Jan 8, 2001 — Banca procede al riscatto obbligatorio delle azioni detenute a quella data da azionisti diversi dalle banche centrali (d’ora innanzi

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1Traduzione Statuto della Banca dei Regolamenti Internazionali (del 20 gennaio 1930; versione dell™8 gennaio 2001) 1Titolo I Denominazione, sede, oggetto Articolo 1 . È costituita una società anonima per azioni sotto la denominazione sociale di Banca dei Regolamenti Internazionali (d™ora innanzi denominata fila Bancafl). Art. 2. La sede sociale della Banca è stabilita a Basilea, Svizzera. Art. 3. Scopi della Banca sono: promuovere la cooperazione tra le banche centrali e fornire facilitazioni aggiuntive per le operazioni finanziarie internazionali; operare come mandataria (trustee) o come agente in regolamenti finanziari internazionali ad essa affidati in virtù di convenzioni con le parti interessate. Titolo II Capitale Art. 4. (1) Il capitale autorizzato della Banca è di un miliardo e cinquecento milioni di franchi oro, equivalente a 435.483.870,96 grammi di oro fino 2.(2) Esso è diviso in 600.000 azioni, tutte dello stesso valore-oro nominale. Una prima tranche di 200.000 azioni è già stata emessa; le altre due tranches di 200.000 azioni ciascuna saranno emesse con le modalità fissate dagli articoli 5 e 6. (3) Il valore nominale di ogni azione, così come l™importo non ancora liberato, saranno indicati sul recto dei titoli. Art. 5. (1) La sottoscrizione dell™intera seconda tranche di 200.000 azioni è stata garantita da un gruppo di banche centrali. In deroga alle disposizioni dell™articolo 8, ogni azionista avrà il diritto di sottoscrivere un™azione per ogni azione già iscritta a suo nome sui registri della Banca all™apertura della sottoscrizione. Il Consiglio di amministrazione della Banca (d™ora innanzi denominato fiil Consigliofl) determina il periodo di sottoscrizione. (2) Le banche centrali e gli istituti finanziari dei paesi in cui sono state sottoscritte le azioni della prima tranche, esercitano, in deroga alle disposizioni dell™articolo 14, i diritti di voto e di rappresentanza all™Assemblea generale correlativi alle azioni emesse in applicazione del presente 1 Il testo originario dello Statuto del 20 gennaio 1930 è stato oggetto di emendamenti approvati dalle Assemblee generali straordinarie del 3 maggio 1937, 12 giugno 1950, 9 ottobre 1961, 9 giugno 1969, 10 giugno 1974, 8 luglio 1975, 14 giugno 1993, 13 settembre 1994, 8 novembre 1999 e 8 gennaio 2001. Gli emendamenti del 1969 e del 1975 sono stati sanzionati con le modalità previste dall™articolo I della Convenzione concernente la Banca dei Regolamenti Internazionali. 2 Un franco oro = 0,290 32258 grammi di oro fino .

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2articolo, e sono competenti ad autorizzare il trasferimento di queste azioni con le modalità fissate dall™articolo 12. Art. 6. Il Consiglio, deliberando con la maggioranza dei due terzi, ha facoltà, quando lo ritenga opportuno, di emettere, in una o più riprese, una terza tranche di 200.000 azioni e di ripartirle in conformità alle disposizioni dell™articolo 8. Art. 7. (1) Soltanto il venticinque per cento del valore nominale di ogni azione è corrisposto all™atto della sottoscrizione. Il Consiglio ha la facoltà di richiedere successivamente il versamento del saldo in una o più volte, dando un preavviso di tre mesi per siffatte richieste. (2) Qualora, alla data stabilita per il versamento, l™azionista non corrisponda la quota richiesta, il Consiglio può, dopo avergli dato un congruo preavviso, dichiararlo decaduto dai diritti inerenti all™azione di cui non ha corrisposto la quota dovuta. Il Consiglio ha la facoltà di vendere detta azione nei modi e alle condizioni che riterrà opportune, operandone il trasferimento a favore della persona o dell™ente al quale sarà stata venduta. Il ricavato della vendita potrà essere riscosso dalla Banca, che verserà all™azionista inadempiente la frazione del netto ricavo della vendita che ecceda la quota che l™azionista medesimo avrebbe dovuto pagare. Art. 8. (1) Il capitale della Banca può essere aumentato o ridotto su proposta del Consiglio deliberata con la maggioranza dei due terzi e approvata dall™Assemblea generale con la maggioranza dei due terzi. (2) In caso di aumento del capitale autorizzato e di una nuova emissione di azioni, la ripartizione di esse tra i vari paesi è determinata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi. Le banche centrali del Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Stati Uniti d™America o altro istituto finanziario di quest™ultimo paese che sia gradito dalle banche centrali anzidette, hanno il diritto di sottoscrivere o di assicurare la sottoscrizione, per quote uguali, di almeno il cinquantacinque per cento di ogni nuova emissione. (3) Nell™adottare le disposizioni necessarie per la sottoscrizione della parte di aumento di capitale non assorbita dalle banche indicate al comma (2), il Consiglio deve tener conto dell™interesse a far partecipare alla Banca il maggior numero possibile di banche centrali che apportino un contributo sostanziale alla cooperazione monetaria internazionale e alle attività della Banca. Art. 9. Le azioni sottoscritte in applicazione dell™articolo 8 dalle banche indicate al comma (2) di detto articolo, possono, in ogni momento, essere messe a disposizione della Banca per l™annullamento e l™emissione di un numero equivalente di azioni. Il Consiglio, con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi, prende i provvedimenti necessari. Art. 10. Non possono emettersi azioni sotto la pari. Art. 11. La responsabilità degli azionisti è limitata al valore nominale delle azioni da loro sottoscritte. Art. 12. (1) Le azioni sono nominative. Il loro trasferimento si effettua mediante iscrizione nei registri della Banca. (2) Nessuna azione può essere trasferita senza il preventivo consenso della Banca e della banca centrale, o dell™istituto che agisce in luogo di questa, da cui o attraverso cui le azioni medesime sono state emesse. Art. 13. Tutte le azioni comportano uguali diritti sia nella ripartizione degli utili della Banca sia in qualsiasi distribuzione delle sue attività, eseguite in conformità degli articoli 51, 52 e 53 dello Statuto. Art. 14. La proprietà di azioni della Banca non conferisce diritti di voto e di rappresentanza alle Assemblee generali. Tali diritti sono esercitati, in proporzione al numero di azioni sottoscritte in ciascun paese, dalla banca centrale di quel paese o dalla persona da essa designata. Se la banca centrale di un paese non desidera esercitare questi diritti, essi possono essere esercitati da un istituto finanziario di notoria fama e della stessa nazionalità, designato dal Consiglio, e nei riguardi del quale la banca centrale del paese di cui trattasi non abbia sollevato eccezioni. Nel caso che un paese non

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3abbia banca centrale, tali diritti possono essere esercitati, ove il Consiglio lo ritenga opportuno, da un qualificato istituto finanziario del paese in questione, scelto dal Consiglio medesimo. Art. 15. Le azioni possono essere sottoscritte o acquistate unicamente da banche centrali o da istituti finanziari designati dal Consiglio con le modalità fissate dall™articolo 14. Art. 16. La Banca può, se lo ritiene opportuno, emettere certificati azionari tra i propri azionisti. Art. 17. La proprietà di azioni della Banca implica adesione allo Statuto della Banca. Art. 18. L™acquisto della proprietà delle azioni si opera mediante l™iscrizione del nome dell™azionista nei registri della Banca. Art. 18 bis (Disposizioni transitorie) . Conformemente alle decisioni dell™Assemblea generale straordinaria dell™8 gennaio 2001 e per assicurare il rispetto del nuovo articolo 15 dello Statuto, la Banca procede al riscatto obbligatorio delle azioni detenute a quella data da azionisti diversi dalle banche centrali (d™ora innanzi denominati « gli azionisti privati »), dietro pagamento di un™indennità pari a CHF 16.000 per azione, secondo le modalità di seguito definite: (1) L™8 gennaio 2001 i nomi degli azionisti privati vengono cancellati dai registri della Banca. A decorrere da tale cancellazione, gli azionisti privati perdono tutti i diritti relativi alle azioni oggetto del riscatto (compreso qualsiasi diritto alla distribuzione futura di dividendi), fatto salvo quanto disposto all™articolo 54; essi acquisiscono in cambio delle loro azioni, che vengono trasferite a pieno titolo alla Banca, il diritto statutario al pagamento dell™indennità sopra menzionata. (2) In vista del pagamento dell™indennità, la Banca invia sollecitamente agli azionisti privati un avviso con cui li invita a) a confermare per iscritto che essi non hanno ceduto o altrimenti trasferito le azioni registrate a loro nome alla data dell™8 gennaio 2001, b) a fornire istruzioni scritte per il versamento dell™indennità pagabile dalla Banca e c) a restituire alla Banca i certificati azionari corrispondenti. (3) Dopo aver ricevuto la risposta completa all™avviso di cui al capoverso (2) e aver proceduto alle verifiche eventualmente necessarie, la Banca versa a ciascun azionista privato l™indennità prevista. Se un azionista privato ha ceduto o altrimenti trasferito azioni registrate a suo nome prima dell™8 gennaio 2001 e la Banca è a conoscenza di tale cessione, la Banca versa l™indennità agli aventi diritto dopo le verifiche eventualmente necessarie. In caso di dubbio sulla titolarità dei diritti relativi a talune azioni o in caso di mancata risposta o di risposta incompleta all™avviso di cui al capoverso (2), la Banca può trattenere l™indennità, secondo le modalità da essa determinate, fino a quando gli interessati non avranno definito i loro diritti in maniera soddisfacente. I trasferimenti di azioni che non sono stati notificati alla Banca prima della data di versamento dell™indennità non possono essere fatti valere nei confronti della Banca. (4) Il Consiglio ripartisce, secondo le modalità da esso determinate, le azioni riscattate dagli azionisti privati a) vendendole alle banche centrali azioniste che ne facciano richiesta, dietro pagamento di un prezzo pari all™indennità versata agli azionisti privati, b) offrendole in sottoscrizione a titolo gratuito all™insieme delle banche centrali azioniste in proporzione al numero di azioni detenute (comprese le eventuali azioni acquistate conformemente al capoverso a) precedente); le due modalità possono essere anche combinate. (5) Il Consiglio è incaricato di prendere tutti i provvedimenti che ritenga necessari a porre in atto le presenti disposizioni transitorie e può comunque delegarne l™esecuzione pratica al Direttore Generale.

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4Titolo III Poteri della Banca Art. 19. Le operazioni della Banca debbono conformarsi alla politica monetaria delle banche centrali dei paesi interessati. Prima di dar corso a qualsiasi operazione finanziaria della Banca o per conto della Banca in un determinato mercato o in una determinata valuta, il Consiglio deve dare alla Banca centrale o alle banche centrali direttamente interessate la possibilità di opporsi. L™operazione non sarà eseguita qualora venga notificata opposizione entro un congruo termine che dovrà essere fissato dal Consiglio. Una banca centrale può subordinare la propria adesione ad alcune condizioni, e può limitare la propria autorizzazione a un™operazione determinata o concludere un™intesa generale che autorizzi la Banca a compiere le sue operazioni a condizioni specifiche quanto al tempo, all™importo e al tipo delle transazioni. Il presente articolo non deve interpretarsi nel senso che sia necessaria l™autorizzazione della banca centrale per ritirare dal suo mercato fondi ivi collocati precedentemente senza che da parte sua fossero state sollevate eccezioni, salvo stipulazione contraria da parte della banca centrale interessata al momento in cui è stata effettuata l™originaria operazione. Qualora il Governatore di una banca centrale o il suo supplente o un altro consigliere specificamente autorizzato dalla banca centrale del suo paese ad agire in suo nome a tal fine, partecipando a una riunione del Consiglio, non abbia votato contro la proposta di un™operazione del genere sopraindicato, si riterrà implicita l™adesione della banca centrale interessata. Se il rappresentante della banca centrale in questione è assente, oppure se la banca centrale non è direttamente rappresentata nel Consiglio, debbono farsi i passi necessari per dare alla banca centrale o alle banche centrali interessate la possibilità di manifestare la loro opposizione alle operazioni che le riguardano. Art. 20. Le operazioni che la Banca esegue per proprio conto debbono essere effettuate in monete che, secondo il giudizio del Consiglio, rispondano alle esigenze pratiche del tallone aureo o del tallone a cambio aureo. Art. 21. Il Consiglio stabilisce il tipo di operazioni che possono essere effettuate dalla Banca. In particolare la Banca può: a)acquistare e vendere oro coniato o in verghe per sé o per conto di banche centrali; b)tenere oro depositato sotto dossier presso banche centrali per proprio conto; c)accettare oro in custodia per conto di banche centrali; d)concedere anticipazioni a banche centrali o ricevere prestiti da banche centrali su garanzia di oro, di cambiali e di altri effetti negoziabili a breve scadenza di prim™ordine, o di altri valori approvati; e)scontare, riscontare, acquistare o vendere, con o senza girata, cambiali, assegni e altri effetti a breve scadenza di prim™ordine, ivi compresi buoni del Tesoro e altri titoli di Stato a breve termine di tale natura, negoziabili correntemente sul mercato; f)acquistare e vendere divise per proprio conto o per conto di banche centrali; g)acquistare e vendere valori negoziabili, all™infuori di azioni, per proprio conto o per conto di banche centrali; h)scontare a banche centrali effetti del loro portafoglio e riscontare presso banche centrali effetti del proprio portafoglio; i)farsi aprire e mantenere conti correnti o conti vincolati presso banche centrali; j)ricevere: i)depositi in conto corrente o conto vincolato da parte di banche centrali;

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5ii)depositi connessi con accordi di trust che potranno essere conclusi tra la Banca e Governi, relativi a regolamenti internazionali; iii)ogni altro deposito che, secondo il giudizio del Consiglio, rientri nell™orbita delle attribuzioni della Banca. Inoltre la Banca può: k)agire come agente o corrispondente di qualsiasi banca centrale; l)accordarsi con qualsiasi banca centrale affinché questa agisca quale suo agente o corrispondente. Se la banca centrale non sia in grado, oppure si rifiuti di adempiere a tale compito, la Banca può prendere ogni altra disposizione necessaria, purché la banca centrale interessata non sollevi eccezioni. In questo caso, qualora si ritenga opportuno che la Banca apra una propria agenzia, occorrerà una deliberazione del Consiglio presa con la maggioranza dei due terzi; m)concludere convenzioni per agire come mandataria (trustee) o come agente in materia di regolamenti internazionali, a condizione che tali convenzioni non siano di pregiudizio alle obbligazioni della Banca verso terzi; ed effettuare le diverse operazioni previste in tali convenzioni. Art. 22. Qualsiasi operazione che la Banca è autorizzata a compiere con le banche centrali in base al precedente articolo può essere effettuata con banche, banchieri, enti o persone fisiche di qualsiasi paese, a condizione tuttavia che la banca centrale di tale paese non sollevi eccezioni. Art. 23. La Banca ha la facoltà di stipulare speciali accordi con banche centrali al fine di facilitare il regolamento di transazioni internazionali tra loro. A tal uopo, può accordarsi con banche centrali sia per detenere oro depositato sotto dossier per loro conto e trasferibile in base alle loro istruzioni, sia per aprire conti che permettano alle banche centrali di trasferire le loro disponibilità da una divisa all™altra, sia per prendere ogni altro provvedimento che il Consiglio possa ritenere opportuno, entro i limiti dei poteri conferiti alla Banca dallo Statuto. I principi e le regole di funzionamento di detti conti sono fissati dal Consiglio. Art. 24. Alla Banca è fatto divieto di: a)emettere biglietti pagabili a vista e al portatore; b)accettare cambiali; c)concedere anticipazioni a Governi; d)aprire conti correnti al nome di Governi; e)acquistare un interesse predominante in una impresa; f)eccetto che in caso di acquisto indispensabile per la gestione dei suoi affari, conservare qualsiasi proprietà immobiliare più a lungo di quanto sia strettamente necessario per realizzare vantaggiosamente le proprietà di cui sia entrata in possesso per recuperare propri crediti. Art. 25. La Banca deve essere amministrata avendo particolare riguardo alla necessità di conservare la sua liquidità. A tal uopo, deve mantenere attività appropriate alle scadenze e al tipo dei suoi impegni. Le sue attività liquide a breve termine possono comprendere biglietti di banca, assegni a vista su banche di primaria importanza, effetti all™incasso, depositi a vista o con breve termine di preavviso presso banche di primaria importanza e cambiali di prim™ordine a scadenza non superiore a 90 giorni, del tipo correntemente riscontabile presso le banche centrali. La proporzione delle attività della Banca che possono essere conservate in una data moneta è determinata dal Consiglio, tenendo in debito conto gli impegni della Banca.

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6Titolo IV Amministrazione Art. 26. L™amministrazione della Banca spetta al Consiglio. Art. 27. Il Consiglio è composto da: (1) I Governatori in carica delle banche centrali del Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Stati Uniti d™America (d™ora innanzi denominati ficonsiglieri di dirittofl). Ogni consigliere di diritto può nominare, quale suo supplente, una persona che potrà partecipare alle riunioni del Consiglio ed esercitarvi le funzioni di consigliere, qualora il Governatore non possa intervenire personalmente. (2) Sei persone esponenti della finanza, dell™industria o del commercio, nominate ciascuna rispettivamente dai Governatori delle banche centrali menzionate al comma (1) e aventi la stessa nazionalità del Governatore che le nomina. Se, per una qualsiasi ragione, il Governatore di uno qualunque dei sei istituti sopra menzionati non possa o non voglia accettare la carica di consigliere, né provvedere alla nomina prevista al capoverso precedente, i Governatori degli altri istituti su indicati, o la maggioranza di essi, possono invitare a far parte del Consiglio due persone che abbiano la medesima nazionalità del Governatore di cui trattasi, purché nei loro riguardi non siano sollevate eccezioni da parte della banca centrale del paese in questione. I consiglieri come sopra nominati, diversamente dai consiglieri di diritto, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. (3) Non più di nove persone elette dal Consiglio, con la maggioranza dei due terzi, tra i Governatori delle banche centrali di paesi nei quali sono state sottoscritte azioni, ma la cui banca centrale non deleghi consiglieri di diritto nel Consiglio. I consiglieri così eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Art. 28. Qualora si renda vacante un posto nel Consiglio per ragione diversa dalla normale scadenza della carica prevista nell™articolo precedente, si provvede alla sostituzione adottando la medesima procedura seguita per la scelta del consigliere da rimpiazzare. Qualora non si tratti di un consigliere di diritto, il consigliere entrante resta in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore. Egli tuttavia può essere rieletto alla scadenza del predetto mandato. Art. 29. I consiglieri debbono avere la residenza abituale in Europa o essere in grado di intervenire regolarmente alle riunioni del Consiglio. Art. 30. I membri o i funzionari di un Governo non possono essere nominati o rimanere in carica quali consiglieri, salvo quando si tratti di Governatori di banche centrali; similmente, i membri di un corpo legislativo non possono essere nominati o rimanere in carica quali consiglieri, salvo quando si tratti di Governatori o ex Governatori di banche centrali. Art. 31. (1) Il Consiglio si riunisce non meno di sei volte all™anno. Almeno quattro sedute debbono tenersi presso la sede sociale della Banca. (2) Inoltre, le deliberazioni del Consiglio possono essere prese per teleconferenza o per corrispondenza, salvo che almeno cinque consiglieri non richiedano che le deliberazioni siano rinviate a una seduta del Consiglio. Art. 32. Il consigliere che non partecipi di persona a una seduta del Consiglio ha la facoltà di delegare un altro consigliere a votare in suo nome in quella seduta. Art. 33. Salvo nei casi in cui è disposto altrimenti in questo Statuto, le deliberazioni del Consiglio si prendono a maggioranza semplice dei consiglieri presenti o rappresentati per delega. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

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8Titolo V Assemblea generale Art. 44. Alle Assemblee generali della Banca possono partecipare le persone designate dalle banche centrali o dagli altri istituti finanziari di cui all™articolo 14. I diritti di voto sono proporzionali al numero delle azioni sottoscritte nel paese di ciascuno degli istituti rappresentati all™Assemblea. Le Assemblee generali sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, da un Vice Presidente. La convocazione delle Assemblee generali deve essere comunicata a coloro che hanno diritto di esservi rappresentati con un preavviso di almeno tre settimane. Nei limiti di quanto disposto dallo Statuto, l™Assemblea generale stabilisce la procedura da seguire nelle sue riunioni. Art. 45. L™Assemblea generale ordinaria deve tenersi entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sociale della Banca, alla data fissata dal Consiglio. L™Assemblea si riunisce presso la sede sociale della Banca. Il voto per delega è consentito nei modi da determinarsi in via preventiva con regolamento del Consiglio. Art. 46. All™Assemblea generale ordinaria compete di: a)approvare la relazione annuale, il bilancio annuale, udita la relazione dei revisori dei conti, e il conto profitti e perdite, nonché qualsiasi proposta di modifica concernente compensi, medaglie di presenza o rimborsi dei consiglieri; b)determinare gli stanziamenti da destinare alle riserve e ai fondi speciali e deliberare sul dividendo e l™importo di esso; c)nominare i revisori dei conti per l™anno successivo e fissare i relativi compensi; d)esonerare i membri del Consiglio da qualsiasi responsabilità personale relativa al trascorso esercizio sociale. Art. 47. Le Assemblee generali straordinarie sono convocate per deliberare in merito a qualsiasi proposta del Consiglio concernente: a)le modificazioni dello Statuto; b)l™aumento o la riduzione del capitale della Banca; c)la liquidazione della Banca. Titolo VI Conti e utili Art. 48. L™esercizio sociale della Banca si inizia il 1° aprile e si chiude il 31 marzo. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 marzo 1931. Art. 49. La Banca pubblica una relazione annuale e, almeno una volta al mese, una situazione dei conti nella forma prescritta dal Consiglio. Il Consiglio provvede a che il conto profitti e perdite e il bilancio della Banca per ogni esercizio sociale siano predisposti in tempo utile perché possano essere sottoposti all™Assemblea generale ordinaria.

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9Art. 50. I conti e il bilancio sono verificati da revisori dei conti indipendenti. Questi hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e conti della Banca, nonché per richiedere complete informazioni su tutte le sue operazioni. I revisori dei conti sono tenuti a presentare al Consiglio e all™Assemblea generale una relazione nella quale debbono dichiarare: a)se hanno ottenuto tutte le informazioni e tutte le spiegazioni richieste; b)se, a loro giudizio, il bilancio e il conto profitti e perdite esaminati nella relazione sono redatti in guisa da rispecchiare in modo veritiero e imparziale la situazione degli affari della Banca, quale risulta dall™esame dei libri della Banca e per quanto essi possano giudicarne sulla base delle informazioni di cui dispongono e delle spiegazioni che sono state loro fornite. Art. 51. Gli utili netti annuali della Banca sono distribuiti nel modo seguente: (1) il cinque per cento di tali utili netti, o la frazione del cinque per cento che potrà occorrere a questo fine, sono destinati a un fondo di riserva detto Fondo di riserva legale, fino a che questo fondo non abbia raggiunto un ammontare pari al dieci per cento del capitale della Banca effettivamente versato. (2) Gli utili netti restanti sono destinati al pagamento del dividendo fino a concorrenza dell™ammontare deliberato dall™Assemblea generale su proposta del Consiglio. La parte degli utili destinata a tale pagamento è determinata tenendo conto, se del caso, della somma che il Consiglio avrà deciso di prelevare dal Fondo speciale di riserva per i dividendi in conformità dell™articolo 52. (3) Eseguiti i prelevamenti sopraindicati, la metà dei residui utili netti annuali deve essere attribuita al Fondo di riserva generale della Banca, fino a che questo non abbia raggiunto l™importo del capitale versato; in seguito deve attribuirsi il quaranta per cento al Fondo di riserva generale, fino a che questo non abbia raggiunto il doppio del capitale versato; il trenta per cento, fino a che il fondo non abbia raggiunto il triplo del capitale versato; il venti per cento, fino a che il fondo non abbia raggiunto il quadruplo del capitale versato; il dieci per cento, fino a che il fondo non abbia raggiunto il quintuplo del capitale versato; e in seguito il cinque per cento senza limitazione. Qualora, in conseguenza di perdite o di aumento del capitale versato, il Fondo di riserva generale scendesse al di sotto degli importi sopra previsti dopo averli raggiunti, le percentuali del caso debbono essere nuovamente prelevate dagli utili netti annuali fino a che la situazione non sia ristabilita. (4) La destinazione della parte residua degli utili netti è decisa dall™Assemblea generale su proposta del Consiglio, fermo restando che una parte di tale residuo può essere attribuita agli azionisti sotto forma di versamento al Fondo speciale di riserva per i dividendi. Art. 52. Fondi di riserva. Il Fondo di riserva generale è destinato a fronteggiare tutte le eventuali perdite della Banca. Qualora risultasse insufficiente allo scopo, si potrà ricorrere al Fondo di riserva legale previsto dall™articolo 51, comma (1). Il Fondo speciale di riserva per i dividendi è destinato, in caso di necessità, al pagamento di tutto o parte del dividendo deliberato in conformità dell™articolo 51, comma (2). In caso di liquidazione, dopo che siano state saldate tutte le passività della Banca e le spese di liquidazione, i suddetti fondi di riserva saranno ripartiti fra gli azionisti. Titolo VII Disposizioni generali Art 53. (1) La Banca non può essere messa in liquidazione se non in seguito a delibera dell™Assemblea generale adottata con la maggioranza dei tre quarti.

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10(2) In caso di liquidazione della Banca, le obbligazioni assunte dalla Banca relativamente al Sistema previdenziale del personale e a fondi speciali attinenti al regime previdenziale, in particolare le passività iscritte a questo titolo nel Bilancio o nella Situazione dei conti più recenti, saranno soddisfatte con priorità rispetto a tutte le altre passività della Banca, indipendentemente dal fatto che il Fondo pensioni della Banca a copertura di tali obbligazioni sia dotato o meno di personalità giuridica al momento della liquidazione. Art. 54. (1) Qualora sorga controversia in merito alla interpretazione o all™applicazione dello Statuto della Banca fra la Banca da una parte e qualsiasi banca centrale, istituto finanziario o altra banca di cui al presente Statuto, dall™altra, oppure fra la Banca e i suoi azionisti, la controversia medesima sarà deferita per la decisione definitiva al Tribunale previsto dall™Accordo dell™Aja del gennaio 1930. (2) Nelle controversie di cui al presente articolo, in mancanza di accordo sui termini del compromesso, ognuna delle parti in causa potrà ricorrere al Tribunale che deciderà su ogni questione, compresa quella relativa alla propria competenza, anche in caso di contumacia dell™altra parte. (3) Prima della decisione finale e senza pregiudizio del merito, il presidente del Tribunale o, in caso di qualsiasi suo impedimento, un membro del Tribunale da lui designato di urgenza, potrà, su richiesta della parte più diligente, ordinare misure conservative provvisorie a vantaggio delle parti. (4) Le disposizioni che precedono non pregiudicano il diritto delle parti, in una delle predette controversie, di designare, di comune accordo, un arbitro unico nella persona del presidente o di uno dei membri del Tribunale medesimo. Art. 55. (1) La Banca gode dell™immunità di giurisdizione, salvo: a)nella misura in cui vi sia stata formale rinuncia a tale immunità per casi determinati, da parte del Presidente, del Direttore Generale della Banca o di loro rappresentanti debitamente autorizzati; b)nel caso di azioni in materia civile o commerciale in connessione con transazioni bancarie o finanziarie, promosse da controparti contrattuali della Banca, fatta riserva per i casi in cui sono o saranno state convenute clausole arbitrali. (2) I beni e gli averi della Banca, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, godono dell™immunità di esecuzione (in particolare, per quanto riguarda qualsiasi misura di pignoramento, sequestro, blocco o altre misure di esecuzione forzata o cautelari), salvo nel caso in cui l™esecuzione sia richiesta sulla base di una sentenza passata in giudicato pronunciata contro la Banca da un tribunale competente ai sensi del precedente comma (1) a) o b).(3) I depositi affidati alla Banca, qualunque credito verso la Banca, come pure le azioni emesse dalla Banca, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, non potranno, salvo espresso accordo preliminare della Banca, formare oggetto di qualsiasi misura di esecuzione (in particolare, pignoramento, sequestro, blocco o altre misure di esecuzione forzata o cautelari). Art. 56. Ai fini del presente Statuto deve intendersi: a)per banca centrale, la banca o il sistema di banche cui, in un paese, è attribuito il compito di regolare il volume della circolazione monetaria e del credito in quel paese; o nel caso di un sistema transfrontaliero di banche centrali, le banche centrali nazionali e la banca centrale comune alle quali è attribuito tale compito; b)per Governatore di banca centrale, la persona che, sotto il controllo del suo Consiglio di amministrazione o di altro organo competente, dirige la politica e l™amministrazione della banca; c)per maggioranza dei due terzi del Consiglio, almeno i due terzi dei voti dell™intero Consiglio (sia dati di persona che per delega); d)per paese, uno Stato sovrano, un™area monetaria all™interno di uno Stato sovrano o un™area monetaria estesa a più di uno Stato sovrano.

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11Art. 57. Qualsiasi modificazione agli articoli del presente Statuto, eccetto quelli enumerati nell™articolo 58, può essere proposta dal Consiglio, con la maggioranza dei due terzi, all™Assemblea generale e andrà in vigore, se sarà approvata a maggioranza dall™Assemblea generale, sempre che non sia incompatibile con le disposizioni degli articoli enumerati nell™articolo 58. Art. 58. Gli articoli 2, 3, 8, 14, 19, 24, 27, 44, 51, 54, 57 e 58 non possono essere modificati che alle seguenti condizioni: la modificazione deve essere adottata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi, approvata dall™Assemblea generale a maggioranza e sanzionata da una legge aggiuntiva alla Carta costitutiva della Banca.

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