Il Comitato generale.
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4 2 A tal fine, il Comitato ha una competenza finanziaria globale nei limiti previsti dalla legge e dagli statuti. 3 Il Comitato ha in particolare i seguenti compiti: a) b) c) d) Decisione sul preventivo e) Emanazione del regolamento organizzativo f) Elezione del vicepresidente / della vicepresidente g) Ammissione di membri passivi (art. 4 cpv. 4) e determinazione annuale delle loro quote associative h) Elezione della direzione e approvazione del loro regolamento i) Vigilanza sulle attività operative j) k) Disbrigo degli affari sottoposti dal presidente/dalla presidentessa e/o dalla direzione l) m) Creazione e annullamento di servizi n) Co mitato o) Disbrigo di affari non affidati ad un altro organo. 3 Per il disbrigo di particolari affari, il Comitato può ricorrere a singoli membri o gruppi di lavoro e convocare in ogni momento delle assemblee per la discussione di importanti temi politici. Art. 16 Convocazione, proposte 1 Il Comitato si riunisce su disposizione del presidente/della presidentessa, tutte le volte che gli affari lo rendono necessario. 2 La metà dei membri del Comitato può richiedere per iscritto la convocazione di una seduta. 3 La convocazione avviene di regola almeno entro 10 giorni dalla seduta e contiene le trattande previste. 4 Le proposte dei membri del Comitato indirizzate al Comitato devono essere presentate con almeno 14 giorni di anticipo. Art. 17 Decisioni 1 Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza del Comitato . Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi; in caso di parità dei voti decide il voto del pres idente/della presidentessa. 2 Eccezionalmente è sufficiente la presenza di un terzo dei membri di Comitato , se tutti gli aventi diritto di voto presenti definiscono la trattanda in oggetto come urgente o di minore importanza. 3 In caso di parità dei v oti in occasione di elezioni si procede al sorteggio. 4 In caso di necessità, il Comitato può decidere anche in via circolare.
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5 III. Direzione Art. 18 Compiti 1 direttive del regolamento organizzativo. Essa provvede al disbrigo dei lavori operativi inistrazione, regolamento organizzativo e conformemente alle istruzioni del Comitato . 2 La direzione partecipa alle sedute del Comitato con voto consultivo. Essa è r esponsabile per la stesura del protocollo. IV. Ufficio di revisione Art. 19 Compiti 1 Come ufficio di revisione viene incaricata una società di revisione riconosciuta. 2 C. Disposizioni finanziarie Art. 20 Finanziamento patrimoni. Art. 21 Tasse sociali 1 Le quote per i comuni vengono stabilite annualmente in base al numero degli abitanti. 2 Le quote per gli altri membri vengono stabilite annualmente sulla base dei criteri fissati Art. 22 Responsabilità D. Disposizioni finali Art. 23 Diritto di firma vale la firma collettiva a due. I dettagli vengono regolati dal regolamento organizzati vo. Art. 24 Modifica degli statuti Art. 25 Scioglimento, fusione 1 2 esen tata dalle imposte in virtù della sua pubblica utilità o del suo scopo pubblico.
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6 3 tù della sua pubblica utilità o del suo scopo pubblico. Art. 26 Interpretazione degli statuti Art. 27 Diritto complementare Il diritto complementare è costituito dalle prescrizion i del Codice civile svizzero relative al diritto asso ciativo (art. 60 e segg. CCS). Art. 28 Entrata in vigore (procedura scritta), entra in vigore con effetto im mediato. Berna, 11 giugno 2020 Presidente Direttore Hannes Germann Christoph Niederberger Consigliere agli Stati
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